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CONSIGLIO di STATO – ( un freno alla forza espansiva della professione medica verso le attività dello psicologo)

17.10.2007
In sintesi:
§ - il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, nello stabilire che la professione di psicologo può essere esercitata solo dagli psicologi, mentre solo la psicoterapia può essere esercitata anche dai medici, chiaramente individua un ambito professionale dal quale la regola generale esclude i medici, mentre la norma speciale li ammette al più ristretto ambito professionale della psicoterapia, in tal modo individuando uno specifico ambito nel quale l'affermata forza espansiva della professione medica, alla quale afferirebbe qualsiasi contenuto professionale in qualche modo assimilabile ai suoi contenuti tipici, troverebbe un ostacolo espresso. Pertanto, solo la dimostrata riconducibilità della psicologia clinica all'ambito della psicoterapia consentirebbe di...

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