24/10/2017 free
Pagamento dei decreti ingiuntivi emessi in danno della ASL
A seguito della sentenza n.
186/2013 della Corte Costituzionale sono venute meno le ragioni che non
consentivano de jure all'Azienda Sanitaria di provvedere al pagamento dei
decreti ingiuntivi. Il pagamento di detti decreti non può ritenersi impedito
dalla necessità di dover assicurare la continuità dell'erogazione delle
funzioni essenziali connesse al servizio sanitario, tenuto conto che a presidio
di tale essenziale esigenza già risulta da tempo essere posta la previsione di
cui all'art. 1 comma 5, d.l. 18 gennaio 1993 n. 9 (recante "Disposizioni
urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale"), convertito con
modificazioni, dalla l. 18 marzo 1993 n. 67, in base alla quale è assicurata
l'impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini
dell'erogazione dei servizi sanitari. Il pagamento dei decreti ingiuntivi non
può ritenersi impedito nemmeno dalle disposizioni dettate dall'art. 3, d.l. 8
aprile 2013 n. 35, convertito in l. con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, l.
6 giugno 2013 n. 64, recante disposizioni per il pagamento dei debiti degli
enti del servizio sanitario nazionale, in assenza di una specifica norma di
carattere derogatorio, né dalle conseguenti determinazioni assunte dalla A.S.L.
e dal Commissario e/o Subcommissario ad Acta per l'attuazione del Piano di
Rientro Sanitario, pur apprezzabili perché finalizzate comunque ad assicurare
l'ordinato pagamento dei debiti dell'azienda sanitaria.
T.A.R. Milano, (Lombardia), sez.
II, 01/02/2017 n. 265
FATTO e DIRITTO
Con i decreti ingiuntivi indicati
in epigrafe, il Tribunale di Milano ha accertato il credito vantato da Albitalia
Società Cooperativa Sociale in Liquidazione nei confronti dell'Azienda
Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud, condannandola al relativo pagamento ed ha
altresì condannato la stessa al pagamento di ulteriori somme, oltre interessi
di legge, spese e accessori, come specificato nei decreti stessi.
Considerato che, da quanto emerge
dagli atti, non risulta che l'A.S.L. intimata abbia effettuato il reclamato
pagamento e che, pertanto, si debba provvedere a soddisfare la domanda di parte
ricorrente, poiché i decreti ingiuntivi risultano non opposti e pertanto hanno
acquisito efficacia di cosa giudicata;
Considerato, altresì, che potrebbe
eccepirsi l'inammissibilità in rito della iniziativa esecutiva, avuto
concorrente riguardo:
a) alla ventilabile impignorabilità
della provvista finanziaria dell'azienda sanitaria de qua, in quanto
complessivamente interessata dai piani di rientro di cui all'art. 11, comma 2
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 ed al
preordinato fine di assicurare la continuità della erogazione delle funzioni
essenziali connesse al servizio sanitario di cui al D.M. 15 ottobre 1993, in
data 12 luglio 2013;
b) alla scansione procedimentale di
cui agli artt. 3, 6, 9 e 11 della L. 6 giugno 2013, n. 64, preordinata alla
cadenzata e progressiva estinzione dei debiti delle pubbliche amministrazioni
e, come tale, in ipotesi preclusiva (avuto riguardo ai formali adempimenti
certificativi richiesti) della preferenziale aggressione in executivis
finalizzata al coattivo recupero delle poste creditorie insoddisfatte;
c) alla strutturata attivazione di
apposite, ed asseritamente non surrogabili, procedure di pagamento dei debiti
mercé l'istituzione di "Centrale unica dei pagamenti", istituita nel
contesto del complessivo quadro del piano di rientro dal disavanzo della
Regione di interesse e caratterizzata, tra l'altro, dalla prefigurazione di
specifica procedura di negoziazione in chiave transattiva, finalizzata alla
sollecita estinzione dei debiti;
d) alla sopravvenuta modifica, ad
opera dell'art. 13 del D.L. n. 83/2015, conv. in L. 6 agosto 2015, n. 132,
dell'art. 480 c.p.c., relativamente al contenuto necessario dell'atto di
precetto (quanto al necessario avvertimento della facoltà di avvalersi
dell'ausilio di organismo di composizione della crisi o di un professionista a
designarsi per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento), la cui
concreta carenza potrebbe essere preclusiva non solo dell'esecuzione forzata
civile ma anche, in virtù dell'argomento analogico, dell'ottemperanza dinanzi
al giudice amministrativo;
Ritenuto che, per effetto della
sentenza n. 186/2013 della Corte Costituzionale (cfr., in terminis, TAR
Salerno, 20 febbraio 2016, n. 393, TAR Milano, 9 ottobre 2014, n. 2432, nonché
Cons. Stato, sezione III, 5 febbraio 2014, n. 578):
a) sono venute meno le ragioni che
non consentivano de jure all'Azienda Sanitaria di provvedere al pagamento di
decreti ingiuntivi;
b) il pagamento del decreto
ingiuntivo non può ritenersi impedito dalla necessità di dover assicurare la
continuità dell'erogazione delle funzioni essenziali connesse al servizio
sanitario, tenuto conto che, come la stessa Corte Costituzionale ha ricordato
nell'indicata decisione, a presidio di tale essenziale esigenza già risulta da
tempo essere posta la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge
18 gennaio 1993, n. 9 (recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria
e socio assistenziale"), convertito, con modificazioni, dalla legge 18
marzo 1993, n. 67, in base alla quale è assicurata la impignorabilità dei fondi
a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei servizi
sanitari;
c) il pagamento dei decreti
ingiuntivi in questione non può ritenersi impedito nemmeno dalle disposizioni
dettate dall'art. 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in Legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 giugno 2013, n. 64, recante
disposizioni per il pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario
nazionale, in assenza di una specifica norma di carattere derogatorio, né dalle
conseguenti determinazioni assunte dalla Azienda Sanitaria Locale in discorso e
dal Commissario e/o Subcommissario ad acta per l'attuazione del Piano di
Rientro Sanitario, pur apprezzabili perché finalizzate comunque ad assicurare
l'ordinato pagamento dei debiti dell'azienda sanitaria;
d) in ogni caso, la mancata
adesione al "piano di rientro", che prevedeva, fra l'altro, un
soddisfacimento prioritario dei creditori che accettassero alcune decurtazioni,
non può assumere concreto rilievo ostativo, se non altro perché, alla luce
della documentazione, risultano in facto ormai decorse da tempo tutte le
scadenze previste per i pagamenti ai creditori che vi avessero aderito: di tal
che la mancata adesione non può essere addotta a giustificazione del perdurante
inadempimento (cfr., sul punto, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 27 novembre
2015, n. 5394);
Ritenuto, altresì - in relazione
alla possibile nullità dell'atto di precetto in quanto non conforme alla
disposizione innovativa del Decreto Legge n. 83/2015, che ha parzialmente
modificato l'art. 480 c.p.c. - che ciò sia palesemente fuori luogo, in quanto:
a) per un verso, il precetto
risulta, nella specie, notificato anteriormente alla entrata in vigore della
nuova disposizione (alla quale deve, per tal via, ratione temporis acti,
ritenersi per quanto di ragione sottratto);
b) per altro, e per sé assorbente
verso, la proposizione del ricorso per ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a. non
è condizionata alla previa notifica del precetto, onde la sua ipotetica
invalidità, quale atto prodromico alla esecuzione forzata civile, non appare
già in astratto idonea a pregiudicare, atteso che, come è noto, quod differtur
non aufertur, le condizioni per l'accesso alla alternativa procedura per
l'ottemperanza amministrativa (cfr. ancora Cons. Stato n. 5394/2015 cit.;
nonché - ex multis -TAR Campania - Salerno, 31 agosto 2016 n. 2065, TAR
Campania - Napoli, 19 ottobre 2016 n. 4791, TAR Lazio - Roma, 19 ottobre 2015
n. 11907, TAR Lazio - Roma, 2 luglio 2015 n. 8872).
Ritenuto che, alla luce di quanto
sopra, il ricorso per ottemperanza vada senz'altro accolto, dichiarando
l'inottemperanza dell'Ente resistente e assegnandogli un termine di trenta
giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della
presente decisione, per il pagamento:
1) delle somme tutte indicate nei
provvedimenti giudiziali di cui si chiede l'ottemperanza, fermo restando che i
conteggi dei relativi interessi legali e di mora prodotti dal creditore non
sono vincolanti per l'Amministrazione resistente, se non nei limiti di cui agli
artt. 1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili, e
così del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
2) degli ulteriori accessori di
legge, maturati in seguito, legittimamente richiesti e tuttora dovuti, nonché
degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di
notificazione, per lo stesso provvedimento in quanto abbiano titolo in esso
(cfr. T.A.R. Calabria - Reggio, 22 marzo 2016, n. 290);
3) degli interessi legali maturati
dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza in esame, negli stessi
limiti di cui al precedente punto 1.
Quanto alla domanda di cui all'art.
114, comma 4, lett. e) del c.p.a., come successivamente modificato ed in vigore
dal primo gennaio 2016, non si ritiene di doverla accogliere, data la
situazione in fatto ed economica dell'A.S.L. resistente.
Nel caso d'inutile decorso del
termine assegnato per l'ottemperanza, è sin d'ora nominato Commissario ad acta
il dirigente del Dipartimento della salute e delle risorse naturali della
Regione Campania: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito
direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato
all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta
giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l'importo
ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti
(variazioni di bilancio, riconoscimento di debito fuori bilancio, stipulazione
di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato,
direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario
delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa
regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e
a qualsiasi amministrazione appartenenti, che operino per il rientro dei
disavanzi del settore sanitario per il territorio della regione di
appartenenza.
In particolare, il Commissario
predetto dovrà definire in ogni caso ed in modo compiuto la vicenda de qua; ciò
tramite ogni tipo di operazione contabile e/o amministrativa e/o ogni tipo di
atto amministrativo e/o contabile anche con riferimento al bilancio in corso e
pure anche con eventuale riconoscimento di debito - come detto - fuori da esso,
in modo tale da consentire il reperimento della somma ancora pretesa e
concretizzare il relativo pagamento, con esclusione di iniziative proprie di
novazione, mediazione, sostituzione, modificazione, transazione dell'accertata
obbligazione economica, nonché di diluizione temporale o rateizzazione del
relativo pagamento; ciò previa verifica che il medesimo non sia già intervenuto
- in tutto o in parte (così provvedendo per il residuo) - anche presso
l'esterno organismo di tesoreria, infine verificando il buon fine concreto di
tutta l'operazione.
Una volta che tutti i compiti
soprassegnati saranno stati espletati ed avranno ricevuto concreta esecuzione,
il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sulle
operazioni contabili e di pagamento effettuate e sulle relative risultanze,
almeno 10 giorni prima della Camera di Consiglio fissata in dispositivo per il
prosieguo della trattazione.
Infine, tramite successivo decreto
presidenziale e sulla base dei disposti del D.M. Giustizia n. 55/2014, al detto
Commissario andrà assegnato un equo compenso, previa verifica della relativa
congruità nell'ambito della proposta economica di rimborso spese, che il
medesimo dovrà inviare a questo Tribunale, in allegato alla suddetta relazione;
con la precisazione che la liquidazione del compenso avverrà anche tenendo
conto della diligenza dimostrata nell'assolvimento del mandato ricevuto e nel
rispetto dei termini assegnati, che in ogni caso non saranno suscettibili di
ulteriore dilazione, se non per gravi e motivate ragioni.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda):
a) dichiara l'inottemperanza del giudicato
in epigrafe, ordinando all'Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e
nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di
perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato
in motivazione;
c) il Commissario ad acta produrrà
una dettagliata relazione sull'assolvimento del mandato ricevuto almeno 10
giorni prima della Camera di Consiglio fissata per il prosieguo della
trattazione;
d) rinvia per il prosieguo alla
Camera di Consiglio del 13 ottobre 2017, ore di rito;
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera
di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente,
Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Floriana Venera Di Mauro,
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01 FEB.
2017.