03.03.2010 free
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circ. 18-2-2010 n. 1/2010/DDI Uso della posta elettronica certificata nelle Amministrazioni pubbliche.
Aumentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi, rendendo più efficace e trasparente l’azione pubblica rappresenta uno dei principali obiettivi dell’azione di governo, a cui tutte le amministrazioni sono chiamate a rispondere.
Uno degli elementi a cui è data priorità per realizzare questo obiettivo è costituito dall’utilizzo dei nuovi canali informatici, come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i professionisti.
Rilievo, in particolare, è dato alla Posta Elettronica Certificata specie in rapporto alle garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che questo strumento può offrire. Si tratta di un mezzo di comunicazione fondamentale per qualunque Amministrazione pubblica, perché coniuga la semplicità d’uso della posta elettronica con le garanzie fondamentali che devono caratterizzare la comunicazione istituzionale.
Molte le iniziative che il governo sta promuovendo su questo fronte: dall’obbligatorietà introdotta per i professionisti di dotarsi di Posta Elettronica Certificata, all’intervento in atto sul fronte della fornitura gratuita di una casella di Posta Elettronica Certificata ai cittadini che ne faranno richiesta.
D’altro canto, il contesto normativo - oltre che il quadro tecnologico - appare oggi sufficientemente maturo per consentire un uso esteso della Posta Elettronica Certificata come strumento di comunicazione.
Di seguito si richiamano cronologicamente i principali riferimenti normativi.
Il D.P.C.M. 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico, ha previsto, all’articolo 11, che gli indirizzi di posta associati al protocollo siano comunicati al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica Amministrazione (CNIPA, oggi DigitPA) che li gestisce attraverso l'Indice delle Amministrazioni pubbliche, ovvero attraverso l’elenco telematico dove sono pubblicate le caselle istituzionali di tutte le pubbliche Amministrazioni organizzate secondo le aree organizzative omogenee (accessibile all’indirizzo www.indicepa.gov.it).
Successivamente, nella direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie Dir.Min. 18 novembre 2005, recante le "Linee guida per la pubblica Amministrazione digitale", si è sottolineato come lo strumento della posta elettronica, inteso come mezzo di trasmissione di documenti, informazioni e dati (sia all'interno della pubblica Amministrazione, che nei confronti dei terzi), debba essere considerato uno strumento di comunicazione irrinunciabile e prioritario, anche nei confronti dei propri dipendenti.
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che ha introdotto il “Codice dell’amministrazione digitale” (poi aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 recante disposizioni integrative e correttive), ha sancito, all’articolo 6, l’uso della Posta Elettronica Certificata «per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».
Lo stesso Codice dell’amministrazione digitale, all’articolo 47, ha, in particolare, stabilito che «entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche Amministrazioni centrali provvedono a:
a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati».
Il medesimo obbligo è stato ribadito dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa, per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale, in particolare:
a) articolo 16, comma 8: «le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica Amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica»;
b) articolo 16-bis, comma 6: «per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni Amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra Amministrazione pubblica».
La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, all’articolo 34 ha stabilito: «entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice».
Si ricorda, infine, che la recente legge 3 agosto 2009, n. 102 ha istituito l'Indice degli indirizzi delle pubbliche Amministrazioni, che affiancherà il citato indice associato al protocollo: «al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'Indice degli indirizzi delle Amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le Amministrazioni e fra le Amministrazioni ed i cittadini».
I riferimenti normativi richiamati sanciscono, dunque, chiaramente l’obbligo di utilizzo della posta elettronica da parte delle Amministrazioni pubbliche con riferimento sia alla posta elettronica semplice, da utilizzarsi per le comunicazioni ordinarie interne alle amministrazioni e tra amministrazioni, sia a quella certificata, da prendere a modello per tutte le comunicazioni ufficiali da e verso i cittadini e le imprese.
Inoltre, nella situazione oramai imminente in cui qualunque professionista, cittadino o impresa potrà disporre agevolmente di un sistema per interagire con le amministrazioni in modalità elettronica, quest’ultime hanno l’obbligo di gestire tramite lo stesso mezzo le istanze veicolate in questa forma.
Le stesse amministrazioni, in conseguenza del disposto relativo all’istituzione di almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di Posta Elettronica Certificata per ciascun registro di protocollo, dovranno, inoltre, provvedere a collegare il sistema di protocollazione e gestione dei documenti [1] a sistemi idonei a trasmettere e ricevere documenti sia mediante la posta elettronica semplice che mediante la posta elettronica certificata.
È altresì indispensabile che le predette amministrazioni divulghino i propri indirizzi di Posta Elettronica Certificata utilizzando gli strumenti già oggi disponibili, quali il proprio sito istituzionale e l'Indice delle Amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee gestito da DigitPA.
Le amministrazioni si adopereranno inoltre affinché le comunicazioni istituzionali utilizzino in percentuale sempre maggiore il canale della Posta Elettronica Certificata [2], non solo realizzando il collegamento tra le caselle di posta elettronica ed i sistemi per il protocollo informatico dei documenti, ma anche dotandosi di strumenti per l’apposizione della firma digitale sui documenti da trasmettere, nei casi previsti dalla legge.
Si rammenta che l’attuazione delle disposizioni qui richiamate è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni.
La mancata disponibilità di almeno una casella di Posta Elettronica Certificata per ciascun registro di protocollo e la prosecuzione delle tradizionali forme di comunicazione configurano l'inosservanza di disposizioni di legge e una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico.
Il Ministro per la pubblica Amministrazione e l’innovazione
Brunetta