27.09.2005 free
CORTE di CASSAZIONE - (Per il danno all'immagine della PA e' competente la Corte dei Conti)
§ - Rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti anche l'azione di responsabilità per il danno arrecato da pubblici dipendenti (o da soggetti comunque inseriti nell'apparato organizzativo di una pubblica amministrazione) all'immagine dell'ente, trattandosi di danno che, anche se non comporti una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso.(www.dirittosanitario.net)
Cass. civ. Sez. Unite, 15-07-2005, n. 14990
Svolgimento del processo
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l'Umbria, nel giudizio promosso nei confronti del Prof. .., primario di cardiologia presso l'ASL di Terni, di VINCENZO P. nella qualità di direttore sanitario dell'ASL e di ROSSELLA P.A. (risultata priva della laurea in medicina pur frequentando la struttura ospedaliera e il reparto del Prof. M.), per danno erariale dedotto sotto i profili della diminuzione degli introiti dell'Azienda Sanitaria in conseguenza delle dimissioni di M. - intervenute dopo la delibera di sospensione per trenta giorni - e del danno all'immagine e al prestigio dell'ASL e dell'Amministrazionesanitaria, con sentenza in data 8 giugno 2001 ha ritenuto le dimissioni di M. atto lecito non produttivo di danno erariale, escludendo ogni responsabilità dei convenuti per la diminuzione di introiti, ma ha ravvisato il danno erariale conseguente alla perdita di prestigio e dell'immagine dell'ASL e della sanità pubblica.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello il M., il P. nonchè il Procuratore regionale e la 3^ Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, con sentenza 7 ottobre 2002, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, rigettando il gravame del M. ed accogliendo parzialmente quello del P.R. e del P.. In particolare, il giudice di appello ha confermato sia l'esclusione di danno patrimoniale da lucro cessante che la condanna per danno all'immagine a seguito del clamore insorto dopo il decesso di un paziente e la scomparsa della relativa cartella clinica, con la contestuale scoperta che nella struttura sanitaria aveva agito soggetto sfornito del titolo di studio e dell'autorizzazione alla frequenza di un ospedale pubblico.
Il M., avverso tale sentenza, depositata il 7 ottobre 2002 e non notificata, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. denunciando il superamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei Conti, sull'assunto che il solo pregiudizio asseritamene subito dall'Amministrazione sanitaria come danno all'immagine appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Ha resistito il Procuratore Generale contabile con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Il ricorrente ha denunciato la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti ( artt. 360, n. 1, cod. proc. civ.; art. 111, comma 8 e 103, comma 2, Cost.), sotto il profilo della violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile rilevando che l'impugnata sentenza lo ha condannato al risarcimento del danno all'immagine ed al prestigio dell'amministrazione sanitaria, qualificato, detto danno, come non patrimoniale, con esclusione al contempo, di qualsiasi danno di natura patrimoniale ed assumendo che la Corte dei Conti non ha giurisdizione di carattere generale in materia di danni pubblici e che la cognizione del danno all'immagine, ove costituisca il solo pregiudizio assertivamente subito dall'Amministrazione, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Il ricorso non ha pregio. La tesi prospettata dal M., infatti, contrasta con il costante principio affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti anche l'azione di responsabilità per il danno arrecato da pubblici dipendenti (o da soggetti comunque inseriti nell'apparato organizzativo di una pubblica amministrazione) all'immagine dell'ente, trattandosi di danno che, anche se non comporti una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (5668/97, 17078 e 17674/03). Tale principio va in questa occasione ribadito, per la sua intrinseca ragionevolezza e non avendo la difesa del ricorrente offerto argomenti tali da indurre ad un ripensamento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con dichiarazione della giurisdizione contabile.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la qualità di parte puramente formale della Procura Generale della Corte dei Conti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 9 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2005