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CASSAZIONE CIVILE - (gravità della malattia e urgenza dell’intervento ai fini del rimborso spese sanitarie)

14.05.2010
In sintesi:
§ - Ai fini del rimborso delle spese sanitarie sostenute per un intervento cardio-chirurgico, ritenuto da effettuarsi in tempi brevi, in una struttura privata, ma senza autorizzazione della Unità Sanitaria, cui pure veniva richiesta, vi è evidente differenza tra gravità della malattia ed urgenza dell'intervento, questa intesa come situazione di assoluta improcrastinabilità delle cure e, nella specie, correttamente esclusa in considerazione del fatto che l'assistito fu in grado di viaggiare autonomamente ovvero senza l'assistenza di strutture sanitarie. [Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net] Cassazione Civile - Sez. III, Sent. n. 9319 del 20.04.2010 omissis Svolgimento del processo 1. - Con sentenza del 9 giugno 1999 il Pretore di Lanciano respingeva la domanda proposta da M.M.L.,...

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