28.04.2005 free
TAR PUGLIA - (risarcimento dei danni subiti dal medico in dipendenza di infarto miocardico)
§ - In tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali che rientrino nell’ambito della tutela previdenziale di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), i prime tre commi dell’art. 10 escludono la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per gli stessi infortuni, assorbendo, così la previsione di cui all’art. 2087 c.c.. Residuano, invece, ai fini dell’esperibilità di un’azione risarcitoria, le ipotesi contemplate nel medesimo articolo, che prevedono il permanere della responsabilità del datore di lavoro unicamente nel caso in cui l’infortunio sia da iscriversi a fatto reato proprio, o dei preposti, o dei dipendenti in genere e, quindi, la sola responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e 185, comma 2, c.p.(www.dirittosanitario.net)
SENTENZA N.389/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I,
ha pronunciato la seguente
sentenza
sul ricorso n. 630 del 1999 proposto da... CONTRO
l’Azienda Unità Sanitaria Locale FG/1, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Ingravalle, presso il cui studio, sito in Bari, Piazza Graibaldi, n. 63, è elettivamente domiciliata; PER L’ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente a conseguire il nonché per la condanna dell’intimata Amministrazione alla corresponsione dell’integrale risarcimento dei danni subiti, anche con riferimento agli interessi e alla rivalutazione monetaria. Visto il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.u.s.l. FG/1; Viste le memorie difensive depositate in giudizio dalle parti in vista della discussione del ricorso nel merito; Visti gli atti tutti del giudizio; Relatore, nella pubblica udienza del giorno 24 novembre 2004, il Referendario, dott.ssa Federica Cabrini; Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale; Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente di essere Dirigente dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Mascia” di San Severo. Lamenta di essere stato sottoposto, fin dall’epoca dell’assunzione, per deficienze organizzative dell’azienda, a turni di lavoro stressanti, che superavano gli accordi di settore, sia per quanto attiene ai turni di reperibilità, sia per quanto attiene alle ore di lavoro straordinario. Sostiene che ciò gli ha causato un infarto miocardico acuto infero-anteriore, da cui è derivata necrosi antero-settale con accenno a ST sopraslivellato in sede di necrosi.
Con ricorso notificato in data 9/2/1999 e depositato in data 25/2/1999 ha chiesto quindi la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno asseritamente subito e quantificato in £ 586.007.835 (oltre interessi e rivalutazione), di cui £ 512.507.835, a titolo di danno patrimoniale per invalidità permanente valutata nella misura del 45%, £ 9.000.000, a titolo di danno patrimoniale per invalidità temporanea totale, £ 4.500.000, a titolo di danno patrimoniale per invalidità temporanea parziale, £ 40.000.000, a titolo di danno biologico e, infine, £ 20.000.000, a titolo di danno morale.
A sostegno della domanda proposta il ricorrente espone le seguenti censure in diritto:
1) Infermità per causa di servizio – Omesso riconoscimento del diritto al risarcimento del danno – Illegittimità – Violazione e falsa applicazione della normativa vigente (Accordi collettivi di settore, d.P.R. n. 130/99; artt. 2, 3, 36, comma 2 e 97 Cost.), atteso che l’Amministrazione dell’epoca ha violato precisi obblighi contrattuali sottoponendo il ricorrente a turni di lavoro talmente pesanti da dare causa ad un infarto miocardico acuto (in soggetto sano e in assenza di altri fattori di rischio – fumo, alcool o vita extralavorativa stressante).
Il ricorrente conclude quindi per l’accoglimento del ricorso, previo l’eventuale esperimento di una c.t.u.. In data 4/5/1999 si è costituita in giudizio l’A.u.s.l. FG/1, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del g.a. adito e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso. Con memoria difensiva depositata in giudizio in data 11/11/2004, il ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso. Con memoria difensiva depositata in giudizio in data 13/11/2004, l’Amministrazione sanitaria ha anch’essa insistito per il rigetto del ricorso, eccependo peraltro la mancanza di prova in ordine al nesso di causalità tra l’espletamento di alcune ore in più di lavoro straordinario e i turni di “pronta disponibilità” (cui non corrisponde, peraltro, alcuna attività lavorativa concretamente espletata), da un lato, e l’infarto che ha colpito il ricorrente, dall’altro lato.
Espone poi che il ricorrente “stranamente”, nonostante le lamentate precarie condizioni di salute causate da turni di lavoro asseritamente troppo stressanti, che gli avrebbero causato un danno patrimoniale permanente stimato nella misura del 45%, aspira ora a ricoprire il più pesante incarico di Direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso e Accettazione. Alla pubblica udienza del giorno 24 novembre 2004, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. Ritiene in via preliminare il Collegio di dover affermare la sussistenza della propria giurisdizione in ordine alla pretesa azionata dal ricorrente. Infatti, secondo l’inequivocabile prospettazione di parte ricorrente, la domanda proposta è volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall’asserita lesione all’integrità fisica da lui subita a causa della inosservanza, da parte del datore di lavoro, di disposizioni di legge e contrattuali strumentali alla protezione della salute del dipendente (azione di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.; v. T.a.r. Puglia – Lecce, 23 febbraio 2001, n. 519).
2. Nel merito la domanda proposta è peraltro infondata. Risulta infatti prodotta in atti copia della sentenza resa dal Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, 12 luglio 2002, n. 2037, con la quale, a cagione dell’infarto occorso al ricorrente, è stato dichiarato il diritto dello stesso a ricevere, dall’I.N.A.I.L., la rendita per malattia professionale con grado di inabilità del 25%. Orbene, ritiene il Collegio che, in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali che rientrino nell’ambito della tutela previdenziale di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), i prime tre commi dell’art. 10 escludono la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per gli stessi infortuni, assorbendo, così la previsione di cui all’art. 2087 c.c..
Residuano, invece, ai fini dell’esperibilità di un’azione risarcitoria, le ipotesi contemplate nel medesimo articolo, che prevedono il permanere della responsabilità del datore di lavoro unicamente nel caso in cui l’infortunio sia da iscriversi a fatto reato proprio, o dei preposti, o dei dipendenti in genere e, quindi, la sola responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e 185, comma 2, c.p.) (v. Corte Cost., 29 ottobre 1999, n. 405 e T.a.r. Calabria-Catanzaro, 25 febbraio 2003, n. 379, quest’ultima nel senso che qualora il dipendente agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno ulteriore - c.d. danno differenziale – ricollegando la sua pretesa alla responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro, l’azione ricade nella giurisdizione del giudice ordinario).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve dunque essere rigettato.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto, come in epigrafe, da A.G., lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 novembre 2004, con l’intervento dei signori magistrati:
Gennaro Ferrari Presidente Leonardo Spagnoletti Consigliere Federica Cabrini, Est. Referendario