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CASSAZIONE CIVILE – ( risoluzione del contratto per mancato raggiungimento di purezza del farmaco )

25.01.2008 Giurisprudenza
In sintesi:
§ - legittimo il recesso della licenziataria, esercitato in base alla clausola che le attribuiva questa facoltà, ove non fosse stata in grado di raggiungere un grado di purezza del prodotto pari ad almeno il 95%. Nel caso di specie il negozio, avente per oggetto la fabbricazione di cloridrato di l'acetildicarnitina, prevedeva come condizione essenziale la possibilità di raggiungere un livello di purezza del prodotto di almeno il 95%, che la licenziataria, come era risultato dalla espletata consulenza tecnica di ufficio, non era stata in grado di ottenere, seguendo le indicazioni fornitele dalla licenziante. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ] Cassazione Civile - Sezione II, Sent. n. 13156 del 05/06/2007 omissis Svolgimento del processo Con sentenza del 26 gennaio 1998 il...

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