10.02.2005 free
TRIBUNALE di GENOVA - (conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa - rispetto dei principi di correttezza e buona fede nella procedura di assegnazione)
§ - La scelta aziendale del direttore generale, al pari di quanto avviene per gli incarichi di cui all'art. 15 comma quarto d.lgs. n. 502/92, non può ritenersi vincolata ai risultati della valutazione d'idoneità compiuta dalla commissione. Viene piuttosto valorizzata la relazione fiduciaria che presiede alla scelta e che ben si collega con le esigenze di concorrenzialità e d'imprenditorialità che la struttura sanitaria pubblica è chiamata a perseguire, pur nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede. (www.dirittosanitario.net)
Tribunale di Genova, 20 maggio 2004 (giudice Basilico)
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, Giudice monocratico dott. Marcello Basilico ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa promossa da C. G., RICORRENTE¬ contro Istituto Giannina Gaslini di Genova, CONVENUTO e contro T di G., TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni per il ricorrente:
"Voglia il Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, accertata la nullità, oppure l'annullabilità e, comunque, l'illegittimità dello incarico di direzione di struttura complessa U.O. Immuno-Ematologia e Servizio Trasfusionale conferito con la Deliberazione de Consiglio di Amministrazione n. 59 del 2002 e, conseguentemente, dichiararla nulla e/o inefficace oppure annullarla; accertato il diritto del ricorrente all'atribuzione dell'incarico di struttura complessa U.O. Immuno-Ematologia e Servizio Trasfusionale a far tempo dal 16 maggio 2002, condannare l'Istituto convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, o a pagamento in favore del DI. G. C. delle differenze retributive tra l'incarico ricoperto e quello di responsabile di struttura complessa fino alle dimissioni presentate dal ricorrente in data 31/12/2002 o di quella diversa somma riterrà il giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; condannare l'Istituto convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dal Dr. G. C. nella misura che risulterà in corso di causa e, comunque, per un importo non inferiore a Euro 1.224,00, otre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; condannare l'Istituto convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento sofferto dal Dr. G. C. alla propria immagine, secondo la misura che il Giudice riterrà equa e, comunque, per un importo non inferiore a Euro 250.000,00; a disporre che la sentenza sia pubblicata sui giornali genovesi e su due a carattere nazionale".
Conclusioni per il convenuto Istituto: "si chiede: in via pregiudiziale la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario; nel merito: previa integrazione del contraddittorio con il Dott. T, la reiezione del ricorso in quanto infondato; in subordine, in caso di accertamento dell'irregolarità delle procedure di valutazione del ricorrente, si chiede la reizione integrale delle domande risarcitorie in quanto non vi è la prova del danno e/o esso non è risarcibile. Vinte le spese di giudizio". Conclusioni per il convenuto Istituto: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria meglio vista: a) in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione dell' Autorità Giudiziaria Ordinaria; b) in subordine e nel merito, respingere il ricorso del dott. G. C., In ogni caso, con vittoria di spese, diritto e onorari di causa".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.9.2003 C, G. esponeva: - di lavorare alle dipendenze dell'Istituto G. Gaslini dal 1973, inquadrato da ultimo come dirigente medico presso il Centro Immuno-Ematologia e Servizio Trasfusionale, settore nel quale vanta un'esperienza ricca ed appprofondita; - di avere, tra l'altro, conseguito nel 1985 l'idoneità nazionale a primario nella materia e di essere, dall' 1.12.90, responsabile del modulo organizzativo di gestione trasfusioni nonché, dal 2000, del sistema qualità del Servizio di Immunoematologia; - di avere altresì svolto le funzioni di responsabile del Servizio di Immunoematologia per due mesi nel 1996 e, successivamente, a fare data dal 16.12.2000; . - di avere partecipato alla procedura diretta all'attribuzione di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa (U.O. Immuno-Ematologia e Servizio Trasfusionale) area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina Medica Trasfusionale, di cui a provvedimento n. 138 del 2.2.2001 del direttore generale dell'Istituto; - di ritenere illegittima e fonte di danni la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 59 del 2002, che gli preferiva il dott. T. G., unico ritenuto idoneo insieme con lui nella rosa dei candidati, da parte della commissione consultiva, la quale peraltro non aveva evidenziato alcuna pregressa esperienza professionale relativa all'incarico da svolgere in favore del T. stesso; - di essersi dimesso dall'Istituto in data 29.4.2002.
Formulava dunque le conclusioni in epigrafe trascritte. Si costituiva tempestivamente in giudizio parte convenuta, che eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e contestava comunque la fondatezza delle pretese avversarie. Chiedeva dunque la declaratoria del difetto di giurisdizione e nel merito, previa integrazione del contraddittorio con T. G. la reiezione del ricorso. Dispostane la chiamata in causa, si costituiva tempestivamente T. O., il quale si associava alle conclusioni della difesa dell'Istituto. . Dopo il vano esperimento del tentativo di conciliazione ed il libero interrogatorio delle parti all'udienza di discussione i difensori concludevano come in epigrafe e la causa veniva decisa, così come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Entrambi i contraddittori della parte attrice l'hanno sollevata ai sensi dell' art. 63, quarto comma, d.lgs. n. 165/200 l, sul presupposto della natura concorsuale della prova selettiva per il conferimento dell'incarico di primario (rectius, direttore di struttura complessa nel comparto sanitario ). L'eccezione non è fondata. La procedura seguita per il conferimento in questione è prevista dall'art. 15 segg. d.lgs. n. 502/92 (come successivamente modificato). Il secondo comma dell'art. 15 ter, in particolare, stabilisce che "l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da una apposita commissione".
Va rammentato che, in virtù del decreto legislativo 502/92, la dirigenza sanitaria pubblica - e soprattutto quella medica - è stata la prima ad essere chiamata ad un regime concorrenziale col settore privato. Coerentemente, è stato valorizzato il ruolo manageriale del dirigente, caratterizzato da una "autonomia tecnico-professionale", come evidenziato dall'art. 15 terzo comma. I capoversi seguenti prevedono un progressivo incremento dei suoi compiti, di talché l'unicità del ruolo dirigenziale viene in concreto temperata da un'articolazione di livelli e di competenze. Si passa cioè dalla fase di prima assunzione (comma quarto), con l'affidamento di compiti professionali da ¬svolgere in ambiti precisi di autonomia ed in funzione di obiettivi assegnati dal responsabile di struttura, all'acquisizione, dopo cinque anni di attività positivamente valutata, dell'attitudine per funzioni "anche di alta specializzazione", fino ad incarichi di direzione di strutture semplici. n passo successivo è dato dal possibile accesso alla direzione di struttura complessa, connotato da compiti organizzativi e poteri difettivi nei confronti di tutto il personale operante nella struttura medesima ( comma sesto ).
Al conferimento di detto incarico si perviene mediante la procedura di scelta su una rosa di candidati idonei delineata dall'art. 15 ter dianzi citato. La valutazione d'idoneità è rimessa alla commissione sulla base di requisiti e criteri disciplinati col Decreto del Presidente della repubblica 19 dicembre 1997, n. 484. In sintesi, costituiscono presupposti per l'accesso al secondo livello dirigenziale (art. 5 del d.p.r.) l'iscrizione all'albo professionale, l'anzianità di servizio, il curriculum concernente le attività di studio, professionali e di direzione ed organizzazione, l'attestato di formazione manageriale rilasciato a conclusione di apposito corso di formazione. I criteri sono invece dettati dall'art. 8 del d.p.r. n. 484/97. Al primo comma si prevede che "La commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, accerta l'idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale". I due capo versi successivi dettano disposizioni analitiche sui contenuti rispettivi del colloquio e del curriculum. In particolare, il colloquio "è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento ali 'incarico da svolgere". Recita infine l'ultimo comma del citato art. 8: "prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie dei posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all’incarico".
La procedura è caratterizzata dunque dall'obbligo di preventiva pubblicazione dell'avviso e dal meccanismo di selezione della rosa dei candidati, sulla base di titoli prodotti e di criteri valutativi predeterminati. Sono elementi che hanno indotto alcuni, anche autorevoli commentatori a ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di vero e proprio concorso pubblico, così com'è stato sostenuto dalle difese dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova (di seguito, per brevità, Istituto Gaslini) e del terzo chiamato T. Argomento testuale in tal senso potrebbe trarsi in effetti dal settimo comma dell'art. 15 (come modificato ex art. 8 d.lgs. n. 254/00) che, con riferimento specifico agli incarichi di direzione di struttura complessa, rinvia anche al disposto dell'art. 289 comma primo d. L va 29/93, come sostituito dall'art. l0 d.lgs. n. 387/98, il quale - prima dell'intervenuta abrogazione ai sensi dell'art. 72 comma primo lett. cc) d.lgs. n. 605/01 - fissava la regola generale dell'accesso alla qualifica di ruolo soltanto mediante concorso per esami.
L'opinione non è tuttavia condivisibile. La giurisprudenza amministrativa, nella determinazione, della natura concorsuale di procedure selettive presso pubbliche amministrazioni, ha fatto leva sui requisiti della predeterminazione dei posti da coprire (cfr. TAR Lazio, sez. I, 21.3.91, il. 361, in Riv. Giur. scuola, 1992, 352) e, soprattutto, dello sbocco dell'iter in una graduatoria, produttiva d'un ordine di precedenza tra i diversi aspiranti (CIT. Corte dei Conti, sez. contr., 17.2.92, n. l0, in Cons, Stato, 1992, II, 952; analogamente Cons. Stato, sez. VI, 3.11.97, n. 1559, in Foro amm., 1997,3088 e Cons. Stato, sez. IV, 10.7.96, n. 833, in Cons. Stato, 1996, I, 1103). Nel caso in esame mancano questi due elementi. In particolare, il difetto della previsione d'una graduatoria, come esito finale della selezione, e la rimessione al direttore generale d'un potere di scelta, "sulla base di una rosa di candidati idonei", costituiscono connotati che distinguono, con evidente peculiarità, la procedura in esame da quelle di natura concorsuale. L'iter di nomina è rigidamente strutturato in due fasi distinte e soltanto per la prima, quella destinata alla valutazione d’ idoneità, sono stati previsti criteri di verifica e giudizi tecnici collegati alle prove selettive. La fase del conferimento, invece, è messa ad una scelta del direttore generale sottratta all'indicazione di parametri valutativi e, tanto più di metodi per la comparazione degli idonei. Le differenze rispetto allo schema tipico sono troppo rilevanti per ricondurre la procedura in esame al modello del pubblico concorso. Questa conclusione trova conforto nell'orientamento consolidatosi presso le sezioni unite della Suprema Corte (ordinanze 27 febbraio 2002 n. 2954 e 26 giugno 2002 n. 9332), le quali, proprio traendo argomento dalla natura di questa selezione, hanno ritenuto di conservare alla giurisdizione del giudice ordinario le relative controversie.
. Le considerazioni finora svolte pongono le premesse per l'esame nel merito delle domande attrici. Tali domande non sono fondate. Nell'articolazione che deriva dall' accennato orientamento giurisprudenziale, la scelta aziendale del direttore generale, al pari di quanto avviene per gli incarichi di cui all'art. 15 comma quarto d.lgs. n. 502/92, non può ritenersi vincolata ai risultati della valutazione d'idoneità compiuta dalla commissione. Viene piuttosto valorizzata la relazione fiduciaria che presiede alla scelta e che ben si collega con le esigenze di concorrenzialità e d'imprenditorialità che la struttura sanitaria pubblica è chiamata a perseguire. Il conferimento al dirigente avviene mediante un contratto di diritto privato, come si evince dal combinato disposto degli artt. 3 comma 1 bis e 15 bis commi secondo e terzo del . d.lgs. n. 502/92. Peraltro, mentre la prima delle decisioni delle sezioni unite testé richiamate è pervenuta all'esclusione della natura concorsuale della procedura d'incarico sul presupposto dell'unicità del regime di-tutela e dell'eccezionalità delle deroghe per il personale non contrattualizzato oppure per le procedure per l'assunzione dei dipendenti pubblici, la seconda (9332/2002) ha seguito un percorso differente e significativo. Avendo a mente il testo del d. 1. vo 502/92 dopo la modifica apportata dal d. 1. va 229/99, essa ha però dato rilievo al carattere negoziale dell'atto di conferimento, con la conseguenza che esso sarebbe sindacabile dal giudice ordinario sotto il profilo del rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Il ricorso a questi parametri si rende necessario - una volta ricondotto il conferimento dell'incarico di dirigente sanitario di struttura complessa all'alveo civilistico - per conservare coerenza al sistema, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di procedure selettive non concorsuali. Fermo restando, infatti, l'orientamento ancora recente della Consulta sul concorso pubblico come regola generale (cfr., tra le altre, le sentenze 373 del 23 luglio 2002 e 218 del 29 maggio 2002, entrambe in tema di accesso alle qualifiche superiori), va ritenuto che a questa si possa derogare soltanto in ipotesi eccezionali, espressamente previste dalla legge e finalizzate al perseguimento di valori di pari dignità costituzionale, rispetto a quelli di pari trattamento e buon ¬andamento della p.a. tutelati dalla selezione concorsuale.
La fattispecie in esame va annoverata tra tali ipotesi, sia per le esaminate peculiarità del rapporto di servizio che lega l'Amministrazione al dirigente sanitario, onde coniugare al meglio il diritto ala salute col valore dell'efficienza, sia per il fatto che il conferimento o meno dell'incarico non incide sulla conservazione della qualifica dirigenziale, comunque rivestita dal dipendente. Ancora nel regime pubblicistico del contratto di lavoro con la p.a., la Corte costituzionale aveva ripetutamente affermato che "la regola del concorso pubblico non è assoluta, consentendosi deroghe legislativamente disposte per singoli casi e secondo criteri appartenenti alla discrezionalità del legislatore. Tale regola, dunque, non esclude forme diverse di reclutamento e di copertura dei posti, purché rispondano a criteri di ragionevolezza e siano comunque in armonia con le disposizioni costituzionali e tali da non contraddire i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione. Tali ultimi principi costituiscono la base comune della previsione concorsuale - selettiva" (Corte costo 31 ottobre 1995, n. 478, in Giur. it. 1996, I, 394; nello stesso senso si veda già Corte costo 12 aprile 1990, n. 187, in Giur. costo 1990, 1102).
Se dunque la regola della selezione tramite concorso ammette eccezioni per casi specifici, non è pensabile che in questi stessi soli casi - nei quali viene meno il meccanismo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci _ si proceda senza parametri di guida nella scelta : d’altronde, se è vero che la disciplina di riferimento è volta a rafforzare i profili fiduciario e manageriale del rapporto dirigente sanitario-azienda, è anche vero che ci si trova di fronte ad incarichi di vertice in settori che, come pochi altri, comportano attività direttamente incidenti sui diritti primari dei cittadini cui sono rivolte. Non sono secondari, pertanto, gli obiettivi di efficienza che l'Amministrazione' persegue anche nell'attribuzione d'incarichi in cui il profilo fiduciario ha il massimo rilievo (per la connessione tra concorso pubblico ed esigenza di "efficienza dell'amministrazione", cfr. Corte costo 373/2002 cit.), Il comportamento tenuto nella selezione e nella designazione del massimo dirigente di struttura non può dunque sottrarsi ad una verifica secondo i canoni di correttezza e buona fede. La necessità del ricorso a siffatti criteri, nel passaggio daI regime pubblicistico a quello privatistico del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., è del resto già stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza. Ad esempio, "nel caso in cui, nel corso dell'espletamento di un concorso interno bandito dall'amministrazione delle poste per la copertura di posti di una determinata qualifica, siano intervenute la trasformazione del datore di lavoro in ente pubblico economico e la conseguente privatizzazione dei rapporti di lavoro, e la nomina dei vincitori sia stata effettuata dall'Ente poste italiane successivamente anche alla stipulazione del primo contratto collettivo (che ha comportato la piena applicazione della ordinaria disciplina privatistica), gli impegni assunti con il bando di concorso sono valutabili in base ai principi riguardanti i rapporti di lavoro privati, per l'idoneità delle clausole dello stesso ad integrare gli elementi costitutivi di una offerta al pubblico, la quale impegna il datore di lavoro non solo al rispetto delle norme con cui esso ha autodisciplinato la propria discrezionalità, ma. anche ad adempiere le relative obbligazioni secondo i principi di buona fede e correttezza" (Cass., sez. un., 29 agosto 1998, n. 8595, in Giust.civ. Mass. 1998, 1806). Va premesso che la procedura in esame nel presente giudizio era stata avviata a seguito del pensionamento del precedente titolare dell'incarico di direttore della struttura complessa U.O. Immunoematologia e Servizio trasfusionale. Dalla data della vacanza, 16.12.2000, l'incarico era stato retto in via interinale dal ricorrente.
Nell'avviso per l'attribuzione dell'incarico, allegato alla delibera 138 del 2.2.2001 per l'indizione del concorso (alI. 3 alla memoria di costituzione dell'Istituto Gaslini), si legge al punto 6 che la Commissione consultiva "predisporrà l'elenco degli idonei sulla base: 1) di un colloquio vertente principalmente sulla preparazione manageriale, tecnica ed organizzativa dei candidati, nonché su argomenti e tecniche inerenti alle discipline oggetto del presente avviso; 2) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti". Nel verbale n. 3 del 21.12.2001 (alI. 6 alla memoria di costituzione T.) la Commissione ha precisato che il colloquio per i candidati sarebbe stato "diretto alla valutazione delle loro capacità professionali nella specifica disciplina di Medicina Trasfusionale, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché al! 'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento al! 'incarico da svolgere", mentre la valutazione del curriculum professionale si sarebbe svolta "sulla scorta delle indicazioni contenute nell’art. 8 punti 3 e 4 del D.P.R. n. 484197".
Vi si è aggiunto che "la Commissione Consultiva stabilisce i criteri di valutazione del curriculum con particolare riguardo a: Tipologia delle istituzioni e delle strutture in cui il candidato ha maturato la propria esperienza e competenza; Incarichi ricoperti con particolare riguardo ad eventuali specifici ambiti di autonomia professionale e di direzione; . Tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni erogate; Attività di studio e di aggiornamento in relazione alla specifica disciplina con particolare riguardo all'ambito pediatrico; Attività didattica in relazione alla graduazione dei livelli di istruzione comprese le scuole di formazione;¬ Produzione scientifica in relazione alla pertinenza con la disciplina oggetto della selezione, con particolare riguardo ali 'aspetto pediatrico nell 'ambito della competenza della funzione da conferire. La Commissione decide inoltre di stabilire gli argomenti oggetto di colloquio che saranno uguali per tutti i candidati e precisamente:
- argomento tecnico/professionale: Malattia Emolitica del Neonato. Diagnostica e Terapia. - argomento organizzativo/manageriale Organizzazione e gestione di un Servizio Trasfusionale nell’ottica del Piano Sangue Nazionale". La Commissione ha, come detto, ritenuto l'idoneità all'incarico dei soli C. e T. nella rosa originaria di cinque candidati (due dei quali assenti peraltro alle prove). Nei confronti del ricorrente essa si è espressa nei termini seguenti: "L'aggiornamento professionale è documentato dalla partecipazione a corsi convegni e congressi relativi alla disciplina a selezione. La produzione scientifica è documentata da oltre 80 lavori equamente suddivisi tra lavori in extenso ed abstracts e completati da un capitolo di libro. Le pubblicazioni risultano pressoché totalmente pertinenti alla materia e di ottimo livello qualitativo sia su riviste nazionali che estere. In alcuni casi risulta autore principale. Gli abstract presentati a congressi nazionali ed internazionali vertono sulla materia a selezione e coprono tutte le funzioni del SIT, con particolare riguardo all'ambito pediatrico, e sono di ottimo livello qualitativo. Il colloquio con il candidato ha riguardato due diversi argomenti stabiliti dalla Commissione come evidenziato alla pagina due del verbale. La Commissione, dalla valutazione del curriculum e del colloquio diretto con il candidato ritiene che lo stesso sia in possesso dei requisiti culturali e professionali, anche in relazione alla lunga esperienza maturata nella disciplina ed in campo pediatrico, per ricoprire il posto messo a selezione, ed adeguata capacità gestionale, organizzativa e di direzione con riferimento alI’incarico da svolgere". La valutazione del T. è stata invece di questo tenore: "La documentazione' allegata al curriculum non evidenzia esperienza didattica.
L'interesse all'aggiornamento è rappresentato da un certo numero di partecipazioni a corsi e congressi in una prima fase con orientamento lmmunologico e dal 1993 più indirizzato verso l'lmmuno-Ematologia ed il Trasfusionale. La produzione scientifica del candidato ammonta a 61 lavori di cui 34 in extenso. Si evince che gli argomenti trattati e pubblicati sia su riviste nazionali che estere rispecchino i due diversi periodi dell'attività professionale del candidato: una prima parte dedicata alla Immunologia di base ed una seconda parte riferita alla Immuno-Ematologia e Trasfusionale. La qualità risulta di ottimo livello. Il colloquio con il candidato ha riguardato due diversi argomenti stabiliti dalla Commissione come evidenziato alla pagina due del verbale.
La Commissione, dalla valutazione del curriculum e del colloquio diretto con il candidato ritiene che lo stesso sia in possesso dei requisiti culturali e professionali per ricoprire il posto messo a selezione e di adeguata capacità gestionale, organizzativa e di direzione con riferimento all 'incarico da svolgere". Il consiglio d'amministrazione dell'Istituto Gaslini (al quale, nell'ordinamento dell'Istituto spetta, su proposta del direttore generale, il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa) ha ritenuto, con la deliberazione n. 59 del 22 aprile 2002 (all. l0 mem Gaslini), di assegnare l'incarico al T., uniformandosi alla proposta in tal senso formulata dal direttore generale. Si legge infatti nel provvedimento che quest'ultimo, "sentiti il direttore scientifico ed il direttore sanitario anche in ordine al ruolo strategico dell’ U.O. di immunoematologia e servizio trasfusionale per lo sviluppo e rafforzamento dei settori di eccellenza individuati dall 'Istituto quali nuove strategie nel trapianto di midollo osseo per la cura delle leucemie e ricerche nel campo dell 'immunologia e della genetica, tenuto anche conto delle valutazioni espresse dalla commissione consultiva all'avviso in argomento relative alle esperienze professionali documentate dai candidati, nonché all 'accertamento delle capacità gestionali organizzative e di direzione con riferimento alI’ incarico da svolgere, propone di nominare il dott. G. T. quale responsabile dell’ U.O. immunoematologia e servizio trasfusionale". Le doglianze del ricorrente nei confronti di questa designazione si appuntano in particolare sul fatto che essa non avrebbe tenuto conto delle già sperimentate proprie capacità gestionali e direttive nonché della superiorità del curriculum scientifico nei settori specificamente valorizzati dalla Commissione consultiva. Sotto il primo profilo, il C. aveva già rivestito un incarico di direzione , di struttura complessa, per giunta, sia pure con funzioni vicarie, quello stesso posto a selezione; T., per conto, aveva solo un'esperienza gestionale di modulo, cioè d'una realtà organizzativa minore rispetto all'intera struttura. Quanto ai curricula dei due candidati, ha rilievo, secondo il ricorrente, il fatto che egli soltanto avesse pubblicato uno studio in materia trasfusionale.
L'esame dei giudizi conclusivi d'idoneità, formulati dalla Commissione, ne evidenzia la quasi perfetta, testuale sovrapponibilità, con la sola differenza che, in quello del C., compare la locuzione incidentale "anche in relazione alla lunga esperienza maturata nella disciplina ed in campo pediatrico". L'espressione - esplicito omaggio alla carriera del ricorrente in seno all'Istituto Gaslini - si presta, nel contesto in cui è inserita, ad una duplice, alternativa chiave di lettura: da un lato, può essere intesa come manifestazione non vistosa di preferenza per la figura del C., in quanto dirigente già facente funzioni nella struttura m questione; dall'altro, però, potrebbe alludere al peso non irrilevante di questa esperienza per il raggiungimento del giudizio d'idoneità, mentre il candidato T. vi perverrebbe _che a prescindere da un siffatto precedente e dunque per doti scientifiche, professionali e manageriali direttamente constatate dai commissari Non è dunque da una locuzione affetta da simili connotati di ambiguità che può ricavarsi l'affermazione esplicita d'una superiorità del ricorrente negli atti della procedura selettiva.
La valutazione della Commissione è identica per i due candidati anche riguardo alla produzione scientifica: per entrambi si è usato l'aggettivo "ottimo". L'esame delle pubblicazioni consente di smentire l'affennazione secondo cui solo il ricorrente avrebbe scritto di medicina trasfusionale; in entrambi i periodi, individuati nel verbale del collegio consultivo, si rinvengono studi (seppure di diversa portata tra la prima e la seconda fase) sulla materia. Rimane il divario con la produzione del ricorrente in ordine agli aspetti pediatrici. La Commissione li aveva inclusi espressamente nei 'criteri di valutazione del curriculum. Tuttavia, nel suo giudizio d'idoneità non sembra avere dato peso alcuno alla specifica produzione del C. Quanto al profilo gestionale, non può condividersi l'assunto della difesa attrice, che ascrive rilievo decisivo al fatto che il ricorrente avesse maturato l'esperienza di direzione di struttura nell'incarico oggetto della selezione. La Commissione aveva inserito questo elemento di valutazione non solo tra i contenuti del curriculum professionale, ma anche come specifico oggetto del colloquio. Va riconosciuto pertanto ali' organo esaminatore il potere di considerare positivamente le attitudini del candidato che siano eventualmente emerse nella prova orale, oltre all'esperienza comunque maturata dal T. come responsabile (dal 1996) del modulo di emaferesi produttiva e terapeutica.
La delibazione sul comportamento dell'Istituto nella designazione dell'uno rispetto all'altro candidato non può, a questo punto, non tenere conto dei limiti imposti al sindacato giudiziale su quello che è un vero e proprio atto di autonomia negoziale dell' Amministrazione. Nel caso in cui l'accesso avvenga per scelta di un datore di lavoro privato, senza l'applicazione di metodi selettivi, si è ritenuto che sia "requisito necessario per la legittimità del provvedimento di promozione il rispetto del dovere del datore di lavoro di comportarsi secondo correttezza e buona fede del quale costituisce particolare estrinsecazione la motivazione del provvedimento, con la esternazione dei criteri (sindacabili sotto il profilo della coerenza) seguiti nel promuovere alcuni dipendenti e nell’escludere la promozione di altri" (Trb. Reggio Emilia, 2 giugno 1998, in Or. Giur.Lav. 1998, I, 291). In senso analogo va letta la massima emessa da questo Ufficio, in grado d'appello, secondo cui "nelle procedure di promozione a scelta, il dipendente, se pure non possa vantare un diritto soggettivo alla promozione, vanta un diritto soggettivo a che il datore di lavoro nell'
Il direttore generale dell'Istituto ed il consiglio di amministrazione, che ne ha recepito l'indicazione, hanno basato la propria scelta su un giudizio, da parte della Commissione consultiva,. di sostanziale assimilazione dei due sanitari idonei; hanno motivato la preferenza per il terzo chiamato in causa in considerazione di esigenze legate a servizi specifici ("sviluppo e rafforzamento dei settori. di eccellenza individuati dall’Istituto quali nuove strategie nel trapianto di midollo osseo per la cura delle leucemie e ricerche nel campo dell’ immunologia e della genetica"). La soluzione adottata non si pone dunque in contraddizione con il parere consultivo espresso nel giudizio d'idoneità ed ha introdotto - sia pure con motivazione sintetica ed ellittica - un elemento, ulteriore, di valutazione sulla cui coerenza non sono state avanzate contestazioni di sorta. Il conferimento dell'incarico a candidato considerevolmente più giovane dal punto di vista professionale, oltre che anagrafico, e privo dell'esperienza di direzione della struttura non si manifesta come irrazionale. Nella decisione dell'Istituto convenuto non sono dunque ravvisabili né divergenze dall'iter procedimentale né una scelta improntata a slealtà o a criteri abnormi. L'assenza di vizi d'illegittimità nella condotta dell'Amministrazione impone la reiezione delle domande risarcitorie. Il ricorso va in definitiva respinto. La complessità della vicenda e la relativa novità della questione trattata giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio
Genova, li 20 maggio 2004