05.12.03 free
I.N.P.S. Msg. 7-11-2003 n. 968 - Certificazioni rilasciate da strutture ospedaliere e termini di invio (certificati di ricovero e di pronto soccorso; certificati di dimissione protetta; certificati di day hospital) Chiarimenti.
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale)
Msg. 7-11-2003 n. 968
Circolare n. 136 del 25 luglio 2003. Punto 6) Certificazioni rilasciate da strutture ospedaliere e termini di invio (certificati di ricovero e di pronto soccorso; certificati di dimissione protetta; certificati di day hospital). Chiarimenti.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Sono pervenute da parte di numerose sedi periferiche richieste di chiarimenti in ordine al punto - di seguito riportato in extenso - della circolare in oggetto, nella parte in cui si fa riferimento alla necessità che - ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia - le strutture di pronto soccorso emettano una prognosi d'incapacità lavorativa.
6) Certificazioni rilasciate da strutture ospedaliere
1. Certificati di ricovero e di pronto soccorso
omissis
In presenza di certificazioni rilasciate dalle strutture ospedaliere in cui siano formulate prognosi successive al ricovero o alla prestazione di pronto soccorso, la copertura dei relativi periodi, agli effetti erogativi di interesse, è riconoscibile soltanto quando il giudizio prognostico suddetto faccia riferimento esplicito ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla mera prognosi clinica salvo complicazioni. Omissis.
Appare utile precisare che la legge (art. 2, comma 1, della legge n. 33 del 1980) prevede che sussista uno stato d'incapacità lavorativa perché sia erogabile l'indennità di malattia e sia consentita la sospensione a tale titolo della prestazione lavorativa.
Sicché non è sufficiente che il lavoratore abbia necessità di alcuni giorni per conseguire la guarigione clinica (si pensi, per esempio, ad una banale escoriazione; ad una crisi ipertensiva transitoria; ad una colica addominale non complicata; ecc.), ma il suo stato di salute deve essere tale da comprometterne la sua capacità di lavoro: quindi, la prognosi da ritenere utile è quella clinica "medico-legalmente" orientata a valorizzare questi precipui aspetti previdenziali.
Tanto premesso, quando su un modulo di pronto soccorso, di solito prestampato ovvero predisposto secondo un determinato software, non compare la dicitura esplicita di "incapacità lavorativa" non significa che lo stesso certificato vada respinto come "anomalo" direttamente alla ricezione: esso andrà sempre e comunque sottoposto alla valutazione del Centro medico-legale, essendo precisa competenza del Dirigente medico stabilire se, sul piano medico-legale, la "prognosi clinica" espressa è congrua con la patologia accertata in diagnosi e assumere le successive azioni di diretta validazione del certificato o richiederne eventuale integrazione e/o controllo.
Per favorire la comunicazione, peraltro, sarà opportuno che le Strutture sanitarie operanti sul territorio e le A.S.P. regionali (Agenzie sanitarie pubbliche regionali) siano informate, riguardo alle istruzioni impartite attraverso la circolare in oggetto nella parte d'interesse, e sensibilizzate sul fatto che la stessa ripropone soltanto le disposizioni previste dalla legge in materia previdenziale.
Si tratta, quindi, di leggi direttamente operative sull'intero territorio nazionale che competono in via esclusiva allo Stato e che non contrastano con la potestà legislativa regionale in ambito di sanità pubblica.
Il coinvolgimento delle Strutture sanitarie si rende utile al fine di integrare, laddove se ne incontri disponibilità, i modulari in uso ovvero, altrimenti, per rifornire dei Mod OPM1 le strutture ospedaliere richiedenti, come previsto da precedenti indicazioni (v. circolare n. 80 del 16 marzo 1992, par. 11), affinché i medici (specialisti, di guardia medica o di pronto soccorso, di reparto, in caso di ricovero) possano utilizzarli a completamento del modulario standard non implementato con le opportune specifiche, per i soggetti aventi diritto alle prestazioni economiche da parte dell'I.N.P.S.