23.11.2005 free
TAR LAZIO - (sulla esclusione dalla graduatoria per incompletezza della domanda)
§ - il precetto di buon andamento dell’Amministrazione ricomprende nella sua portata anche il principio di cooperazione tra Amministrazione ed amministrati nel senso che, nei casi di omissioni nella domanda di partecipazione, l’Amministrazione è chiamata ad un esame attento ed ad una valutazione completa della posizione dell’interessato volta a verificare se sia comunque possibile desumere la ricorrenza del requisito relativo alla dichiarazione mancante.(www.dirittosanitario.net)
Sentenza 8265/05
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ROMA – SEZIONE PRIMA bis
composto dai Magistrati:
- ELIA ORCIUOLO Presidente - PIETRO MORABITO Consigliere - ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
..... CONTRO - la REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Pia Montanaro ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale sita in Roma, Via Lucrezio Caro n. 27; E NEI CONFRONTI DI - .... PER L'ANNULLAMENTO
- della delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 8134 del 18 ottobre 1994, recante l’approvazione della graduatoria dei medici di medicina generale per le carenze del Comune di Roma e della stessa graduatoria, nella parte in cui la ricorrente è stata esclusa dall’elenco dei medici in possesso dei requisiti prescritti per l’inserimento negli elenchi della medicina generale per il Comune di Roma per l’anno 1994; - della nota dell’Assessorato Sanità, Igiene, Ambiente e Prevenzione nei luoghi di lavoro n. 19465 sett. 55 del 17 novembre 1994, recante la comunicazione dell’esclusione della ricorrente per incompletezza della relativa domanda;
- dell’Avviso per l’inserimento negli elenchi della medicina generale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 9 luglio 1994, nella parte in cui prevede l’esclusione degli aspiranti in caso di domande difformi o carenti rispetto al fac-simile allegato all’avviso; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla Pubblica Udienza dell’11 maggio 2005, l’Avv. Carlo Celani per delega dell’Avv. Mario Sanino per la parte ricorrente - Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Espone in fatto l’odierna ricorrente di aver presentato domanda volta all’inserimento nella graduatoria per l’anno 1994 dei medici di medicina generale per le zone carenti comprese nel territorio del Comune di Roma, in relazione alle quali è stato rilevato - con delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 3669 del 3 giugno 1994, in conformità alle prescrizioni di cui all’Accordo Collettivo approvato con D.P.R. n. 314 del 28 settembre 1990 - il fabbisogno di 313 medici. Con la gravata delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 8134 del 18 ottobre 1994 è stata approvata la graduatoria dei medici di medicina generale per le carenze del Comune di Roma, con allegato elenco degli aspiranti esclusi, in cui è ricompresa la ricorrente con la motivazione ‘allegati domanda non conformi’.
Le ragioni di detta esclusione vengono meglio esplicitate nella nota dell’Assessorato Sanità, Igiene, Ambiente e Prevenzione nei luoghi di lavoro n. 19465 sett. 55 del 17 novembre 1994, in cui si afferma che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui deve essere corredata la domanda di inserimento negli elenchi non è stata compilata in tutte le sue parti, non avendo la ricorrente posto alcuna indicazione al punto l). Avverso tale esclusione parte ricorrente deduce i seguenti motivi di censura: - violazione e falsa applicazione dell’Avviso per l’inserimento negli elenchi di medicina generale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 9 luglio 1994; eccesso di potere in tutte le figure caratteristiche, ed in particolare per manifesta irragionevolezza, difettosa motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento.
Nel precisare parte ricorrente che il punto l) della dichiarazione sostitutiva – dalla stessa lasciato in bianco invece di scrivere la parola ‘nessuno’ – si riferisce alla attestazione su eventuali attività, incarichi ed impegni professionali svolti al momento della presentazione della domanda e residuali rispetto a quelli indicati nelle precedenti parti, assume la stessa come a fronte della ratio di tale dichiarazione, volta ad attestare situazioni di incompatibilità con l’incarico da assegnare, la disposta esclusione si appalesi sproporzionata ed abnorme, dovendo l’assenza di qualsiasi indicazione nel corrispondente spazio del fac-simile interpretarsi nel senso del mancato svolgimento di tali attività.
Sostiene, inoltre, parte ricorrente che la disposizione di cui all’Avviso – secondo cui ogni domanda deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà come da fac-simile e deve essere compilata in ogni sua parte e per tutte le condizioni previste, pena l’esclusione – riferisce il contenuto precettivo cui consegue la sanzione dell’esclusione alla sola domanda, e non alla dichiarazione sostitutiva, restrittiva ed irragionevole dovendo ritenersi ogni altra interpretazione, quale quella seguita dall’Amministrazione Regionale. Riportandosi ai principi di buon andamento dell’Amministrazione e di cooperazione con i cittadini, afferma parte ricorrente di non versare in alcuna causa di incompatibilità con l’incarico da assegnare, come peraltro chiaramente desumibile dal contesto della domanda presentata. Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione con formula di rito. Con ordinanza n. 265/1995 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli effetti del gravato provvedimento. Alla Pubblica Udienza dell’11 maggio 2005, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso, innanzitutto, la delibera – meglio indicata in epigrafe nei suoi estremi – recante l’approvazione della graduatoria per l’anno 1994 dei medici di medicina generale per le carenze del Comune di Roma, nella parte in cui ricomprende la ricorrente tra gli aspiranti esclusi, con la motivazione ‘allegati domanda non conformi’. E’ altresì impugnata la nota dell’Assessorato Sanità, Igiene, Ambiente e Prevenzione nei luoghi di lavoro n. 19465 sett. 55 del 17 novembre 1994, in cui vengono meglio esplicitate le ragioni della esclusione della ricorrente, disposta in quanto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui deve essere corredata la domanda di inserimento negli elenchi non è stata compilata in tutte le sue parti, non avendo la ricorrente posto alcuna indicazione al punto l). Per quanto di ragione e nei limiti in cui sia necessario, è anche chiesto l’annullamento giurisdizionale dell’Avviso per l’inserimento negli elenchi della medicina generale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 9 luglio 1994, nella parte in cui prevede l’esclusione degli aspiranti in caso di domande difformi o carenti rispetto al fac-simile allegato all’avviso.
Così ricostruito l’oggetto del giudizio, il Collegio, anticipando le conclusioni che, per le considerazioni che si andranno ad esporre intende trarre, ritiene la fondatezza del ricorso. Giova, peraltro, nella gradata elaborazione logica dell’iter decisionale sulla controversia che qui occupa, premetere alcune considerazioni in punto di fatto in ordine alla fattispecie su cui la controversia in esame si innesta. In tale direzione, va precisato che con delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 3669 del 3 giugno 1994, in conformità alle prescrizioni di cui all’Accordo Collettivo approvato con D.P.R. n. 314 del 28 settembre 1990, si è proceduto alla ricognizione delle zone carenti dei medici di medicina generale per l’anno 1994, con individuazione per le zone carenti comprese nel territorio del Comune di Roma di un fabbisogno di 313 medici, pubblicando la graduatoria defintiva regionale valida per il 1994, in cui la ricorrente è ricompresa in posizione utile con 1156 punti.
Con Avviso per l’inserimento negli elenchi della medicina generale (carenza al 30 settembre 1993) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 9 luglio 1994, sono state dettate le modalità di presentazione delle relative domande, stabilendo testualmente che “Ciascuna domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà (fac-simile A), esente da imposta di bollo e deve essere compilata in ogni sua parte e per tutte le condizioni previste, pena l’esclusione”. Il fac-simile della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’allegato A, riporta – per quanto qui di interesse – alla lettera l), la dichiarazione di “svolgere, attualmente, oltre a quelle segnalate nelle precedenti lettere, le attività sottospecificate (indicare l’ente per cui le attività sono svolte; il tipo di rapporto esistente; la data di inizio e di fine rapporto, se trattasi di incarico o sostituzione temporanei; le ore settimanali mediamente impegnate). Indicare anche incarichi od impegni libero-professionali, a prestazione o di consulenza”.
In corrispondenza della parte da compilare per tale voce è riportato il numero (1), che rinvia alla nota recata a piè di pagina, nella quale si afferma “In caso negativo scrivere: nessuno”. La ricorrente, invece di scrivere, come indicato dalla predetta nota, la parola ‘nessuno’, ha lasciato in bianco lo spazio corrispondente alla lettera l). La questione, dunque, si risolve nello stabilire se tale omissione legittimi e adeguatamente giustifichi, alla luce della specifica disciplina recata dall’Avviso e dei principi generali, la disposta esclusione della ricorrente.
Ad avviso del Collegio, in adesione a quanto affermato da parte ricorrente e sulla base di una interpretazione di tipo sostanziale e non meramente formalistica, deve ritenersi che, richiedendo la citata lettera l) la puntuale indicazione dell’eventuale svolgimento di determinate attività con ogni ulteriore riferimento circa la natura, la durata e l’ente beneficiario, la omessa compilazione del corrispondente spazio, che viene dalla ricorrente lasciato vuoto senza alcuna indicazione, non possa che intendersi come dichiarazione negativa in ordine allo svolgimento di dette attività. Di talchè non risulta imprescindibilmente necessario, ai fini del rendere la richiesta dichiarazione in ordine al mancato svolgimento di tali attività, apportare nel corrispondente spazio la dicitura ‘nessuno’, essendo univocamente significativa in senso negativo l’assenza di qualsiasi indicazione nel corrispondente spazio.
Né può costituire imprescindibile ostacolo alla percorribilità di tale soluzione interpretativa la circostanza della previsione, nell’Avviso per l’inserimento negli elenchi della medicina generale, della esclusione degli aspiranti per il caso in cui la domanda, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al fac-simile, non sia compilata in ogni sua parte e per tutte le condizioni previste, dovendo tale previsione soggiacere ed essere interpretata secondo canoni di ragionevolezza, potendo conseguentemente la prevista esclusione discendere solo da omissioni che rendano effettivamente incomplete o parziali la domanda o la dichiarazione di notorietà in ordine al possesso dei requisiti e che non siano altrimenti superabili attraverso una ragionevole lettura del contesto della domanda o della dichiarazione, dal quale – contrariamente a quanto avviene nella fattispecie in esame – non sia possibile comunque desumere, secondo i principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione, di buona fede e di leale collaborazione con i cittadini, sufficienti indicazioni circa le dichiarazioni richieste, non potendo l’esclusione discendere da omissioni riconducibili nell’ambito delle mere irregolarità formali.
Ed invero, secondo i principi elaborati in giurisprudenza in materia di concorsi pubblici, deve ritenersi che il precetto di buon andamento dell’Amministrazione ricomprenda nella sua portata anche il principio di cooperazione tra Amministrazione ed amministrati nel senso che, nei casi di omissioni nella domanda di partecipazione, l’Amministrazione è chiamata ad un esame attento ed ad una valutazione completa della posizione dell’interessato volta a verificare se sia comunque possibile desumere la ricorrenza del requisito relativo alla dichiarazione mancante. Principio questo che, con riferimento alla fattispecie in esame, impone all’Amministrazione di ricercare la valenza sostanziale della totale omissione da parte della ricorrente di ogni indicazione in corrispondenza della lettera l) – così venendo meno alla prescrizione, di cui alla sopra richiamata nota, di riportare la parola ‘nessuno’ – la quale non può che considerarsi equivalente, secondo una interpretazione ispirata ai canoni di ragionevolezza e di buona fede, a dichiarazione negativa, non potendo considerarsi omissione della dichiarazione legittimante l’esclusione l’assenza della espressa dichiarazione negativa diretta ad escludere lo svolgimento di ulteriori attività di cui alla lettera in questione, valenza analoga assumendo l’aver lasciato in bianco il corrispondente spazio.
Il che trova avallo nella ratio della dichiarazione in questione, volta ad attestare situazioni di incompatibilità con l’incarico da assegnare, con la conseguenza che la disposta esclusione si appalesa sproporzionata ed abnorme, dovendo l’assenza di qualsiasi indicazione nel corrispondente spazio del fac-simile interpretarsi nel senso del mancato svolgimento di tali attività. Ed invero, le disposizioni regolanti una procedura per l’accesso a selezioni anche latu sensu concorsuali vanno interpretate nel senso conforme alla loro ragion d’essere, escludendo, peraltro, in caso di eventuali dubbi, soluzioni interpretative improntate a criteri meramente formalisti, con la conseguenza che l’omissione di una dichiarazione inerente un determinato requisito o situazione soggettiva non comporta l’esclusione dell’interessato allorché tali elementi possano essere desunti aliunde dalla documentazione allegata ovvero da dichiarazioni sostitutive, residuando in tale ipotesi all’Amministrazione il solo potere-dovere di pretendere dall’interessato la regolarizzazione della documentazione carente (ex plurimis: Cons. Stato – Sez. VI - 16 aprile 1998 n. 508; T.A.R. Lazio – Roma – Sez. III - 21 giugno 2001 n. 5097; C.S.I. - 14 febbraio 2001 n. 77).
Né il sopra illustrato approccio ermeneutico contrasta con le finalità sottese alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ed alla correlativa assunzione di responsabilità di quanto in essa dichiarato, nessun dubbio potendo sorgere che tale assunzione di responsabilità, con ogni conseguenza di legge, si correla anche alla mancata dichiarazione in ordine allo svolgimento di determinate attività, in quanto trattasi di dichiarazione negatava o comunque, di omissione di dichiarazione in ordine a circostanze che l’interessato aveva l’obbligo di dichiarare. In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso in esame, stante la rilevata fondatezza delle esaminate censure ed assorbiti gli ulteriori profili non esaminati, va accolto, conseguendo per l’effetto l’annullamento della gravata graduatoria - e della relativa delibera recante la sua approvazione - dei medici di medicina generale per le carenze del Comune di Roma per l’anno 1994, nella parte in cui esclude la ricorrente dall’elenco per non conformità degli allegati alla domanda, e della gravata nota datata 17 novembre 1994, recante la comunicazione dell’esclusione della ricorrente per incompletezza della relativa domanda.
Valutati tutti gli elementi della vicenda contenziosa possono integralmente compensarsi tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Roma -Sezione Prima bis- Pronunciando sul ricorso N. 165/1995 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla la graduatoria, approvata con delibera n. 8134 del 18 ottobre 1994, dei medici di medicina generale per le carenze del Comune di Roma per l’anno 1994, nella parte in cui esclude la ricorrente per non conformità degli allegati alla domanda, e la gravata nota datata 17 novembre 1994.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’11 maggio 2005. Dott. Elia ORCIUOLO – Presidente Dott.ssa Elena STANIZZI – Relatore Estensore
4