16.02.2006 free
TAR CAMPANIA - (concorsi ASL - mancata predisposizione di criteri di correzione per la prova scritta)
§ - La normativa applicabile in tema di procedure concorsuali per il personale dirigenziale delle ASL (DPR 483/97) impone alle commissioni di concorso di apprestare espressamente criteri per la valutazione di tutte le prove (sia scritte che orali) atteso che il criterio di correzione è elemento necessario in tutte le procedure concorsuali, sia per conseguire una uniformità ed eguaglianza di decisione, sia anche per orientare il comportamento dello stesso organo straordinario, qualora fosse necessaria la presenza di sottocommissioni. (www.dirittosanitario.net)
Sentenza 98/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI
QUINTA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
CARLO d'ALESSANDRO Presidente UGO DE MAIO Consigliere DIEGO SABATINO Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 15 Dicembre 2005 Visto il ricorso 7162/2005 proposto da:
omissis.... per l'annullamento, previa sospensione
della comunicazione prot. 17919 del 29.06.2005, ricevuta il 03.07.2005, della ASL CE 2 e precisamente del Segretario della Commissione esaminatrice con la quale si informava che avendo riportato un punteggio inferiore rispetto al minimo previsto per il superamento della stessa, non veniva ammesso all’espletamento della successiva prova pratica del concorso; ed in particolare del giudizio di non sufficienza della prova scritta; di tutti i verbali della commissione esaminatrice nn. 1, 2, 3 e 4 del 2005;
della comunicazione della Giunta regionale Campania prot. 2005. 0116586 del 9 febbraio 2005 a firma del dirigente del settore con la quale si autorizzava la richiesta della A.S.L. Caserta 2 di utilizzazione dei nominativi degli stessi componenti di una precedente commissione e la delibera del D.G. dell’A.S.L. Caserta 2 n. 49 del 17 febbraio 2002; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
......... Udito il relatore Ref. DIEGO SABATINO Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza; Rilevata la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in merito ed a scioglimento della riserva espressa in udienza; Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
Considerato che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame ed espressamente richiamata nel bando, è quella del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
Considerato che detta disciplina, dopo aver espressamente previsto (all’art. 7 comma 2) che sono prove di concorso quelle “sia scritte che pratiche e orali”, precisa (all’art. 9 comma 3) che “la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove” e (all’art. 14 comma 3) che “la valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3”;
Considerato che la normativa applicabile impone alle commissioni di concorso di apprestare espressamente criteri per la valutazione di tutte le prove, e non solo, come postulato dalla difese, delle prove orali, atteso che il criterio di correzione è elemento necessario in tutte le procedure concorsuale, sia per conseguire una uniformità ed eguaglianza di decisione, sia anche per orientare il comportamento dello stesso organo straordinario, qualora fosse necessaria la presenza di sottocommissioni;
Considerato che quindi le difese delle parti, dove si riferiscono alla giurisprudenza sulla sufficienza del mero voto numerico, appaiono del tutto inconferenti, in quanto la legittimità della espressione in cifre è idonea ad escludere unicamente un eventuale vizio nel profilo motivazionale (o meglio di esternazione), mentre in questa circostanza appare carente la predisposizione del metro di giudizio, ossia di una vicenda preliminare alla decisione contenuta nel provvedimento e coinvolgente le modalità di espressione della potestà amministrativa;
Considerato che nel caso in specie la predisposizione di criteri di correzione per la prova scritta, oltre a reagire ad una logica implicita del sistema concorsuale, appare espressamente richiesta dalla norma applicabile, e che quindi la sua mancata ottemperanza, che in generale sarebbe sanzionabile come eccesso di potere, rifluisce direttamente in un vizio di violazione di legge;
Considerato che quindi risulta censurabile l’intera procedura dinanzi alla commissione, atteso che la mancata predisposizione dei criteri è attività da svolgersi, come indicato nella normativa invocata, nella prima riunione dell’organo straordinario; Considerato che vanno quindi annullati tutti gli atti contenenti il vizio e da questo derivati, e quindi tutti gli atti della procedura dalla prima riunione della commissione in poi;
Considerato che non paiono invece accoglibili le ulteriori censure, in specie in relazione alla composizione della commissione, atteso che la normativa vigente non pare attribuire al concorrente una situazione soggettiva tutelabile in merito alle modalità interne di nomina, ma solo in relazione alla composizione risultante dalle scelte operate, che non risulta oggetto di censura;
Considerato che l’accoglimento del ricorso comporta l’onere di sopportare le spese di lite, da porsi a carico del soggetto che ha determinato l’illegittimità, e quindi della resistente A.S.L. Caserta 2, con compensazione integrale nei confronti delle altre parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 7162/2005 e per l’effetto annulla tutti i verbali della commissione esaminatrice nn. 1, 2, 3 e 4 del 2005;
2. Condanna la A.S.L. Caserta 2 a rifondere a Giacomo F. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 1.500,00 (euro millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge;
3. Compensa integralmente tra le rimanenti parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
NAPOLI , li 15 Dicembre 2005