10.09.2004 free
CONSIGLIO di STATO - ( Una direttiva Regionale non puo' derogare una precedente deliberazione del Direttore Generale di ASL, in termini di spesa sanitaria )
Massima:
Le Aziende Sanitarie Locali hanno piena autonomia gestionale con riguardo alla spesa sanitaria, nell’ambito delle prerogative ad esse attribuite, ed ogni caso una direttiva regionale non puo’ assumere effetti derogatori o di revoca rispetto ad una precedente deliberazione del Direttore Generale (a cura di Dirittosanitario.net)
Sentenza n. 5574 del 23/08/2004
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 AGOSTO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente
DECISIONE
contro - Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Demetrio Battaglia, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. Maria Pia Capozza, Via Maffeo Pantaloni n. 23; PER L'ANNULLAMENTO Della sentenza resa dal T.A.R. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1379/2000, pubblicata in data 6 settembre 2000. Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della resistente; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino; Uditi alla pubblica udienza del 30.3.2004 l’avv. D’Ottavio e l’avv. Spinoso per delega dell’avv. Battaglia come da relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con sentenza n. 1379 del 6 settembre 2000 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, rigettava il ricorso con cui l’Istituto Diagnostico ... chiedeva il riconoscimento del diritto al pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni specialistiche eseguite in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale in regime di accreditamento esterno nei mesi di novembre e dicembre 1997, nonche’ la condanna dell’amministrazione al pagamento delle competenze arretrate. Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello l’Istituto Diagnostico ..deducendo, nel merito, l’erroneita’ della sentenza. Si e’ costituita l’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria per resistere all’appello. Con memorie depositate in vista dell'udienza le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni. Alla pubblica udienza del 30.3.2004 la causa e’ stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
D I R I T T O
L’appello e’ infondato. Il ricorrente lamenta anzitutto l’erroneita’ della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 7, l. 549/95, degli artt. 8 e ss. del d.lgs. 502/92, dell’art. 1 l. 662/96 in relazione all’art. 6, comma 5, l. 724/94 e all’art. 2, comma 8, l. 549/95, nonche’ della direttiva regionale della Calabria prot. n. 27407 del 24.11.1997. In particolare, rileva l’appellante che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto attribuire rilievo all’atto della A.S.L. n. 11 di determinazione del tetto di spesa per l’anno 1997 per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili dai Centri Convenzionati, in quanto, a prescindere dalla legittimita’ dello stesso, la sopraindicata direttiva della Regione Calabria, di fissazione del limite massimo di spesa per un importo uguale a quello fatturato dalle strutture accreditate nell’anno 1996, avrebbe implicitamente revocato il provvedimento dell’A.S.L., prevalendo su di esso.
La doglianza non merita accoglimento. Con delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria n. 1356 dell’8 ottobre 1997 l’Amministrazione resistente, in un’ottica di contenimento della spesa sanitaria, ha provveduto ad individuare, per l’anno 1997, il limite di spesa in questione, stabilendo, altresi’, che la ripartizione delle somme ai singoli centri sarebbe avvenuta in base alla media del volume delle prestazioni dei due anni precedenti. In virtu’ di tale determinazione, l’A.S.L. ha versato all’odierna ricorrente l’intero importo stabilito per l’anno 1997, non provvedendo solo al pagamento di quanto inerente alle prestazioni effettuate dopo il superamento del budget.
Il giudice di primo grado, pertanto, ha correttamente stabilito che le censure formulate dall’Istituto Diagnostico .. avverso l’operato della A.S.L., al fine di ottenere pagamenti a tariffa piena di prestazioni che oltrepassavano il budget previsto, avrebbero dovuto essere rivolte avverso la gia’ citata delibera n. 1356/97, alla quale la stessa A.S.L. si e’ poi successivamente uniformata. Tale ultimo provvedimento, divenuto inoppugnabile perche’ non gravato nei termini di legge, non ha consentito al T.A.R. di valutare l’eventuale riconoscimento delle pretese economiche del ricorrente.
Ne’ in proposito puo’ fondatamente sostenersi, come avanzato dall’appellante, che l’azionabilita’ di dette pretese patrimoniali, in quanto diritti soggettivi perfetti, prescinde dall’impugnativa di provvedimenti formali dell’amministrazione. Infatti la delibera in questione, in quanto idonea a produrre effetti immediati nella sfera giuridica dei soggetti interessati, costituendo il presupposto dell’attivita’ successiva dell’Amministrazione, andava impugnata nei termini decadenziali previsti in genere per gli atti amministrativi. Anche lo specifico rilievo riguardante l’efficacia implicitamente revocatoria nei confronti del citato provvedimento del D.G. dell’A.S.L. della direttiva della Regione Calabria n. 27407 del 24.11.1997 va disatteso.
Deve ritenersi, in proposito, che le Aziende Sanitarie Locali hanno piena autonomia gestionale con riguardo alla spesa sanitaria, nell’ambito delle prerogative ad esse attribuite, ed ogni caso una direttiva regionale non puo’ assumere effetti derogatori o di revoca rispetto ad una precedente deliberazione del Direttore Generale. Il Collegio, infine, con riguardo alla questione relativa all’efficacia nei confronti dell’odierna ricorrente dell’accordo concluso dalla A.S.L. con i rappresentanti dei centri convenzionati esterni, osserva che anche tale profilo di ricorso avrebbe dovuto costituire, semmai, una specifica censura da assumere avverso la delibera di recepimento da parte dell’Ente sanitario.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello va rigettato. 3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorita’ amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 30.3.2004, con l'intervento dei sigg.ri
Emidio Frascione Presidente, Goffredo Zaccardi Consigliere, Claudio Marchitiello Consigliere, Aniello Cerreto Consigliere, Michele Corradino Consigliere estensore.