03.12.03 free
CONSIGLIO di STATO - (sulla giurisdizione della Autorita' Giudiziaria Ordinaria , nel caso di revoca di incarico del Direttore Amministrativo)
SENTENZA n. 750/03
§ - La revoca di incarico del direttore amministrativo di una A.U.S.L. disposta con riferimento alla mancanza dei presupposti soggettivi richiesti, rientra nella cognizione del giudice ordinario.
omissis
DIRITTO
1 Con il provvedimento impugnato in primo grado, il direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo n. 1181 del 30 marzo 1995, annullava, in via di autotutela le deliberazioni n. 806 del 20 settembre 1994 e n. 910 del 23 1994, con le quali, rispettivamente, l'interessato era stato nominato direttore amministrativo dell'Azienda e si era provveduto all'approvazione del relativo contratto di lavoro.
2 Le ragioni dell'annullamento erano individuate nella circostanza che l'interessato non era in possesso del requisito soggettivo previsto dall'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e dall'articolo 15 della legge regionale n. 18/1994, non potendo far valere l'espletamento di mansioni dirigenziali di grado apicale né in enti sanitari né in strutture sanitarie di enti pubblici, ma semplicemente in enti pubblici.
3 L'Azienda sanitaria appellata e (almeno in un primo tempo) lo stesso appellante deducono preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, asserendo che, anche anteriormente alla data del 1 luglio 1998, la controversia in oggetto appartiene alla cognizione del giudice ordinario
4 La Sezione ritiene che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
5 Il Collegio è consapevole che, in talune circostanze, il Consiglio di Stato ha espresso un diverso avviso. In tale prospettiva si è affermato che, benche' il rapporto di lavoro del direttore amministrativo dell'Azienda di unita' sanitaria locale-Ausl, sia regolato da un contratto di diritto privato, la nomina dello stesso deve considerarsi espressione di un ampio potere discrezionale da parte del direttore generale, trattandosi di una scelta di carattere fiduciario che si esercita nell'ambito di una categoria di determinati soggetti, in possesso di una particolare professionalita' e di specifici titoli, di studio e di servizio; pertanto riguardo la nomina del direttore amministrativo della Ausl sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio Stato sez. IV, 15 giugno 1999, n. 1012).
6 Ma le Sezioni Unite della Cassazione hanno ripetutamente sostenuto il diverso indirizzo, secondo cui e' devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio promosso dal direttore amministrativo di un'Azienda sanitaria locale - il cui rapporto e' regolato da contratto di diritto privato sicche' sono configurabili soltanto posizioni di diritto soggettivo e non anche di interesse legittimo - per l'annullamento della delibera della Giunta regionale e del direttore generale dell'Azienda medesima con cui rispettivamente non era stato approvato il contratto di lavoro del ricorrente, quale direttore amministrativo, ed era stata disposta la revoca della nomina a tale qualifica, atteso che si tratta di atti che si configurano come espressione di autonomia negoziale privatistica, aventi natura sostanziale di atti di recesso dal rapporto contrattuale (Cassazione civile sez. un., 21 marzo 1997, n. 2518).
7 La controversia con cui il direttore amministrativo di un'azienda sanitaria locale impugni l'atto con cui l'incarico gli sia stato revocato a causa dell'allegato svolgimento di attivita' incompatibili, e chieda il risarcimento dei danni consequenziali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla natura privatistica del contratto di lavoro di durata quinquennale, stipulato a norma dell'art. 3, comma 6, del d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, e della causale delle risoluzione presupponente non gia' l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali - come quelli inerenti alla conferma o risoluzione dell'incarico al termine del primo anno dalla nomina, sulla base dei risultati amministrativi e di gestione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, d.l. 27 agosto 1994 n. 512 - ma l'esercizio di un potere operante su un piano paritetico e basato sull'accertamento di specifici inadempimenti, che da' luogo non ad interessi legittimi ma a veri e propri diritti soggettivi (Cassazione civile sez. un., 10 marzo 1999, n. 114).
8 Nel caso di specie, le determinazioni assunte dalla Usl non riguardano profili discrezionali nella scelta del direttore amministrativo, ma si basano sul mero riscontro della effettiva sussistenza dei presupposti soggettivi per l'attribuzione dell'incarico.
9 In definitiva, quindi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le spese possono essere compensate.