04.12.2007 free

 

TRIBUNALE di VERONA – ( dichiarazioni alla stampa del dirigente ASL: recesso dell’Azienda poi condannata alla reintegrazione )

Laddove l’accusa dell’Azienda sia stata ritenuta dal giudice infondata, il dirigente ha diritto ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di assenza forzata.
Il dirigente della Azienda Sanitaria, in quanto dirigente pubblico, riceve una “garanzia di stabilità” più ampia rispetto al dirigente privato e ciò anche in ragione della applicabilità del principio di tutela reale con conseguente diritto ad essere reintegrato in caso di illegittimo licenziamento.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 51. Disciplina del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1. 2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
Art. 18 Reintegrazione nel posto di lavoro. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. […]
• La critica sleale del dirigente nei confronti della ASL [datore di lavoro] può giustificare il recesso dell’Azienda dal rapporto di lavoro specialmente nelle ipotesi in cui sia venuto meno il rispetto del principio di cosiddetta «continenza sostanziale» per cui i fatti narrati devono corrispondere a verità.
• Talune affermazioni possono ledere l’immagine dall’Azienda.

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