In sintesi:
§ - Alle aziende sanitarie locali non è attribuito un compito di vigilanza preventiva dell'ambito territoriale di competenza per la generica ricerca di cani vaganti (compito, del resto, arduo e difficilmente gestibile), ma solo quello della cattura degli animali di cui sia stata segnalata la presenza. Nel caso specifico, il Tribunale non riteneva configurabile una omissione colposa della ASL, non essendo provato, né essendo stato chiesto di provare, che l’Azienda, benché sollecitata, non fosse tempestivamente intervenuta per la cattura del cane all'origine dei lamentati, ciò anche se con Legge regionale erano state dettate norme per il controllo del randagismo prevedendo specifiche competenze per le Aziende Sanitarie Locali e per i Comuni, attribuendo in particolare alle A. A. S. S. L. L. il...
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