03.03.2010 free
Ris. 17 febbraio 2010, n. 10/E - Ordine dei Dottori Commercialisti di ......; Certificazione delle spese sanitarie; Artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir.
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Agenzia delle entrate
Ris. 17 febbraio 2010, n. 10/E
Consulenza giuridica - Ordine dei Dottori Commercialisti di ......; Certificazione delle spese sanitarie; Artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir.
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Il Dott. Tizio, Dottore Commercialista, iscritto all’albo di ......, tramite l’ordine professionale dei Dottori Commercialisti di ......, evidenzia che, secondo il dettato normativo, il diritto a beneficiare della deduzione o della detrazione d’imposta per l’acquisto di medicinali è subordinato al possesso di un documento fiscale costituito dallo scontrino fiscale o dalla fattura recante l’indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto, secondo quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del Tuir, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006.
Chiede, in proposito, di sapere se:
1) l'indicazione della “natura” del prodotto acquistato possa avvenire, anziché mediante la dicitura “farmaco” o “medicinale”, riportando l’indicazione "OTC" (over the counter o medicinali da banco), "SOP" (senza obbligo di prescrizione), “omeopatia”/"omeopatico", “automedicazione” (medicinali di automedicazione), "fascia C" (medicinali di fascia C), "preparazione", "galenico", "magistrale" e simili o se sia consentita l'indicazione abbreviata della dicitura medicinale o farmaco, riportando, ad esempio, "med.", "f.co", "omeo", e simili;
2) in presenza di una indicazione indiretta della natura del bene acquistato sia possibile fornire la prova documentale diretta da allegare allo scontrino fiscale;
3) sia decaduto l'obbligo di conservare la prescrizione del medico.
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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il professionista ritiene che un corretto approccio interpretativo alle norme vigenti imponga una soluzione positiva ai quesiti sopra enunciati.
Tale modus operandi corrisponderebbe ai principi di buona fede e collaborazione tra Fisco e contribuente e, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 36-ter D.P.R. n. 600/1973, consentirebbe di coniugare la snellezza dell'azione di controllo formale con i principi in materia di onere della prova e con l'applicazione corretta della norma fiscale in presenza delle dimostrabili condizioni per la detrazione.
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Parere dell’Agenzia delle entrate
Gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, come modificati dall’art. 1, comma 28, lettera a) e lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispongono che ai fini, rispettivamente, della deduzione e della detrazione «la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario».
L’Agenzia delle entrate in vari documenti di prassi, consultabili in banca dati Documentazione tributaria sul sito www.agenziaentrate.it, ha già indicato i requisiti informativi che i documenti di spesa devono soddisfare per consentire il beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d’imposta in relazione all’acquisto di farmaci (Ris. 5 luglio 2007, n. 156/E; Circ. 28 marzo 2008, n. 30/E; Circ. 4 aprile 2008, n. 34/E; Circ. 30 luglio 2009, n. 40/E).
In particolare, per quanto concerne l’indicazione della qualità del prodotto, con circolare 30 luglio 2009, n. 40/E, è stato precisato, in conformità al Provv. 29 aprile 2009 dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2009, che la specificazione sullo scontrino di tale indicazione deve essere soddisfatta attraverso l'indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l’indicazione della denominazione del farmaco.
Per quanto concerne l'indicazione della natura del prodotto acquistato, che costituisce l’oggetto della presente istanza, con risoluzione 5 luglio 2007, n. 156/E, è stato ritenuto sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o di “medicinale”.
L’introduzione di norme più restrittive rispetto al passato, quando per la fruizione dei benefici Irpef previsti in relazione alla spesa sanitaria non erano richieste particolari indicazioni sullo scontrino fiscale, ha l’evidente ratio di evitare abusi, così conferendo maggiore trasparenza al rapporto tributario, nonché di rendere più efficiente l’azione amministrativa nell’individuazione del bene oggetto di cessione e, conseguentemente, di escludere dal beneficio della detrazione l'acquisto di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.
Tenuto conto di tali finalità, in relazione ai quesiti posti dall’Associazione istante, si premette, in linea generale, che i documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che gli stessi, anche se non riportano la dicitura “farmaco” o “medicinale”, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.
In particolare, riguardo alle indicazioni “omeopatico” si rileva che il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, qualifica omeopatici i medicinali ottenuti «a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità Europea».
Riconosciuta, quindi, la natura di medicinale ai prodotti in discorso, l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco”o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”.
Con riferimento alle preparazioni galeniche, ossia ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea (formule officinali), la scrivente si è già pronunciata con risoluzione 12 agosto 2009, n. 218/E, consultabile sul sito www.agenziaentrate.it, chiarendo che per l'indicazione della natura del prodotto venduto possa essere riportata la dicitura "farmaco" o "medicinale" e per la qualità dello stesso la dicitura "preparazione galenica".
Per quanto riguarda la dicitura ticket, si ritiene che essa soddisfi l’indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.
Con riferimento alle sigle SOP e OTC si osserva che il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, al Titolo VI, reca la classificazione dei medicinali ai fini della fornitura degli stessi.
In particolare, l’art. 87, lett. e), del decreto legislativo, che individua le classi dei medicinali sulla base delle modalità di fornitura, prevede la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Le sigle SOP e OTC attengono quindi ad una specifica categoria di medicinali che è disciplinata espressamente dal D.Lgs. n. 219 del 2006.
Ciò considerato, si ritiene che lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica soddisfi il requisito dell’indicazione della natura del bene anche nell’ipotesi in cui, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti una delle sigle sopra citate SOP o OTC.
Per quanto concerne le altre diciture, si ritiene che l’indicazione “med.” o “f.co.”, intese nella accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco equivalgano alla menzione per esteso di tali termini.
Circa la possibilità di integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell’Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale, si ricorda che la normativa fiscale in discorso stabilisce che, per fruire del beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d’imposta, lo scontrino fiscale deve contenere le indicazioni concernenti la natura e la qualità del farmaco.
Resta inteso che, a seguito dell’introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.