** free
CONSIGLIO di STATO - (sulla illegittimita' del diniego di rimborso delle spese sostenute per cure all’estero; spetta all'amministrazione sanitaria e non al paziente l'accertamento sulla tempistica di intervento)
REPUBBLICA ITALIANA N. 4115/03 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3361
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 1998 ha pronunciato la seguente decisione
sul ricorso in appello proposto dall’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA/A, in persona del direttore generale dottor Mario Mazzocco, difeso dall’avvocato Enrica Possi e domiciliata presso di lei in Roma, via Ariosto 9; contro il dottor Luigi FESTA, nato a Roma il 28 luglio 1933 ed ivi residente, costituitosi in giudizio con gli avvocati Virgilio Gaito e Giuseppe Malignano Stuart e domiciliato presso di loro in Roma, piazzale Clodio 1; e nei confronti della regione LAZIO, non costituita in giudizio;
per l’annullamento della sentenza 15 gennaio 1998 n. 195, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, ha annullato il provvedimento 1 febbraio 1996 prot. 643 del direttore del servizio di assistenza ospedaliera dell’unità sanitaria locale, contenente diniego del rimborso delle spese sostenute per cure all’estero. Visto il ricorso in appello, notificato il 31 marzo e depositato l’8 aprile 1998; visto il controricorso del dottor Festa, depositato il 7 maggio 1998; visti gli atti tutti della causa; relatore, all’udienza del 20 maggio 2003, il consigliere Raffaele Carboni, e udito altresì l’avvocato Possi; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO Al dottor Festa il 12 maggio 1995 subì un intervento di biopsia presso la terza clinica otorinolaringoiatrica dell’università La Sapienza di Roma, e in esito all’esame istologico il 19 maggio 1995 gli fu diagnosticato un carcinoma alla base della lingua. Il 30 giugno 1995 chiese di essere autorizzato ad un trattamento radiochirurgico a Villejuif, in Francia, presso l’Istituto Gustave Roussy, e il centro regionale di riferimento, il 10 luglio 1995, espresse parere sfavorevole affermando che l’intervento poteva essere effettuato in Italia, presso l’Istituto Regina Elena o l’Università Cattolica o l’Istituto dei tumori, tutti disponibili. Il dottor Festa si è recato in Francia, dove il 12 luglio 1995 ha subito un intervento un primo intervento diagnostico e il 20 luglio 1995 gli è stata praticata la glossolaringectomia totale. L’1 ottobre 1995 ha chiesto il rimborso delle spese sostenute, quantificate in lire 71.280.000, e l’unità sanitaria locale con l’atto indicato in epigrafe ha respinto la domanda. Il diniego era motivato con richiamo ad un ulteriore parere sfavorevole, allegato, espresso il 10 gennaio 1996 dal primario di otorinolaringoiatria dell’Istituto Regina Elena (centro regionale di riferimento), il quale confermava che l’intervento sarebbe potuto essere eseguito in Italia presso vari centri altamente specializzati, e rilevava che l’interessato non aveva interpellato nessuno dei centri indicatigli in séguito alla prima richiesta, neppure per conoscere i tempi d’attesa. Il dottor Festa con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio notificato il 3 e 9 aprile 1995 ha impugnato il diniego, deducendo la violazione della normativa sulle cure all’estero (articolo 3 legge 23 ottobre 1985 n. 595 e relativi regolamenti ministeriali di esecuzione), nonché difetto dei presupposti e di motivazione. Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salva la misura del rimborso, ritenendo sussistente la violazione del regolamento emanato con decreto ministeriale 3 novembre 1989 e il difetto di motivazione, giudicando generica l’indicazione delle strutture sanitarie italiane che avrebbero potuto effettuare la prestazione e stabilendo che il centro regionale di riferimento avrebbe dovuto interpellare le strutture ospedaliere pubbliche idonee all’intervento chirurgico in questione e in grado di eseguirlo nei tempi richiesti dall’urgenza del caso, e indicare poi al richiedente la struttura ospedaliera disposta ad eseguire l’intervento e il tempo di attesa. Il tribunale amministrativo ha rilevato poi che l’articolo 7, secondo comma, del citato decreto ministeriale consente di prescindere dall’autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità e urgenza. Appella l’unità sanitaria locale, la quale rileva che il parere del 10 luglio 1995 era chiaro nell’indicare la possibilità d’immediato intervento in determinate strutture; fa presente che l’interessato non si è rivolto a nessuna delle strutture indicategli e sostiene che il comportamento del dottor Festa rivela che egli aveva deciso di recarsi in Francia indipendentemente dalla possibilità di curarsi in Italia, avendo egli già il 7 luglio 1995 predisposto il suo ricovero presso l’Istituto Gustave Roussy. L’amministrazione nega poi che sussistano i presupposti per l’autorizzazione in sanatoria di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato.
DIRITTO L’articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 novembre 1989 n. 273, emanato in esecuzione dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1985 n. 595 e contenente i criteri per l’autorizzazione di cittadini italiani residenti in Italia ad ottenere, in forma indiretta, prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione, dispone che il centro regionale di riferimento debba provvedere sulla domanda di autorizzazione valutando i presupposti per usufruire delle cure all’estero, tra cui l’impossibilità di ottenerle tempestivamente in Italia (con riferimento ai tempi d’attesa indicati, per ciascun tipo di prestazione, in altri decreti ministeriali): perciò il centro di riferimento deve prendere contatto con gli ospedali idonei e informarsi del tempo d’attesa, e specificarlo nel provvedimento con cui nega l’autorizzazione. Nel caso in esame ciò non è avvenuto, e l’affermazione dell’appellante, che il provvedimento contenga la specificazione che l’intervento era eseguibile “immediatamente” negli istituti clinici indicati, non trova riscontro nell’esame del provvedimento medesimo, e anzi nel secondo parere sfavorevole, del 10 gennaio 1996, il centro di riferimento afferma che l’interessato non si è dato cura d’informarsi dei tempi richiesti nei diversi istituti clinici precedentemente indicatigli; con ciò ammettendo che l’amministrazione sanitaria non si era data carico dell’accertamento della tempistica, spettante ad essa e non già al paziente. L’appello, in conclusione, dev’essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 3.000.
Per questi motivi respinge l’appello indicato in epigrafe e condanna l’amministrazione appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in tremila euro, a favore del resistente. Così deciso in Roma il 20 maggio 2003 dal collegio costituito dai signori: Alfonso Quaranta presidente Raffaele Carboni componente, estensore Giuseppe Farina componente Aldo Fera componente Marzio Branca componente L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Raffaele Carboni F.to Alfonso Quaranta IL SEGRETARIO F.to Francesco Cutrupi DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10 luglio 2003