11.05.2005 free
TAR PIEMONTE - (sui requisiti di ammissione alla scuola di specializzazione per posti in soprannumero)
§ - L'ammissione alle scuole di specializzazione in soprannumero non è riservata genericamente al personale medico di ruolo delle strutture pubbliche, ma solo ai medici che prestano servizio in una struttura sanitaria non inserita nella rete formativa della scuola di specializzazione.
§ - La stipulazione della convenzione tra l’Università e l’Azienda Sanitaria, lungi dal rappresentare adempimento meramente formale e ricognitivo, è il momento costitutivo del rapporto di collaborazione tra i due enti, in assenza del quale la struttura ospedaliera non è inserita nella rete formativa della scuola di specializzazione.(www.dirittosanitario.net)
Sent. n. 1366/05
Depositata in segreteria a sensi di legge il 4 maggio 2005
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE PRIMA SEZIONE
composto dai magistrati: - Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente - Bernardo BAGLIETTO - Consigliere - Richard GOSO - Referendario, estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 522 del 2005 proposto da ... contro l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domicliata ex lege in corso Stati Uniti n. 45; il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore; per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento del 14 aprile 2005, prot. n. 8242/05, con il quale il Responsabile della Segreteria degli studenti di medicina e chirurgia – Divisione affari istituzionali - ha respinto la domanda con cui il ricorrente ha chiesto di partecipare al concorso per l’ammissione alla scuola di specializzazione in chirurgia generale per l’anno accademico 2004/2005; del bando di concorso indetto con D.R. 90/2005; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente; Vista la memoria difensiva del ricorrente; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente; Visto il decreto presidenziale n. 236 del 19 aprile 2005; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla camera di consiglio del 4 maggio 2005 il referendario Richard Goso; Uditi l’avv. Alberto Cerutti, su delega dell’avv. Savatteri, per il ricorrente e l’avv. Carotenuto per l’Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente è medico chirurgo, dipendente a tempo indeterminato della A.S.L. n. 12 della Regione Piemonte, in servizio presso il Dipartimento Chirurgico dell’Ospedale di Biella. Afferma di aver prestato tempestiva domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione, in soprannumero, alla scuola di specializzazione in chirurgia generale per l’anno accademico 2004/2005. La domanda di ammissione era respinta con il provvedimento in data 14 aprile 2005, qui impugnato, inviato all’esponente con lettera raccomandata a.r. e ricevuto il giorno successivo, motivato mediante richiamo al disposto dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 368/99.
L’interessato contesta la legittimità del suindicato provvedimento di esclusione del concorso – ed estende l’impugnazione, per quanto occorrente, anche al bando di concorso - deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) eccesso di potere - violazione di legge per contrasto con l’art. 10 del bando indetto con D.R. 90/2005; II) eccesso di potere - violazione di legge per contrasto con l’art. 3 del bando indetto con D.R. 90/2005; III) violazione dell’art. 35 del d.lgs. 368/99 e dell’art. 6 del bando indetto con D.R. 90/2005; IV) violazione e falsa applicazione D.P.R. 162/82 e Direttiva 93/16/CEE; V) eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento; VI) violazione dell’art. 3 della legge 241/90 come novellata dalla legge 15/05 – eccesso di potere per difetto, carenza e contraddittorietà della motivazione.
Chiede, in conclusione, l’annullamento del provvedimento n. 8242/05 che ha disposto la sua esclusione dal concorso, previa sospensione dell’esecuzione e concessione di misure cautelari provvisorie. Con decreto presidenziale n. 236 del 19 aprile 2005 è stata sospesa, in via provvisoria, l’esecuzione del provvedimento impugnato, rinviando la discussione dell’istanza cautelare all’odierna camera di consiglio. A seguito di tale pronuncia, il ricorrente è stato ammesso con riserva al concorso. Con memoria difensiva depositata nell’imminenza della camera di consiglio, l’interessato ha proposto motivi aggiunti di ricorso in relazione alla supposta violazione dell’ar. 6, lett. a) del bando di concorso. Si è costituita in giudizio l’Università del Piemonte Orientale, eccependo che l’Azienda Ospedaliera n. 12 di Biella è da considerarsi a tutti gli effetti inserita nella rete formativa della scuola di specializzazione in chirurgia generale e chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
DIRITTO
1) Il Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata - ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – considerata la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza delle prove in atti. 2) Il ricorrente, medico chirurgo, dipendente della A.S.L. n. 12 della Regione Piemonte, contesta la legittimità del provvedimento n. 8242 del 14 aprile 2005 con il quale l’Università del Piemonte Orientale ha respinto la sua domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, per posti in soprannumero. 3) I primi due motivi del gravame possono essere esaminati congiuntamente e si appalesano privi di fondamento.
Con il primo di essi, è dedotta la violazione dell’articolo 10 del bando di concorso che prevede l’esclusione dal concorso dei candidati le cui domande siano prive dei prescritti documenti: tale previsione non comporta, contrariamente a quanto sostiene il deducente, che l’Amministrazione non possa (recte: debba) disporre la non ammissione al concorso dei candidati che, pur avendo presentato tutti i documenti previsti dal bando, siano privi dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al concorso. Parimenti priva di ogni pregio è la seconda censura, riferita alla supposta violazione dell’articolo 3 del bando di concorso che prevede l’ammissione con riserva dei candidati: tale disposizione, infatti, non può essere interpretata nel senso di precludere all’Amministrazione di escludere prima delle prove concorsuali, con provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti prescritti.
4) Può, pertanto, procedersi alla disamina del terzo motivo del gravame, riferito alla violazione dell’articolo 35 del d.lgs. n. 368/99 e dell’articolo 6 del bando di concorso, che appare fondato e meritevole di accoglimento. La normativa di riferimento è contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli. In particolare, trova applicazione nella fattispecie il comma 4 dell’articolo 35 che consente al Ministro dell’Università di autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l’ammissione alle scuole di specializzazione di personale medico di ruolo, nel limite del dieci per cento in più degli specialisti da formare per ciascuna tipologia di specializzazione.
Tale disposizione consente, pertanto, l’ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione dei medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, a condizione che sussistano specifiche esigenze di servizio dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 20 marzo 2002, n. 535). Per l’anno accademico 2004/2005, è stato quindi emanato il decreto ministeriale 9 febbraio 2005 che, tra l’altro, ha individuato quale specifica categoria destinataria della disposizione di cui al comma 4 citato i medici dipendenti pubblici. Con decreto rettorale n. 90 del 17 febbraio 2005 venne bandito il concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione che, per chirurgia generale, prevedeva due posti finanziati con borse di studio ministeriali; ne derivava, mediante applicazione della percentuale del dieci per cento e arrotondamento all’unità, un solo posto in soprannumero.
L’articolo 6, comma 1, del bando si occupava delle ammissioni in soprannumero che venivano riservate, con una disposizione esattamente riproduttiva del decreto ministeriale 9 febbraio 2005, ai medici dipendenti pubblici. A tal fine, era prescritto che i candidati dovessero produrre un “atto formale” della direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di appartenenza attestante l’assegnazione del candidato ad una unità operativa svolgente attività corrispondente alla specializzazione scelta. Tutto ciò premesso, l’esponente afferma di aver presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (e l’affermazione è incontrastata dall’Amministrazione); produce in atti copia della dichiarazione della direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di appartenenza, asseritamente allegata alla domanda di ammissione al concorso, che risulta conforme ai requisiti prescritti dal bando. Ne consegue che egli aveva titolo per partecipare, in forza delle disposizioni sopra illustrate, al concorso per l’ammissione alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, per l’unico posto in soprannumero.
5) La difesa erariale, sostanzialmente integrando in sede giudiziale la motivazione del provvedimento di esclusione, eccepisce che il disposto del comma 4 dell’articolo 35 citato trova applicazione soltanto nei confronti del personale medico di ruolo “in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola”. Ne deriva la considerazione, esatta in linea di principio, che l’ammissione alle scuole di specializzazione in soprannumero non è riservata genericamente al personale medico di ruolo delle strutture pubbliche, ma solo ai medici che prestano servizio in una struttura sanitaria non inserita nella rete formativa della scuola di specializzazione.
L’Azienda Ospedaliera biellese, presso la quale presta servizio il ricorrente, ha chiesto, con lettera prodotta agli atti del giudizio, l’attivazione della convenzione con la scuola di specializzazione in chirurgia generale; sulla richiesta si è espresso favorevolmente il Consiglio di Facoltà in data 16 novembre 2004 e, a seguito di tali atti, due specializzandi iscritti alla scuola starebbero già svolgendo la loro attività presso l’A.S.L. 12 di Biella. Mancava, alla data di emanazione del bando di concorso (e manca a tutt’oggi), la formale stipulazione della convenzione che, però, secondo l’Amministrazione resistente, rappresenterebbe atto meramente ricognitivo, la cui assenza non impedisce di considerare l’Azienda Ospedaliera n. 12 inserita a tutti gli effetti nella rete formativa della scuola di specializzazione in chirurgia generale. Osserva il Collegio, per contro, che la stipulazione della convenzione tra l’Università e l’Azienda Sanitaria, lungi dal rappresentare adempimento meramente formale e ricognitivo, è il momento costitutivo del rapporto di collaborazione tra i due enti, in assenza del quale la struttura ospedaliera non è inserita nella rete formativa della scuola di specializzazione.
La proposta di convenzionamento e il parere del Consiglio di Facoltà sono atti prodromici rispetto alla convenzione finale e non possono in alcun modo considerarsi equipollenti alla effettiva sottoscrizione della medesima. L’eccezione, pertanto, è priva di pregio e deve essere respinta. 6) Il carattere sostanziale e assorbente della censura di cui sopra esime il Collegio dal vaglio degli altri motivi del gravame. E’, pertanto, illegittimo e deve essere annullato il provvedimento n. 8242 del 14 aprile 2005 con il quale la Segreteria dell’Università intimata ha escluso il candidato, rilevando, con motivazione incongrua, che “quest’anno il MIUR con D.M. 9/2/2005 ha applicato, in toto, l’art. 35 comma 4 del decreto legislativo 368/99 che recita …” e riportando di seguito il testo integrale del comma citato.
Ritiene, comunque, il Collegio che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato n. 8242/05, meglio indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4 maggio 2005.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE f.to. Gomez de Ayala
F.to R. Goso