30.11.2004 free
CONSIGLIO di STATO - (sulla sindacabilita' della discrezionalita' tecnica) fattispecie riferita ad impugnativa di parere negativo espresso da C.P.P.O. - Evoluzione giurisprudenziale
Massima:
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'Amministrazione può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì in base alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. La CTU rappresenta uno degli strumenti istruttori mediante il quale detta verifica di attendibilità può essere espletata in sede giurisdizionale (www.dirittosanitario.net)
SENTENZA N.7076/2004
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 2 novembre 2004
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 4884/1996 proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ed ex lege domiciliato in Roma Via dei Portoghesi n. 12; contro
..... per l’annullamento della sentenza del T.A.R. Abruzzo – Sez. di Pescara 19.12.1995 n. 498; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la memoria di costituzione dell’appellato; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica Udienza dell’8 luglio 2004 il Consigliere Antonino Anastasi; uditi gli avv.ti Paolo Salce e l'Avvocato dello Stato Fiorentino; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il segretario comunale dr. ... ha richiesto la concessione dell’equo indennizzo in relazione ad infermità cardiaca riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla C.M.O. di Chieti.
L’Amministrazione ha però respinto l’istanza, adeguandosi al parere negativo del C.P.P.O., il quale ha ritenuto che l’infermità stessa fosse la conseguenza della patologia diabetica (a sua volta non dipendente) dalla quale è affetto l’interessato. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal dr. .. ed ha annullato il provvedimento di diniego, ritenendolo viziato per travisamento dei presupposti e difetto di motivazione.
La sentenza stessa è impugnata dall’Amministrazione, che ne chiede l’integrale riforma deducendo l’insussistenza del vizio motivazionale nonché l’insindacabilità del giudizio conclusivo formulato dal Comitato. Si è costituito l’appellato, insistendo per il rigetto dell’appello. I motivi di impugnazione proposti dal Ministero – che possono essere unitariamente scrutinati – non sono fondati e l’appello va perciò respinto.
In tal senso, è innanzi tutto da rilevare che il parere formulato dal C.P.P.O. - le cui risultanze sono invocate dalla appellante Amministrazione – costituisce evidente espressione di attività tecnico discrezionale. Come è noto, per lungo tempo la giurisprudenza ha ritenuto che la c.d. « discrezionalità tecnica » - e cioè l’attività che ricorre quando l'Amministrazione, per provvedere su un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica alla quale una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta – avesse contenuto analogo alla discrezionalità pura, con la conseguenza che le valutazioni tecniche, confluendo nel merito amministrativo, venivano ritenute intrinsecamente insindacabili in sede di legittimità, salvo la ricorrenza di ipotesi liminari di abnormità percepibili anche in sede di riscontro estrinseco.
Più di recente, è però prevalsa una diversa e più aperta impostazione giurisprudenziale, alla stregua della quale il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'Amministrazione può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì in base alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. ( cfr. IV Sez. 9.4.1999 n. 601).
Lo strumento istruttorio mediante il quale detta verifica di attendibilità può essere espletata in sede giurisdizionale è naturalmente, oltre alla verificazione, la C.T.U., introdotta nel processo amministrativo di legittimità dalla legge n. 205 del 2000. Nel caso in esame non è però necessario ricorrere ad alcun ausilio tecnico in quanto le risultanze desumibili dalla sentenza della Corte dei Conti – Sez. giurisdizionale per l’Abruzzo n. 21 del 2003 - pronunciata su ricorso dell’odierno appellato e successiva alla pubblicazione della sentenza qui impugnata - rendono evidente che il giudizio di esclusione della dipendenza da causa di servizio dell'infermità cardiaca patita dall’Aiosa, fondando sull’asserzione secondo cui il servizio da questi espletato non poteva in alcun modo aver influito sull’insorgere della patologia, costituisce affermazione di criterio tecnico inadeguato a rendere legittimo il relativo provvedimento negativo.
Come chiarito avanti al Giudice contabile dal Collegio medico legale del Ministero della sanità, infatti, le mansioni lavorative espletate dall’interessato in condizioni di “stress” particolarmente intenso rendono ben possibile ipotizzare un nesso concausale tra l’episodio infartuale ed il servizio prestato.
Quanto sopra è sufficiente ad evidenziare l’illegittimità del provvedimento che recepisce il parere tecnico sopra richiamato, essendo palese – come del resto già evidenziato dal Tribunale - che l’apodittica esclusione della rilevanza concausale dei fattori di rischio costituisce affermazione di criterio tecnico del tutto inadeguato alla complessità della fattispecie.
Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Si ravvisano peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di questo grado del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Compensa fra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma l’8 luglio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Filippo PATRONI GRIFFI Presidente f.f. Antonino ANASTASI est. Consigliere Anna LEONI Consigliere Carlo SALTELLI Consigliere Carlo DEODATO Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Anastasi Filippo Patroni Griffi