08.06.2004 free
CONSIGLIO di STATO - (Non e' possibile reiterare la istanza, gia' respinta dalla amministrazione, ed impugnare il successivo silenzio della stessa, se non si e' provveduto a contestare le motivazioni del precedente diniego)
Massima:
Allorche' l’amministrazione, provvede sull’istanza del ricorrente, respingendola , ogni contestazione in ordine alle ragioni del rifiuto devono essere fatte valere con impugnazione di tale provvedimento, in via ordinaria nei termini di legge, anziché con lo speciale rito previsto, per l’ipotesi di illegittimo silenzio della pubblica Amministrazione, dall'art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 2 L. 21 luglio 2000 n. 205, non essendo possibile reiterare la istanza, come formulata e legittimamente impugnare il successivo silenzio della aministrazione.(www.dirittosanitario.net)
SENTENZA N. 2973/04
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 MAGGIO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8684 del 2003 proposto da .., rappresentata e difesa dall’avv. Achille Maria Vellucci ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandro Serpieri n. 7, presso lo studio dell’avv. Del Vescovo, contro
la Azienda Sanitaria Locale CE 1, non costituita in giudizio, per l'annullamento della sentenza n. 7634 in data 23 giugno 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. V; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il cons. Corrado Allegretta; Udito alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004 l’avv. Vellucci; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe specificata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. V, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il comportamento omissivo serbato dalla Azienda Sanitaria Locale CE 1 sulle istanze da lei avanzate in data 3 e 17 marzo 2003, volte ad ottenere il conferimento di un incarico di sostituzione di assistenza sanitaria primaria, con la condanna dell’Azienda ad emanare il richiesto provvedimento.
Con l’appello in esame, avanzato ai sensi dell’art. 21 bis della L. n. 1034 del 1971, introdotto dall'art. 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205, si chiede che sia annullata la sentenza impugnata, poiché errata, ingiusta ed emessa in evidente violazione di legge; sia dichiarato illegittimo il comportamento della A.S.L. CE 1, sulle istanze avanzate dalla ricorrente, con condanna della A.S.L. a provvedere, mediante emanazione degli atti e provvedimenti amministrativi per l’assegnazione, a favore di essa ricorrente, dell’incarico di sostituzione di assistenza primaria richiesto; sia condannata la A.S.L., in persona del Direttore Generale e dei funzionari responsabili, in solido, al pagamento degli emolumenti dovuti alla ricorrente, al risarcimento del danno a norma dell’art. 7, comma 4, L. n. 205 del 2000, da liquidarsi anche in via equitativa secondo il disposto dell’art. 1226 cod. civ., ed al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
L’Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2004, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato. Con istanza in data 3 marzo 2003 la ricorrente invitava e diffidava l’Azienda sanitaria locale appellata a provvedere all’assegnazione di un incarico temporaneo di assistenza sanitaria primaria in zone carenti. Alla diffida la A.s.l. rispondeva, con nota n. 979 del 7 marzo 2003, negando la sussistenza dei presupposti di legge per disporre in senso favorevole. L’interessata reiterava la diffida con lettera del 17 marzo e, non ricevendo risposta alcuna, avanzava ricorso avverso il silenzio con atto notificato il 12, 14 e 17 aprile seguente.
La sentenza gravata, con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, va confermata. L’Amministrazione, invero, ha provveduto sull’istanza della ricorrente, respingendola, con la nota n. 979 del 7 marzo 2003. Ogni contestazione in ordine alle ragioni del rifiuto, allora, avrebbe dovuto essere fatta valere con impugnazione di tale provvedimento, in via ordinaria nei termini di legge, anziché con lo speciale rito previsto, per l’ipotesi di illegittimo silenzio della pubblica Amministrazione, dall'art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 2 L. 21 luglio 2000 n. 205.
Il giudizio da questa disposizione disciplinato, infatti, è limitato all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e non si estende anche all’esame della fondatezza della pretesa sostanziale vantata dal ricorrente, essendo da escludere il potere del giudice di sostituirsi all’Amministrazione e di ordinare l’emanazione di un provvedimento avente un determinato contenuto (cfr. Cons. St., Ad. plen., 9 gennaio 2002 n. 1). Non essendo configurabile, nella specie, alcun obbligo di provvedere in capo all’Azienda sanitaria locale, correttamente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’appello va perciò respinto. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata esonera il Collegio dal pronunciare sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe. Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2004 con l'intervento dei Signori:
Agostino Elefante - Presidente Rosalia Bellavia - Consigliere Corrado Allegretta - Consigliere rel. est. Goffredo Zaccardi - Consigliere Marzio Branca - Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Corrado Allegretta F.to Agostino Elefante