08.05.03 free
Cass. [ord.], sez. un., 12-04-2002, n. 5328 (sul rapporto di lavoro autonomo del direttore amministrativo e conseguente competenza della A.G.O.)
(massima) Posto che, a norma dell’art. 3, 7º comma, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502, il direttore amministrativo (così come il direttore sanitario e il direttore generale) instaura con l’azienda sanitaria un rapporto di lavoro autonomo regolato da un contratto di diritto privato, spetta al giudice ordinario la cognizione sulla domanda con cui il predetto lamenti l’adozione da parte dell’amministrazione di una delibera (concernente, nella specie, la metodologia per la determinazione delle graduazioni delle funzioni dirigenziali) tale da incidere negativamente sul suo trattamento economico accessorio, e quindi su posizioni di diritto soggettivo, trattandosi di atto non qualificabile in termini di provvedimento amministrativo, atteso che - ai sensi dell’art. 4 d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, e succ. modif. - le determinazioni delle p.a. per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.