12.07.2005 free
TAR CALABRIA - (sulla riorganizzazione del servizio di Continuità Assistenziale nei distretti; natura organizzatoria a carattere generale)
§ - L' atto col quale le Aziende sanitarie riorganizzano il Servizio di Continuità Assistenziale è da considerarsi strettamente applicativo del Piano sanitario regionale ed in quanto tale partecipa della natura di atto programmatorio di quest’ultimo, sfuggendo così all’obbligo della partecipazione ai sensi dell’art. 13 della L. n. 241 del 1990 (www.dirittosanitario.net)
SENTENZA N. 1099/05
Depositata in Segreteria il 15 giugno 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE SECONDA
alla presenza dei Signori:
LUIGI ANTONIO ESPOSITO Presidente PIERINA BIANCOFIORE Primo Referendario est. ROBERTA CICCHESE Referendario ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2234/1999 proposto da Comune di Montepaone in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni CARIDI e domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria del T.A.R., contro
l’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Luciana CONDEMI dell’Ufficio legale dell’Ente presso la cui sede in Catanzaro alla Via Vinicio Cortese domicilia, per l’annullamento
previa sospensione della deliberazione n. 2681 del 16 settembre 1999 con la quale l’Azienda sanitaria convenuta ha provveduto a riorganizzare il servizio di continuità assistenziale, con individuazione delle relative postazioni, ivi compresi gli atti segnalati in delibera ed in particolare la proposta operativa elaborata dal Responsabile dell’Unità Operativa di Assistenza Sanitaria di base prot. n. 6565 del 1° settembre 1999; VISTO il ricorso con i relativi allegati; VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; VISTI gli atti tutti della causa; VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; VISTA l’ordinanza n. 145 del 6 febbraio 2000 con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato; Relatore alla udienza pubblica dell’11 marzo 2005 la dr.ssa Pierina BIANCOFIORE; Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza; RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 3 dicembre 1999 e depositato il successivo 29 dicembre il Comune ricorrente ha impugnato la deliberazione di determinazione delle sedi del Servizio di Continuità Assistenziale con la quale è stata contestualmente eliminata la sede di Montepoaone quale presidio di Guardia Medica nell’ambito del territorio dell’ASL n. 7 di Catanzaro. Avverso tale deliberazione ha dedotto la violazione dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 53 della L. reg. 8 settembre 1993, n. 9, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili. L’Azienda sanitaria si è costituita in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa dell’atto presupposto, avendo già provveduto sin dal 1995 alla rideterminazione dei presidi di guardia medica ed ha chiesto comunque la reiezione del gravame per infondatezza di tutte le doglianze proposte.
Alla Camera di Consiglio del 3 febbraio 2000 è stata respinta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato. Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica dell’11 marzo 2005.
DIRITTO
Col proposto gravame il Comune ricorrente ha impugnato la deliberazione con la quale l’ASL n. 7 di Catanzaro ha provveduto a riorganizzare il Servizio di Continuità Assistenziale nei suoi distretti, individuando le 21 postazioni di tale servizio da mantenere attive e sopprimendo le altre non menzionate nella delibera ed ha impugnato anche la proposta operativa del Responsabile dell’Unità Operativa di Assistenza Sanitaria dalla quale risultano i criteri della riorganizzazione. Avverso tali atti il Comune, premesse alcune note sulla legittimazione a ricorrere, ha lamentato di non avere ricevuto l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Ha dedotto che la deliberazione lede i suoi interessi in quanto è località turistica, con la conseguenza che il venir meno del presidio sanitario di guardia medica produce un disagio notevole alla popolazione e a tale proposito non appaiono rispettati i parametri per la individuazione delle sedi di continuità assistenziale da eliminare offerti dall’art. 53 della legge regionale n. 9 del 1993, essendo stato deciso aprioristicamente che le postazioni di guardia medica dovessero essere portate a 21, salvo poi prevederne tre in più, sintomo questo del completo difetto di istruttoria.
Si prescinde dalle eccezioni opposte dalla resistente Azienda sanitaria n. 7 in quanto il ricorso è nel merito infondato. Le doglianze non possono essere condivise.
1. L’atto gravato appartiene al genus di quelli organizzatori a carattere generale che non necessitano dell’avviso di avvio del procedimento e ciò perché il principio della massima partecipazione procedimentale deve essere contemperato con l’esigenza dell’amministrazione di concludere procedimenti di tipo organizzatorio e di portata generale senza rallentamenti e paralisi imposti dal generico obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. (Consiglio di Stato, sez. IV. 31 maggio 2003, n. 3037). Sotto altro profilo va pure rilevato che l’atto col quale le Aziende sanitarie riorganizzano il Servizio di Continuità Assistenziale è da considerarsi strettamente applicativo del Piano sanitario regionale ed in quanto tale partecipa della natura di atto programmatorio di quest’ultimo, sfuggendo così anch’esso all’obbligo della partecipazione ai sensi dell’art. 13 della L. n. 241 del 1990.
2. Non può neppure concordarsi sul dedotto difetto di istruttoria rilevato in relazione alla apodittica limitazione delle postazioni di guardia medica nel numero di 21 sul territorio dei tre distretti da cui è costituita l’ASL di Catanzaro, né la doglianza può essere condivisa con riguardo alla proposta del responsabile dell’Unità Operativa di Assistenza Sanitaria di Base. Riguardo ad essi è da rilevare che non sono altro che alcuni degli ultimi atti del procedimento di riorganizzazione delle Aziende sanitarie a fini di contenimento della spesa previsto per tale settore di attività pubblica, avviato con le Leggi finanziarie 23 dicembre 1993, n. 537, 23 dicembre 1994, n. 724 e 28 dicembre 1995, n. 549 e recepito dalle relative leggi finanziarie regionali tra le quali la n. 9 dell’8 settembre 1993, la cui violazione viene pure dedotta in ricorso e la n. 9 del 3 aprile 1995 di approvazione del Piano Sanitario regionale 1995 – 1997.
In attuazione di tali norme sono stati dapprima approvati i Piani attuativi per ogni Azienda sanitaria con la delibera del 30 dicembre 1996, n. 9348 ed in applicazione del Piano attuativo dell’ASL. N. 7 di Catanzaro è stata successivamente approvata la proposta di riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale (delibera n. 2850 del 24 settembre 1997) nella quale tuttavia risultavano ancora presenti le postazioni di Montepaone, mentre venivano soppresse numerose altre postazioni in applicazione della L. R. n. 9 del 1993. L’art. 53, comma 2 della L. R. n. 9 del 1993 stabiliva che le USSL dovevano provvedere al ridimensionamento dei numero dei punti in atto del servizio di guardia medica festiva e notturna, sulla base della rilevazione dei dati statistici di attività e di costo, in relazione ai parametri medi regionali e tenendo conto delle implicazioni operative e di attività conseguenti all’attivazione dei servizi di urgenza e di emergenza medica, salvaguardando le esigenze dei comuni classificati montani. La norma ha si può dire avviato un trend di soppressioni legato, in ultima analisi ai dati statistici di attività e di costo, facendo salvi i servizi di urgenza ed emergenza (PET) e le esigenze dei Comuni classificati montani per ovvie ragioni logistiche.
Questo trend si è ulteriormente approfondito con la L. R. n. 9 del 1995 che all’art. 6 ha individuato i criteri per l’attuazione del Piano sanitario regionale e dei Piani attuativi aziendali stabilendo che le ASL debbono individuare le iniziative finalizzate alla riqualificazione della spesa,…al fine di rispondere alle esigenze degli assistiti e di ottenere la piena utilizzazione e la massima produttività dei servizi. Sotto questo profilo va contestato che la proposta del responsabile dell’Unità Operativa dell’Assistenza di base non si sia basata, tra gli altri criteri, su quello del “bacino di utenza”, atteso che ciò risulta smentito dalla lettera della proposta, pure impugnata e dalla circostanza che comunque il responsabile era tenuto valutare e misurare le esigenze degli assistiti, la cui tutela è presidiata dalla norma appena vista. Come pure gli altri criteri previsti nella proposta relativi alla “presenza di Postazioni di Emergenza Territoriale”, della “distanza tra le postazioni” e della “morfologia territoriale (superficie in Kmq, stato della viabilità zone montane)” rispondono a quanto richiesto dall’art. 53 della L.R. 9 del 1993, sopra riportato e la cui violazione va pertanto completamente disattesa. In particolare il secondo criterio consente di giustificare la soppressione dei presidi di guardia medica in Montepaone, attesa la quasi totale contiguità della cittadina con Soverato, i cui presidi sono stati confermati nella delibera impugnata.
L’eccesso di potere per difetto di istruttoria va infine contestato, in quanto proprio dalla proposta dei criteri per la riorganizzazione del Servizio di Continuità Assistenziale impugnato si evince che laddove si era verificata una disfunzione nel servizio di guardia medica, in sedi soppresse nella precedente delibera n. 2850 del 24 settembre 1997, a causa della loro dislocazione, tale da non riuscire a coprire le esigenze dell’utenza in relazione ai tempi minimi previsti per gli interventi di emergenza, si doveva rivedere l’accorpamento delle postazioni di Guardia medica e che, quindi, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, rispetto alla precedente delibera di soppressione un’istruttoria vi era stata.
Tale considerazione consente anche di contestare il difetto di motivazione della delibera di rideterminazione delle postazioni di guardia medica principalmente impugnata, atteso che essa è sostanzialmente motivata con riferimento a tutti gli atti del procedimento che la precedono e che sono stati trovati scevri dalle censure prospettate in ricorso e che, pertanto, non può trovare accoglimento. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell’11 marzo 2005.