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TAR CAMPANIA - (sull' l'obbligo, da parte della Amministrazione, di dare riscontro alle istanze di accesso, ex L.241/90, anche quando esse non possono essere soddisfatte)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sezione V
composto dai signori: Carlo d'Alessandro Presidente Francesco Arzillo Primo Referendario Davide Soricelli Primo Referendario, estensore ha pronunciato la seguente
sentenza sul ricorso n. 3717 del 2003 R.G., proposto da Francesco Morelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Caputo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Bevilacqua in Napoli, via S. Mattia n. 75 contro azienda sanitaria locale Caserta 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla a.s.l. Caserta 2 sull'istanza di accesso presentata in data 17 gennaio 2003 e per la condanna dell'ente intimato all'esibizione della documentazione richiesta. Visto il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla camera di consiglio del 15 maggio 2003 il Primo Referendario Davide Soricelli; uditi altresì i difensori come da verbale d'udienza.
FATTO e DIRITTO 1. Espone il ricorrente - dirigente medico di II livello alle dipendenze dell'a.s.l. Caserta 2 - che, in occasione del pagamento dello stipendio del mese di settembre 2002, l'azienda gli ha dato notizia che, avendo indebitamente percepito la somma di euro 32.261,33, avrebbe fatto luogo al recupero” al momento dell'erogazione della retribuzione di risultato”; ed infatti, in occasione del pagamento dello stipendio di novembre, l'azienda ha compensato parte del suo credito con il debito inerente alla retribuzione di risultato. Il 17 gennaio 2003 il ricorrente presentava quindi un'istanza di accesso con cui chiedeva copia dei conteggi relativi al proprio debito nonché copia delle delibere amministrative con cui gli era stata concessa l'indennità di struttura complessa e con cui era stata stabilita la restituzione delle somme indicate nello statino paga di settembre 2002. 1.1. All'istanza di accesso del ricorrente l'azienda forniva riscontro con una nota del 17 febbraio in cui veniva chiarito che il debito da restituire si identificava con le somme erogate a titolo di indennità di struttura complessa negli anni 1999/2002; la nota recava poi una tabella che indicava per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 il complessivo ammontare delle somme indebitamente corrisposte da restituire. 1.3. Veniva quindi proposto il ricorso in esame con cui il ricorrente, nel presupposto che l'amministrazione non ha fornito copia dei documenti da lui richiesti il 17 gennaio 2003 chiede che il Tribunale ne ordini all'amministrazione l'esibizione. 2. L'amministrazione non si è costituita in giudizio. Essa ha però trasmesso una documentazione in cui sostiene che tutti i documenti relativi alla controversia con il ricorrente sono stati a quest'ultimo forniti in copia, circostanza comunicata anche al ricorrente con nota del 13 maggio 2003 (pure depositata).
3. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. Ed infatti la nota del 13 maggio 2003 - con cui l'azienda ha dato tardivamente puntuale riscontro all'istanza di accesso, sostanzialmente negandolo nel presupposto che tutta la documentazione disponibile relativa alla controversia con il ricorrente già gli era stata fornita, avendo essa formalizzato la decisione di recuperare le somme indebitamente corrisposte e quantificato il debito relativo direttamente nelle buste paga mensili - equivale a un deposito in giudizio dei documenti ai quali l'accesso era stato negato (che, secondo la giurisprudenza, determina la cessazione della materia del contendere: T.A.R. Lombardia sez. Brescia, 30 maggio 1995, n. 534).
4. Per quanto riguarda le spese di giudizio ritiene il Collegio di porle a carico della a.s.l. intimata: questa infatti si resa inadempiente ai suoi obblighi in quanto avrebbe dovuto tempestivamente, cioè nei trenta giorni previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicare al ricorrente - la cui istanza di accesso aveva ad oggetto documenti di cui era ragionevole supporre l'esistenza (come i conteggi analitici del suo debito ovvero gli atti deliberativi coi quali si era formalizzato di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte) - che non esistevano altri atti inerenti alla controversia che non fossero in suo possesso; l'amministrazione ha infatti l'obbligo di dare riscontro alle istanze di accesso anche quando esse non possano essere soddisfatte.
P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l'azienda sanitaria locale Caserta 2 al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi mille euro, oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli il 15 maggio 2003. Carlo d'Alessandro, Presidente Davide Soricelli, Primo Referendario estensore