01.05.03 free
Corte dei Conti- (Responsabilita' amministrativa-danno erariale- limiti )
141 - 1 aprile 2003 - Corte conti, Sez. III centr. - Pres. PELLEGRINO, Est. CAPONE, P.M. TRANCHINO - L. P. ed altri-
1-Giudizi di conto e di responsabilità - Azione di responsabilità - Prescrizione - Dies a quo - Danno indiretto - Sentenza di condanna - Data del pignoramento.
2- Responsabilità amministrativa e contabile - Comportamenti perseguibili - Contratti - Buona fede precontrattuale - Violazione dell'obbligo - Danno indiretto - Fattispecie.
3-Responsabilità amministrativa e contabile - Amministratori e dipendenti U.S.L. - Coordinatore amministrativo - Parere - Responsabilità amministrativa - Configurabilità.
4-Responsabilità amministrativa e contabile - Danno erariale - Compensatio lucri cum damno - Condizioni - Identità causale tra danno e vantaggio - Necessità------------------------------------------
1-In caso di condanna risarcitoria a carico di un Comune la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre dal pignoramento.
2. - Viola l'obbligo di comportarsi secondo criteri di buona fede - che, non diversamente da qualsiasi contraente, la Pubblica amministrazione è tenuta ad osservare durante le trattative ai sensi dell'art. 1337 Cod. civ. - il commissario straordinario di un'Azienda sanitaria locale che, avvalendosi della mancata formalizzazione del contratto, abbia arbitrariamente ritirato il consenso al noleggio di un'apparecchiatura ospedaliera già installata dal fornitore, previa preparazione del personale addetto al funzionamento, in tal modo cagionando all'Ente l'ingiusto danno conseguito al risarcimento del contraente incolpevole disposto dall'Autorità giudiziaria ordinaria.
3. - Il parere obbligatorio reso dal coordinatore amministrativo di una Azienda sanitaria locale è suscettibile di valutazione ai fini della responsabilità amministrativa anche se privo di contenuto decisorio, in quanto può influire sulla formazione della volontà dell'organo deliberante.
4. - La compensatio lucri cum damno prevista dall'art. 1 comma 1 bis L. 14 gennaio 1994 n. 20 opera solo quando sia il danno contabile che il presunto vantaggio dipendano dal medesimo titolo (vale a dire, dall'illecito), in tale fatto ritrovando entrambi il comune antecedente causale; conseguenza, ai fini della richiamata compensatio non sono valutabili come vantaggio eventi sopravvenuti alla commissione dell'illecito o comunque da questo non dipendenti eziologicamente secondo il principio dell'id quod plerumque accidit.