28.12.2006 free
TRIBUNALE di REGGIO EMILIA – ( può il consenso informato essere prestato in nome e per conto del paziente? Sclerosi laterale amiotrofica ed amministrazione di sostegno).
§ - il Tribunale nel disporre l’amministrazione di sostegno in favore di un paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica e nel circoscrivere i poteri dell’amministratore di sostegno ha disposto che quest’ultimo abbia il controllo e vigilanza in relazione ad interventi, trattamenti e prescrizioni terapeutici e/o riabilitativi, con potere di prestare, ove occorra, il consenso informato, in nome e per conto del beneficiario, previa consultazione dei suoi familiari e delle persone al medesimo legate da vincoli affettivi, nell'eventualità in cui lo stesso dovesse trovarsi in condizioni tali da non essere in grado di agire personalmente in modo autonomo e consapevole, in relazione ad eventuali interventi o trattamenti di natura medica e terapeutica, sia ordinari che straordinari (questi ultimi previa segnalazione a questo Giudice Tutelare e relativa autorizzazione), che si rivelino utili e/o necessari per il medesimo. [ Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]
Trib. Reggio Emilia Sez. I, Decr., 13-09-2006
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE
(decreto di apertura della procedura di amministrazione di sostegno e di nomina dell'amministratore - articoli 404, 405, 407, 408, 411 del codice civile, 720-bis del codice di procedura civile)
Il Giudice Tutelare
Nel procedimento in camera di consiglio iscritto al n. 724/2006 R.G.N.C., sciogliendo la riserva, ha emesso il seguente
DECRETO
Visto il ricorso presentato da XX + 11, volto alla nomina di un amministratore di sostegno in favore di YY, nato a […], il (omissis)/1946 ed ivi residente, in Via (omissis), n. (omissis);
esaminati gli atti ed i documenti del procedimento e le conclusioni delle ricorrenti e del P.M. intervenuto;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Ritenuto:
che YY si trova nell'impossibilità di provvedere adeguatamente ai propri interessi, per effetto delle proprie condizioni di salute, in quanto affetto da grave patologia invalidante (sclerosi laterale amiotrofica), come si evince dalla documentazione medica allegata al ricorso e come accertato dal C.T.U. dott. G.C.;
che tale condizione patologica determina un'evidente compromissione della capacità di deambulazione e di mantenere la stazione eretta, sindrome ipocinetica, con perdita pressoché totale dei movimenti volontari (limitata al sollevamento degli arti superiori ed al movimento di alcune dita per pochi secondi), essendo egli allettato in posizione semi-ortostatica semiseduta, portatore di cannula tracheostomica per consentire la respirazione, bisognoso di continua assistenza per i bisogni primari della vita quotidiana (igiene personale, alimentazione, aspirazione dei secreti bronchiali, cui provvede il servizio infermieristico domiciliare dell'A.U.S.L.), come del resto emerso in sede di esame del beneficiario medesimo e come confermato dalle informazioni acquisite dai ricorrenti e dall'accertamento del C.T.U.;
che tale condizione patologica determina un'evidente limitazione della capacità relazionale e dell'autonomia funzionale con riguardo allo svolgimento alle attività quotidiane di tipo strumentale, ivi incluse quelle connesse alla cura della propria persona ed alla gestione del proprio patrimonio, attività in relazione alle quali il beneficiario necessita evidentemente di adeguata e continua assistenza;
che il quadro patologico connesso alla situazione di infermità risulta confermato, come dianzi evidenziato, anche dall'espletato esame del beneficiario: egli, mostrandosi adeguatamente consapevole delle proprie gravissime condizioni di salute, della consistenza del proprio patrimonio e delle relative esigenze amministrative, ha chiaramente manifestato la necessità di essere opportunamente assistito nella cura dei propri interessi, sia con riferimento alle necessità terapeutiche che alle attività attinenti alla cura dei propri interessi patrimoniali, pur dichiarandosi contrario all'adozione di provvedimenti limitativi della propria capacità di agire, anche in ordine alla propria - espressamente rivendicata - capacità di gestione e di disporre anche mediante atti di ultima volontà, così come alla nomina formale di un soggetto designato a provvedere, a supplire o ad integrare la propria libertà di autodeterminazione, assumendo di essere tuttora in grado di assumere autonome decisioni;
che, in effetti, in ragione della perdurante grave compromissione dell'autonomia funzionale, YY necessita di essere adeguatamente coadiuvato e sostenuto, ai fini della cura dei propri interessi ed esigenze di vita;
che, pertanto, risultano integrati i presupposti per la nomina di amministratore di sostegno in favore del beneficiario, a norma degli art. 404 e segg. c.c., ravvisandosi le esigenze di tutela della persona, in relazione alla cura dei suoi interessi, anche di natura patrimoniale, che costituiscono la ratio dell'istituto introdotto dalla L. n. 6/2004, secondo le modalità ed i criteri indicati di seguito, istituto che nella specie risulta adeguato a soddisfare le effettive esigenze di protezione della persona, senza la necessità di provvedere all'interdizione o all'inabilitazione, misure connotate da evidente portata stigmatizzante dal punto di vista sociale, il cui ambito di applicabilità deve ormai ritenersi residuale, per effetto della suindicata novella normativa, vale a dire limitato esclusivamente alle ipotesi in cui non possa adeguatamente essere soddisfatta l'esigenza di protezione della persona mediante l'attivazione della procedura di amministrazione di sostegno, con la minore limitazione possibile della capacità di agire; significativamente, l'art. 414 c.c., nella sua nuova formulazione, prevede, quale presupposto per la pronuncia di interdizione lo stato di abituale infermità di mente che renda la persona incapace di provvedere ai propri interessi, alla espressa ed ineludibile condizione che tale strumento sia (in concreto) "necessario per assicurarne la adeguata protezione", in un'ottica evidentemente ispirata al principio di sussidiarietà e di adeguatezza;
che il legislatore, in proposito, ha inteso avere riguardo all'intero spettro delle incapacità, come si desume dal fatto che, al n. 3 dell'art. 405 c.c., ha previsto e distinto, come possibile oggetto dell'incarico, gli atti che l'amministratore può compiere in rappresentanza esclusiva("in nome e per conto") della persona (ciò che accade in caso di interdizione ovvero di minore di età), e, al successivo n. 4 della medesima disposizione, gli atti che la persona del beneficiario può compiere "solo con l'assistenza" dell'amministratore (come invece avviene nell'ipotesi di inabilitazione);
che, a conferma dell'effettivo intento normativo e delle finalità di "sostegno" della persona in condizioni di minorata capacità - peraltro già espressi dal legislatore del 1942 (l'art. 424 c.c. dichiara applicabili alla tutela degli interdetti ed alla curatela degli inabilitati "le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati" e dunque, principalmente, quella di cui all'art. 357 c.c., che attribuisce al tutore la funzione della "cura della persona") - la legge n. 6 del 2004 demanda al Giudice Tutelare l'adozione "anche d'ufficio" dei "provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata" (art. 405, comma 3, c.c.), esigenza di tutela che trova riscontro, sul piano della ratio legis, anche nel primo comma del successivo art. 408 c.c., a norma del quale: "la scelta dell'amministratore avviene con esclusivo riguardo ...alla cura... della persona...";
che, sul piano testuale, rivelatrice dell'intenzione del legislatore appare l'intervenuta variazione della rubrica del Titolo XII del codice civile, che, in precedenza recitava "Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione" e che attualmente, per effetto della riforma, si intitola invece "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia", ciò che evidenzia quanto sia mutata l'immagine sociale - e, quindi, la considerazione giuridica - delle persone con disabilità, in ragione dell'avvertita esigenza di integrazione che negli ultimi anni ha raggiunto aspetti generalizzanti e significativi, pur permanendo tendenze involutive e resistenze al superamento delle loro condizioni di marginalità;
- che può dunque ritenersi recepito nel sistema del diritto positivo il principio per cui il "sostegno" e la "cura" della persona bisognosa di protezione, esigenza cui occorre avere prevalente riguardo, ai fini del bilanciamento degli interessi in gioco, non si limita alla sfera economico - patrimoniale, ma attiene anche (rectius, principalmente) ai bisogni, ai diritti, alle forme di manifestazione dell'essere umano nella sua complessità (nel suo "essere persona"), ricomprendendo, nel rispetto del sistema costituzionale, ogni attività ed implicazione della vita civile e sociale, giuridicamente significativa, in quanto tale, presa in considerazione dall'ordinamento;
che appare peraltro emblematicamente significativa la varietà delle condizioni integranti il presupposto per l'attivazione della procedura di amministrazione di sostegno, rispetto a quelle relative alle pronunzie di interdizione e di inabilitazione: esse consistono, in sostanza, in qualsivoglia infermità o menomazione fisica o psichica, che determini l'impossibilità, anche parziale o temporanea, per la persona di provvedere ai propri interessi e, quindi, di esercitare compiutamente i propri diritti: disturbati psichici, anziani, handicappati sensoriali, alcolisti, tossicodipendenti, soggetti colpiti da ictus, malati, morenti; in certi casi, deve ritenersi, anche analfabeti, extracomunitari, detenuti; soggetti nei cui confronti è ora possibile approntare uno strumento di protezione più duttile e non necessariamente incidente sullo status personae, propositivo e non interdittivo, espansivo e non inibitorio, personalizzato, modulabile e non standardizzato, frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione veramente conforme al precetto costituzionale di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.); in quanto tale atto a garantirne la tutela in conformità al principio di proporzionalità ed adeguatezza degli interventi a tal fine occorrenti, cui è ispirato l'istituto in esame, in rapporto, per l'appunto, alle effettive e concrete esigenze di "sostegno" della persona bisognosa di protezione;
che la preservazione della sfera dei diritti della persona debole implicata dall'adozione della procedura di amministrazione di sostegno appare particolarmente evidente con riguardo ai cd. atti "personalissimi", quali il testamento, la donazione, il matrimonio, il riconoscimento di figlio naturale, l'adozione, gli atti di esercizio della potestà genitoriale, la donazione di organi, l'esperimento dell'azione giudiziale di rettifica dell'attribuzione di sesso (L. 164/1982), atti inibiti all'interdetto; per altro verso, l'interdetto, per il solo fatto di avere acquisito tale status, è irrimediabilmente costretto in una condizione di soggezione ("pati") rispetto ad una serie di poteri e di facoltà dei terzi o di previsioni legali incidenti negativamente sulla propria sfera giuridica, quali, ad esempio,, la decisione del proprio coniuge di chiedere la separazione giudiziale dei beni (art. 193 c.c.) o della propria banca di recedere dal contratto di conto corrente (art. 1833 c.c.), oppure, ancora, subire scioglimento automatico, a meno che non sia prestata "idonea garanzia" (art. 1626 c.c.), del proprio contratto di affitto di cosa produttiva; tutte limitazioni, queste, che spesso, tenuto conto della situazione concreta, mortificano senza giovare e si spiegano soltanto con la standardizzazione del penalizzante trattamento giuridico riservato agli interdetti;
che, in definitiva, la finalità della L. n. 6/2004, consiste nell'espressa intenzione di ridurre al minimo i casi di ricorso all'interdizione e all'inabilitazione, istituti tradizionalmente ispirati ad un'ormai superata astratta ed aprioristica visione custodiale e preservatrice degli interessi di natura patrimoniale del soggetto debole, nell'ambito di un'evolutiva concezione personalistica dell'individuo, che sembra trovare sostanziale rispondenza nella definizione di "salute" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e nella tutela degli incomprimibili diritti fondamentali della persona solennemente previsti dalla Costituzione italiana: un concetto ampio e multiforme, che abbraccia il vasto spettro delle possibilità di realizzare pienamente le aspirazioni della persona in ogni momento della propria vita, esigenza per il cui soddisfacimento il legislatore e gli organi istituzionali preposti hanno l'obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli e le situazioni impeditive che possano frapporsi (artt. 2, 3, 32 Cost.);
che la portata espansiva dell'istituto dell'amministrazione di sostegno emerge chiaramente ove si considerino l'ambito applicativo ed i profili distintivi rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione delineati dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 13584 del 12.06.2006: la Corte regolatrice, evidentemente nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, ha infatti affermato che "l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa", tenuto conto, essenzialmente, "del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate, altresì, la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie"; peraltro ponendo opportunamente in evidenza la maggiore flessibilità che risultano avere acquistato le misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, anch'esse in qualche modo adattabili "alle concrete condizioni del soggetto protetto, in funzione di un possibile recupero di ogni residuo margine di autonomia dello stesso": sovviene, in proposito, la nuova formulazione dell'articolo 427, comma 1, c.c., secondo il quale nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore; disposizione peraltro speculare a quella, riferita alla ipotesi dell'amministrazione di sostegno, contenuta nell'art. 411, comma 4 c.c., nel testo introdotto dal ricordato articolo 3 della legge n. 6, che attribuisce al Giudice Tutelare la facoltà di stabilire che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni; la Suprema Corte, ha inoltre richiamato, nell'argomentare la ricostruzione dell'istituto, la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 440/2005, in relazione all'eccezione di legittimità costituzionale sollevata proprio sotto il profilo della mancata indicazione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell'amministrazione di sostegno dalla interdizione e dalla inabilitazione, pronuncia fondata sul rilievo per cui la nuova disciplina affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione;
che, tornando all'esame del caso concreto, in base agli elementi acquisiti e fatta salva più compiuta verifica nel corso della procedura, il patrimonio di YY è composto dal diritto di proprietà esclusiva di un appartamento e del diritto di comproprietà (per la quota di 2/3) di un altro immobile, di pregio, ad uso abitativo (del quale è contitolare, per la restante quota di 1/3 tale I.B., in passato convivente del YY), entrambi siti in Firenze, da redditi pensionistici ed assistenziali ammontanti a circa Euro 1.200,00 mensili, nonché da disponibilità liquide depositate su un conto corrente bancario al medesimo intestato;
che dalla relazione del C.T.U. dott. […], svolta a seguito di visita del periziando, sulla base di puntuale ed accurata analisi dei dati nosografici e clinici e con metodologia di indagine scientifica scrupolosa ed esente da censure di ordine logico, è chiaramente emerso che YY è affetto da disabilità estrema di carattere fisico, pur conservando sostanzialmente integre la propria capacità cognitiva e psichica ed, in particolare, l'attitudine ad autodeterminarsi in modo autonomo, libero e consapevole e pur essendo egli tuttora in possesso della capacità di agire (di intendere e di volere, quindi) nei suoi vari profili, anche in relazione all'attività amministrativa ed a quella dispositiva del proprio patrimonio attraverso testamento;
che, in effetti, lo stato di infermità risulta, per sua natura, determinare l'impossibilità per il beneficiario di attendere alla cura dei propri interessi soltanto in ragione delle gravi limitazioni di ordine fisico derivanti dalle condizioni invalidanti, in relazione sia ad attività di tipo quotidiano (quali l'alimentazione e l'igiene personale) che ad attività strumentali complesse (comunicare e spostarsi all'esterno, prepararsi da mangiare, fare acquisti), tenuto anche conto dell'inesistenza, allo stato della scienza, di terapie idonee ad assicurare un'effettiva guarigione (risultando disponibili soltanto farmaci atti a rallentare la progressione della malattia - generalmente caratterizzata da prognosi infausta nell'arco di 2-6 anni dalla diagnosi - ed a ridurne i sintomi in modo palliativo, in funzione di mero ausilio all'autonomia personale, al movimento ed alla comunicazione);
che, pertanto, l'esigenza di protezione della persona deve ritenersi nella specie limitata all'espletamento delle attività materiali e strumentali (cui l'interessato non è evidentemente in grado di provvedere personalmente) occorrenti al fine di realizzare la volontà del soggetto bisognoso e nel pieno rispetto della stessa, mediante adeguata assistenza, esigenza della quale, al fine di individuare il contenuto dell'incarico da attribuire all'amministratore, occorre tenere conto in concreto, con riferimento ai vari ambiti implicati: terapeutico, patrimoniale, amministrativo, relazionale;
che il C.T.U., con rigore scientifico e con motivazione esente da censure di ordine logico, ha chiaramente accertato che YY risulta capace di fare testamento, in quanto in grado di esprimere la propria volontà dispositiva in modo autonomo, libero e consapevole, dinanzi alle figure all'uopo preposte, necessitando soltanto della redazione estensiva del relativo documento da parte di terza persona, stante la sua incapacità meccanica di scrivere in modo adeguato e comprensibile, conservando peraltro l'attitudine ad apporre la propria firma, tracciando un segno grafico alla presenza di un notaio e di testimoni, ovvero, comunque - deve ritenersi - di provvedere all'uopo nelle forme e con le modalità previste dalla legge notarile e dalle leggi speciali;
che, in particolare, il beneficiario si è mostrato consapevole dell'esigenza di concedere in locazione a terzi l'appartamento di sua esclusiva proprietà, che risulta disabitato, anche al fine di ricavare redditi destinati al soddisfacimento dei propri bisogni di cura e di vita ed ha chiaramente espresso la propria intenzione di assicurare alla propria ex convivente […] la facoltà di continuare ad abitare nell'altro appartamento (di cui la stessa è, come evidenziato, comproprietaria), di fare testamento anche in suo favore, nonché di aiutare economicamente un bambino orfano del quale egli si era preso in passato personalmente cura;
che l'ammontare delle spese periodiche ordinariamente occorrenti per le esigenze di vita del beneficiario può essere prudenzialmente determinato - almeno allo stato, ferma restando la possibilità di più compiuta verifica nel corso della procedura e fatti salvi eventuali esigenze di carattere straordinario che dovessero insorgere ed essere rappresentate, avuto anche riguardo all'evoluzione delle condizioni patrimoniali e dello stato di salute - in misura superiore al complessivo ammontare dei redditi pensionistici ed assistenziali mensili di cui il medesimo è titolare;
che il centro di interessi prevalente del beneficiario va individuato, almeno attualmente, in Reggio Emilia, luogo in cui egli dimora presso il proprio nucleo familiare di origine, ivi residente, riceve le cure di una badante e degli stessi familiari, che costituiscono per lui costante e sicuro punto di riferimento, specie il fratello XX, delegato ad operare sul proprio conto corrente bancario e nei cui confronti il YY ha dichiarato di nutrire fiducia in proposito, nonostante le diversità caratteriali e di personalità;
che, richiamate le considerazioni che precedono, nel caso di specie l'attivazione della procedura di amministrazione di sostegno appare strumento adeguato e proporzionato alle effettive esigenze di protezione della persona, avendo il relativo incarico ad oggetto la cura e la vigilanza in ordine alla salute del beneficiario ed attività amministrativa evidentemente effettuabile sulla base dell'autonoma capacità di autodeterminazione dell'interessato, ove adeguatamente sostenuta in relazione alle operazioni cui il medesimo è impossibilitato a provvedere in modo autonomo e completo esclusivamente in ragione dell'impedimento di natura fisica dipendente dal suo stato di salute;
che la designazione della persona cui attribuire l'ufficio di amministratore di sostegno appare, nella fattispecie, di particolare complessità, considerate le circostanze concrete e la varietà delle funzioni implicate, attinenti sia alla sfera patrimoniale che alle esigenze terapeutiche ed, in generale, di cura della persona:
per un verso, lo stesso beneficiario ha dichiarato di non avere intenzione di indicare, a tal fine, il fratello XX (il quale, peraltro, ha espressamente richiesto di essere esonerato dall'incarico), in ragione delle divergenze di opinioni e caratteriali e dell'avvertita diversità culturale e di sensibilità (situazione che sembra aver determinato recenti contrasti, in occasione dei quali risulta avvenuto anche un intervento dei Carabinieri, secondo quanto rappresentato nella nota a firma dell'Avv. […], pervenuta a mezzo fax in data 23.08.2006), né, tanto meno, altri familiari;
[…], ex convivente del YY, verso la quale quest'ultimo nutre evidentemente, tuttora, un affettuoso sentimento di colleganza, risulta comproprietaria di uno degli immobili del beneficiario in Firenze (per quanto sembra dalla stessa abitato), essendo peraltro in passato emerse situazioni di conflitto di interessi e di contrasto tra il YY e la stessa [...] in ordine all'amministrazione del predetto immobile, con particolare riferimento a spese di ristrutturazione da quest'ultima eseguite, non autorizzate dal beneficiario e comunque non concordate, in base a quanto emerso dalle informazioni assunte dal ricorrente XX ed a quanto espressamente dichiarato dallo stesso beneficiario: "E' vero che... ha prelevato del denaro dal mio conto corrente. l'ha fatto senza il mio consenso; ma l'ho compresa, perché l'ha fatto nel nostro comune interesse, per fare eseguire interventi di ristrutturazione nell'appartamento di cui siamo comproprietari. Sono rimasto dispiaciuto, più che per il fatto che abbia prelevato il denaro sul mio conto, per il fatto che ha dato incarico di realizzare interventi sui quali non ero d'accordo" (cfr. verbale del 23.05.2006);
l'ipotesi della designazione della predetta Avv. […] del Foro di […], prospettata dallo stesso YY (mediante comunicazione datata 20.06.2006 e redatta per suo conto da I.B. e pervenuta all'Ufficio a mezzo fax), persona legata al beneficiario da rapporto di amicizia e che ha in proposito dichiarato la propria disponibilità mediante comunicazione telefonica con questo Giudice Tutelare, appare in concreto impraticabile e, comunque, non idonea ad assicurare un'adeguata e costante presenza della stessa in relazione agli specifici bisogni del beneficiario, implicanti non soltanto attività di gestione amministrativa del patrimonio, ma presupponenti, principalmente, anche la concreta capacità di seguire personalmente ed in modo continuativo l'evoluzione della malattia, di tenere i contatti con i familiari presso i quali attualmente dimora il YY, di avvertire le contingenti e mutevoli problematiche connesse al suo stato di salute, di prendere contatti in loco con il personale e con i presidi istituzionali, medici, infermieristici ed assistenziali, per le prestazioni sanitarie, all'evenienza anche urgenti, che dovessero rivelarsi necessarie, verificandone con continuità l'andamento, esigenze che rendono evidentemente opportuna la vicinanza anche fisica dell'amministratore di sostegno alla persona bisognosa, tale da consentire, ove dovesse occorrere, un tempestivo e proficuo intervento;
che, pertanto, per tali ragioni, fatta salva eventuale futura variazione della collocazione del beneficiario e conseguente possibilità di trasferimento della procedura presso altro ufficio giudiziario - collocazione in relazione alla quale il medesimo è, in ogni caso, allo stato in grado di autodeterminarsi in modo libero e consapevole, previa auspicabile consultazione di personale medico specialistico ed attraverso preventiva individuazione di una struttura sanitaria o assistenziale idoneamente attrezzata, in grado di garantire i sussidi terapeutici del caso - sussistono gravi motivi per attribuire l'incarico di amministratore di sostegno a persona diversa dai prossimi congiunti del YY, a norma dell'art. 408, comma 4 c.c.;
che, peraltro, con riguardo alla designazione all'uopo proposta dallo stesso beneficiario, nella persona dell'Avv. […], con la summenzionata comunicazione in data 20.06.2006, redatta da […] per conto del medesimo, giova rilevare che la disposizione da ultima citata attribuisce al Giudice Tutelare il potere-dovere di valutare l'idoneità della persona in tal modo indicata, idoneità che, evidentemente, non attiene soltanto al solo profilo soggettivo di tale persona (vale a dire alle sue attitudini amministrative, alla fiducia nutrita nei suoi confronti dal beneficiario ed al rapporto di colleganza con lo stesso), implicando - anche - e soprattutto - una valutazione circa l'effettiva opportunità dell'assunzione dell'incarico da parte di tale persona, avuto riguardo alle circostanze concrete, alle esigenze di protezione in concreto sussistenti ed alla natura e consistenza delle attività oggetto dello stesso incarico, presupposto che, nel caso in esame, per quanto in precedenza evidenziato, non appare ravvisabile, almeno allo stato;
che all'ufficio di amministratore di sostegno di YY può essere chiamata l'Avv. […], nata a […], il (omissis), ivi residente, in Via (omissis), n. (omissis), con studio in […], trattandosi di persona idonea, che, preavvisata, ha già segnalato a questo Ufficio la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
che avuto riguardo a tutte le circostanze emerse in sede di istruttoria sommaria ed alle concrete esigenze di protezione della persona (che conserva consapevolezza ed autonomia sotto il profilo ideativo, cognitivo e volitivo), appare opportuno stabilire, allo stato, in anni 5 (cinque) la durata della procedura di amministrazione di sostegno ed individuare, quale oggetto dell'incarico, con attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri di mera assistenza del beneficiario, in conformità alle indicazioni fornite dal C.T.U. ed, in ogni caso, avuto riguardo agli effettivi bisogni concretamente ravvisabili:
- l'assunzione dei contatti (con personale medico ed infermieristico, anche specialistico, strutture sanitarie, pubbliche e private, enti istituzionali di assistenza) necessari al fine di consentire al beneficiario di assumere le opportune determinazioni in ordine alla collocazione della sua persona ed agli interventi e trattamenti terapeutici e riabilitativi occorrenti, tenuto conto delle sue attuali condizioni di salute e della futura evoluzione della patologia da cui è affetto, consultandosi costantemente con lo stesso beneficiario e relazionando a questo Ufficio, periodicamente - e all'occorrenza, senza indugio in ipotesi di esigenze urgenti e di particolare importanza - circa le eventuali soluzioni alternative ipotizzabili ed in ordine all'adeguatezza, congruità ed opportunità delle medesime, anche sotto il profilo logistico, nel prevalente interesse del beneficiario;
- in generale, il controllo e la vigilanza in relazione ad interventi e/o prescrizioni e/o trattamenti assistenziali, terapeutici e riabilitativi (ivi incluso, ove occorra e risulti giustificato da effettive esigenze rappresentate dai sanitari, la prestazione del consenso informato, cui il beneficiario dovesse in ipotesi trovarsi in condizioni tali da non essere in grado di provvedere in modo autonomo e consapevole);
- la cura dei rapporti con gli enti sanitari, previdenziali ed assistenziali (anche al fine di ottenere eventuali sussidi e provvidenze di natura economica, ove ne sussistano i presupposti), con le Pubbliche Amministrazioni, anche in relazione ad atti di natura fiscale, nonché, all'evenienza, con compagnie assicuratrici;
- l'esecuzione delle attività materiali connesse all'amministrazione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio (prelievo di denaro ed effettuazione di pagamenti di ogni natura, anche a mezzo del servizio bancario, di atti di gestione degli immobili di sua proprietà e pagamento delle relative utenze e tributi, relazionandosi, all'uopo, con […], comproprietaria di uno degli appartamenti siti in Firenze, attività di natura contrattuale), con facoltà di avvalersi della collaborazione dell'Avv. […] del Foro di […], nei cui confronti il beneficiario ha rappresentato la propria fiducia e che ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo, nonché, all'occorrenza, di altre persone indicate dal beneficiario medesimo, per il compimento di particolari atti da compiersi in quel di Firenze, verificandone in ogni caso l'operato, informando costantemente il beneficiario medesimo e rispettando la sua volontà, sia pure prestando consiglio e vigilando in ordine alle relative modalità di esecuzione ed al risultato di tali attività, nel prevalente interesse del YY;
- la vigilanza sull'effettuazione delle spese necessarie di tipo ambientale e personale, atte a rendere il più possibile dignitosa, in rapporto allo standard abituale, la vita del beneficiario, pur nelle condizioni di grave limitazione fisica nelle quali il medesimo versa;
- l'assistenza del beneficiario in relazione alla stipulazione di atti dispositivi, sia di natura contrattuale che a mezzo di testamento (a quest'ultimo proposito, in particolare, mediante materiale redazione del testo del documento, nel rispetto della sua volontà), anche con riferimento ad eventuali divisioni ereditarie, gestione di rendite, acquisti e vendite da effettuare a ministero di notaio, secondo quanto previsto dalla legge;
- la costante vigilanza sulle condizioni di salute del beneficiario, anche al fine di verificare che la futura evoluzione della malattia non si riveli tale da rendere inopportuni ed impraticabili il contenuto, le modalità ed i limiti dell'espletamento dell'incarico oggetto della procedura di amministrazione di sostegno, segnalando a questo ufficio, all'evenienza, situazioni comportanti pregiudizio per i suoi interessi conseguenti a detta evoluzione in rapporto alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
che appare opportuno disporre che l'amministratore di sostegno, nella gestione del patrimonio del beneficiario, provveda a controllare che le disponibilità liquide e qualsivoglia valore o investimento mobiliare di cui il beneficiario stesso sia attualmente titolare, o dovesse divenire tale in futuro, siano accreditati e/o versati su un libretto di deposito o su un conto corrente bancario o postale allo stesso esclusivamente intestato, provvedendo alle operazioni materiali all'uopo occorrenti, al fine di consentire una corretta e verificabile gestione dei suoi interessi patrimoniali, fatte salve le attività di amministrazione - secondo i criteri previsti nel presente provvedimento - e fatta salva eventuale più conveniente ed opportuna forma di investimento, all'uopo da verificare e da discutere con il beneficiario, rispettandone la volontà;
che, avuto riguardo alle circostanze e fatta salva più compiuta verifica della consistenza del patrimonio di YY e dell'attuale ammontare periodico delle spese occorrenti per le sue esigenze di vita, in relazione alle sue condizioni di salute, il limite massimo delle spese che l'amministratore di sostegno può essere autorizzato ad effettuare utilizzando denaro di proprietà di quest'ultimo, con poteri di assistenza della medesimo, secondo le modalità ed i criteri operativi in precedenza indicati, può essere prudenzialmente determinato, allo stato, in misura superiore all'ammontare complessivo degli emolumenti previdenziali ed assistenziali dal medesimo percepiti e, quindi, in Euro 2.000,00 mensili, in ogni caso fatti salve eventuali operazioni, attività e spese urgenti, da sottoporre a valutazione da parte di questo Giudice Tutelare ove di natura straordinaria;
che, con riguardo all'esercizio dei poteri di assistenza relativa all'attività di amministrazione del patrimonio ed all'attività negoziale in generale, nel caso di specie il rinvio, operato dall'art. 411 c.c., alle disposizioni di cui agli articoli da 374 a 388 deve ritenersi escluso quanto alle autorizzazioni previste dagli artt. 374, 375 e 376, non sussistendo il presupposto della compatibilità con il contenuto, l'ambito e le finalità della presente procedura di amministrazione di sostegno;
che, a tale proposito, l'espressa clausola di compatibilità cui è soggetto siffatto rinvio normativo trova la propria ratio giustificativa nell'esigenza di tutela degli interessi dell'incapace, a seguito della pronuncia di interdizione, al fine di consentire una valutazione da parte dell'autorità giudiziaria circa l'opportunità, la congruità e convenienza dell'esercizio di determinati atti a contenuto prevalentemente patrimoniale, in quanto tali ipoteticamente pregiudizievoli, presupponendo, evidentemente, l'incapacità di valutare consapevolmente e di agire in modo adeguato della persona bisognosa di protezione;
che, nel caso in questione, in base al condivisibile accertamento del C.T.U. dott. G.C. (che, peraltro, trova conferma anche nell'esito dell'esame del beneficiario svolto da questo Giudice Tutelare), YY non risulta privo della capacità di intendere e di volere e, pertanto, non può considerarsi destinatario di alcun provvedimento ablativo o limitativo della propria capacità di agire, essendo l'istituto dell'amministrazione di sostegno disposto in suo favore finalizzato ad un sostegno consistente nel mero compimento di attività materiali strumentali - cui egli è evidentemente impedito in ragione delle condizioni invalidanti esclusivamente sotto il profilo fisico, conservando invece integre le proprie attitudini a valutare l'opportunità e la convenienza dei singoli atti, anche di natura patrimoniale, ad autodeterminarsi in modo libero e consapevole e quindi ad assumere autonome decisioni al riguardo - nonché lo svolgimento di attività di acquisizione di informazioni, di consulenza e di vigilanza circa la cura dei suoi interessi da parte dell'amministratore di sostegno, attività tale, di per sé sola, ove correttamente svolta, da consentire di realizzare pienamente, almeno allo stato, l'esigenza di protezione della persona in concreto implicata; ciò, evidentemente, fatto salvo il dovere dell'amministratore di sostegno di comunicare a questo Ufficio eventuali contrasti o dissensi con il beneficiario in ordine alle scelte da effettuare ed alle modalità operative relative alle singole attività e fermo restando la facoltà - per lo stesso amministratore, per il P.M. e per gli altri soggetti previsti dall'art. 411 c.c. - di rappresentare al Giudice Tutelare eventuali situazioni pregiudizievoli per il beneficiario o, comunque, tali da non consentire di assicurare in modo adeguato e compiuto il soddisfacimento dei bisogni del beneficiario medesimo, a norma dell'art. 411 c.c., affinché possano essere assunti i provvedimenti occorrenti, essendo il decreto di apertura della procedura reso "rebus sic stantibus", in quanto tale modificabile, integrabile e revocabile nel suo contenuto, in aderenza alle concrete esigenze di protezione della persona ed in dipendenza delle eventuali sopravvenienze correlate alle condizioni menomanti.
Viste le conformi conclusioni dei ricorrenti e del Pubblico Ministero intervenuto;
P.Q.M.
A definizione del giudizio camerale, così provvede: I) - dichiara aperta la procedura di amministrazione di sostegno in favore di YY, nato a […], il (omissis)/1946, ivi residente, in Via (omissis), n. (omissis);
II) - nomina amministratore di sostegno dello stesso l'Avv. […], nata a [….], il (omissis), residente in […], Via (omissis), n. (omissis), con studio in […];
III)- dispone, allo stato, che l'incarico abbia durata di anni 5 (cinque);
IV) - dispone che l'incarico abbia il seguente oggetto, con attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri di mera assistenza del beneficiario:
1) ausilio alla riscossione e gestione degli emolumenti pensionistici e/o assistenziali, dei valori mobiliari e delle altre disponibilità liquide di cui è attualmente - o dovesse divenire in futuro - titolare il beneficiario, mediante espletamento delle operazioni materiali all'uopo occorrenti, con potere di rilasciare quietanza, previa apposita delega da parte di YY a fronte dei pagamenti percepiti, ove occorra;
2) vigilanza in ordine all'utilizzo delle suddette somme per il mantenimento, la cura, l'assistenza domiciliare e per l'ordinaria amministrazione dei suoi beni ed, in generale, per le esigenze ordinarie di vita del beneficiario, fornendo allo stesso i consigli del caso, coadiuvandolo nei contatti con le strutture e gli enti ed, in generale, con i terzi con i quali dovesse occorrere, all'uopo, relazionarsi, acquisendo informazioni utili a tal fine e fornendole al beneficiario, prestandogli consiglio e rispettandone, in ogni caso, la volontà;
3) compimento delle operazioni materiali occorrenti al fine di assicurare che le disponibilità liquide o gli investimenti mobiliari di cui il beneficiario sia attualmente o divenisse in futuro titolare siano depositati, o comunque collegati ad un libretto di deposito o ad un conto corrente bancario o postale allo stesso esclusivamente intestato, fatte salve le attività di amministrazione patrimoniale - secondo i criteri previsti nel presente provvedimento - fatta salva, altresì, eventuale decisione, da parte di quest'ultimo, di provvedere o di consentire alla cointestazione in favore di terzi, in tutto o in parte, e fatta salva, infine, eventuale più conveniente ed opportuna forma di investimento, all'uopo da verificare e da discutere con il beneficiario, rispettandone la volontà;
4) ausilio al compimento, con poteri di mera assistenza del beneficiario, degli atti di amministrazione (sia ordinari che straordinaria) del patrimonio del beneficiario medesimo (beni mobili, immobili e crediti), mediante svolgimento delle operazioni materiali strumentali a tal fine occorrenti (quali, a titolo esemplificativo, prelievo di denaro ed effettuazione di pagamenti di ogni natura, anche a mezzo del servizio bancario, atti di gestione degli immobili di sua proprietà e pagamento delle relative utenze e tributi, relazionandosi, all'uopo, con […], nonché attività di natura contrattuale, con facoltà di avvalersi della collaborazione dell'Avv. […] del Foro di […] e, all'occorrenza, di altre persone indicate dal beneficiario medesimo, per il compimento di particolari atti da compiersi in quel di Firenze, verificandone in ogni caso l'operato, informando costantemente il beneficiario medesimo delle condizioni, delle modalità e delle conseguenze di tali attività e rispettando, in ogni caso, la sua volontà, sia pure prestandogli consiglio e vigilando in ordine alle modalità di esecuzione ed agli effetti delle stesse attività;
5) assistenza alla stipulazione di atti dispositivi, sia di natura contrattuale che di ultima volontà (testamento), curando i contatti con le persone, gli uffici e le figure istituzionali preposte e collaborando alla redazione del testo di tali atti, nel rispetto della volontà del beneficiario;
6) assistenza nella presentazione di istanze presso uffici della Pubblica Amministrazione volte all'ottenimento di sussidi e provvidenze economici, sanitari, pensionistici ed assistenziali;
7) assistenza alla presentazione della dichiarazione dei redditi e di atti di natura fiscale;
8) controllo e vigilanza in relazione ad interventi, trattamenti e prescrizioni terapeutici e/o riabilitativi, con potere di prestare, ove occorra, il consenso informato, in nome e per conto del beneficiario, previa consultazione dei suoi familiari e delle persone al medesimo legate da vincoli affettivi, nell'eventualità in cui lo stesso dovesse trovarsi in condizioni tali da non essere in grado di agire personalmente in modo autonomo e consapevole, in relazione ad eventuali interventi o trattamenti di natura medica e terapeutica, sia ordinari che straordinari (questi ultimi previa segnalazione a questo Giudice Tutelare e relativa autorizzazione), che si rivelino utili e/o necessari per il medesimo;
9) assunzione dei contatti (con personale medico ed infermieristico, anche specialistico, strutture sanitarie, pubbliche e private, enti istituzionali di assistenza) necessari al fine di consentire al beneficiario di assumere le opportune determinazioni in ordine alla collocazione della sua persona ed agli interventi e trattamenti terapeutici e riabilitativi occorrenti, tenuto conto delle sue attuali condizioni di salute e della futura evoluzione della patologia, consultandosi costantemente con lo stesso beneficiario e relazionando a questo ufficio, periodicamente - e all'occorrenza, senza indugio in ipotesi di esigenze urgenti e di particolare importanza - circa le eventuali soluzioni alternative ipotizzabili ed in ordine all'adeguatezza, congruità ed opportunità delle medesime e delle relative scelte, a tutela della sua salute ed anche sotto il profilo logistico, nel prevalente interesse del beneficiario;
10) costante vigilanza sulle condizioni di salute del beneficiario, anche al fine di verificare che la futura evoluzione della sua malattia non si riveli tale da rendere impraticabili e/o inopportuni, in concreto, il contenuto, le modalità ed i limiti dell'incarico oggetto della procedura di amministrazione di sostegno, come delineati nel presente provvedimento, segnalando a questo Ufficio, all'evenienza, situazioni comportanti pregiudizio per i suoi interessi connesse o conseguenti a detta evoluzione;
11) assistenza del beneficiario nella gestione di eventuali rapporti con compagnie di assicurazione, in particolare in relazione ad eventuale stipulazione e/o disdetta di polizze assicurative di ogni genere;
12) assistenza del beneficiario nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, gli uffici postali e fiscali (anche con riguardo al pagamento di imposte e tasse) ed in relazione alle pratiche volte all'ottenimento di sussidi e provvidenze di natura previdenziale, assistenziale ed economica, con particolare riguardo all'assunzione delle relative informazioni, alla redazione di istanze e comunicazioni pertinenti a tali rapporti, al relativo inoltro presso i competenti uffici ed al monitoraggio circa l'andamento e l'esito di dette pratiche;
13) vigilanza sull'effettuazione delle spese necessarie di tipo ambientale e personale, atte a rendere il più possibile dignitosa, in rapporto allo standard abituale, la vita del beneficiario, pur nelle condizioni di grave limitazione fisica nelle quali il medesimo versa;
V) - dispone che il beneficiario possa compiere da solo, senza rappresentanza o assistenza alcuna, gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, a norma dell'art. 409, comma 2 c.c., oltre a quelli non ricompresi nell'oggetto dell'incarico conferito all'amministrazione di sostegno, come determinati in base al presente decreto e che l'amministratore di sostegno tenga conto, nell'esercizio dei suoi compiti, dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, a norma dell'art. 410, comma 1, c.c.;
VI) - dispone, a norma dell'art. 410, comma 2, c.c., che l'amministratore di sostegno, nell'esercizio dei suoi poteri di consulenza, di assistenza e di vigilanza, come in precedenza determinati, informi tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere, rispettando, nell'operare, la volontà del medesimo, previa comunicazione a questo Giudice Tutelare in caso di contrasto con lo stesso o di dissenso da quest'ultimo espresso, ovvero in ipotesi di scelte che dovesse ritenere dannose per i suoi interessi, affinché possano essere adottati gli opportuni provvedimenti;
VII) - fissa, in Euro 2.000,00 mensili il limite periodico massimo di spesa che l'amministratore può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità, in ogni caso secondo i criteri e con le modalità previste nel presente decreto;
VIII) - dispone che l'amministratore di sostegno provveda alle operazioni occorrenti affinché le disponibilità liquide e qualsivoglia valore o investimento mobiliare di cui il beneficiario sia attualmente o dovesse divenire titolare in futuro, siano accreditati e/o versati su un libretto di deposito o su un conto corrente bancario o postale allo stesso esclusivamente intestato, al fine di consentire una corretta e verificabile gestione dei suoi interessi patrimoniali, fatta salva l'eventuale determinazione del beneficiario di provvedere o acconsentire alla cointestazione in favore di terzi, fatte salve le attività di amministrazione patrimoniale - secondo i criteri previsti nel presente provvedimento - e fatta salva, altresì, eventuale più conveniente ed opportuna forma di investimento, all'uopo da verificare e da discutere con il beneficiario, rispettandone la volontà;
IX) - dispone - visti gli artt. 411 e 380 c.c., - che l'amministratore depositi in Cancelleria una relazione annuale relativa all'attività svolta, alle condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria, nonché alla contabilità dell'amministrazione, entro il mese di dicembre di ogni anno, a decorrere da quello corrente;
X) - fissa, per la prestazione del giuramento dell'amministratore di sostegno, l'udienza dinanzi a sé (presso l'ufficio 2A.04, piano I del Tribunale) in data 20.09.2006, ore 11,00;
XI) - visto l'art. 405, comma 7, c.c., manda alla Cancelleria di provvedere immediatamente ad annotare il presente decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno e di darne comunicazione, entro dieci giorni, all'ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni a margine dell'atto di nascita del beneficiario;
XII) - dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Emilia il 13 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2006.