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TAR MARCHE - (sulla legittimazione da parte di associazioni non riconosciute -Federfarma Marche- a che gli Enti pubblici, aventi sede nel territorio della stessa Regione, rispettino la normativa che disciplina l’assistenza farmaceutica e la dispensazione dei farmaci; sulla distribuzione diretta dei medicinali)
N. 0051 ANNO 2003
REG. DEC. N.77 Reg. Ric. ANNO 2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE
ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell’art.3, co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205; sul ricorso n.77 del 2003 proposto dalla FEDERFARMA - ASSOCIAZIONE dei TITOLARI di FARMACIA della PROVINCIA di MACERATA e dai sigg.ri PALONI Rossella e VERGARI Giovanni rappresentati e difesi da dagli avv.ti Emanuele Mori e Germano Nicolini, con domicilio eletto in Ancona, Via Menicucci, 3 presso lo studio del-l’avv. Larici Massimo; contro l’AZIENDA SANITARIA n.9 di MACERATA, in persona del Commissario straordinario, rappresentata e difesa dall’avv. Ranieri Felici ed elettivamente domiciliata in Ancona, Piazza Cavour n.29, presso la Segreteria del T.A.R.; e nei confronti - dell’ORDINE dei FARMACISTI della PROVINCIA di MACERATA, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio; - dell’ORDINE dei MEDICI della PROVINCIA di MACERATA, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio; per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della deliberazione del Commissario straordinario Azienda U.S.L. n.9 di Macerata n.141 in data 16 ottobre 2002, d’approvazione del progetto “relativo alla distribuzione dei farmaci di cui all’allegato 2 del decreto 22.12.2000 ed assistiti residenti nei Comuni decentrati rispetto alle strutture ospedaliere di Macerata e Tolentino”, nonchè di ogni atto e provvedimento presupposto, antecedente, successivo, comunque connessi al provvedimento impugnato; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.U.S.L. n.9; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2003, il Consigliere Giancarlo Giambartolomei; Uditi, altresì, l’avv. Emanuele Mori e l’avv. Germano Nicolini per la parte ricorrente e l’avv. Ranieri Felici per l’A.U.S.L. n.9 intimata; Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria; Ritenuto che sussistono i presupposti per decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, in conformità di quanto previsto dall’art.3, co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205; Sentite sul punto le parti costituite; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- I nominati in epigrafe, con ricorso notificato il 31 dicembre 2002, hanno impugnato la deliberazione 16 ottobre 2002 n.141, con la quale il Commissario straordinario della AUSL n.9 di Macerata ha approvato il progetto relativo alla distribuzione dei farmaci di cui all’allegato 2 del decreto 22 dicembre 2000 (ex nota 37) ad assistiti residenti nei Comuni decentrati rispetto alle strutture ospedaliere di Macerata e Tolentino. Con un unico articolato motivo hanno dedotto le censure di violazione di legge (sotto più profili) e d’eccesso di potere (sotto più profili). La AULS n.9 di Macerata si è costituita ed ha prodotto memoria. 2.- Non è condivisibile l’eccezione, dedotta in memoria dalla AUSL n.9, di difetto di legittimazione attiva della Federfarma in quanto associazione non riconosciuta e priva di qualsiasi potere istituzionale in materia di farmacia. In forza dello statuto (art.4 lett.c) della Federfarma Marche, scopo dell’associazione è “in generale, (quello) di tutelare in sede regionale gli interessi tecnici, professionali, sindacali ed economici dei titolari di farmacia”. L’interesse fatto valere dalla Federfarma Marche è individuabile in quello che gli Enti pubblici aventi sede nel territorio della Regione Marche rispettino la normativa che disciplina l’assistenza farmaceutica e la dispensazione dei farmaci; detto interesse riguarda l’intera categoria dei titolari di farmacia considerata nel suo insieme, sicchè è indubbio che detta associazione sindacale, il cui fine istituzionale è la tutela dei farmacisti iscritti, è titolare di un interesse legittimo, vulnerato dall’impugnato provvedimento (cfr. TAR Marche, 8 febbraio 1996, n.50). 3.- Nel merito il ricorso è fondato. 3.1.- L’art.28 della L. 23 dicembre 1978, n.833 dispone che:”L’unità sanitaria locale eroga l’assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate..”. Per l’art.122 del TULS (RD 27 luglio 1934 n.1265) la vendita al pubblico dei medicinali è permessa unicamente ai farmacisti e deve avvenire all’interno della farmacia. Un’eccezione al principio d’esclusività in capo alle farmacie nella erogazione del relativo servizio è costituita dalla “facoltà” attribuita alle regioni ed alle province autonome dall’art.8 del D.L. 18 settembre 2001, n.347 (convertito con legge 16 novembre 2001 n.405) di adottare provvedimenti amministrativi al fine di: - “assicurare l’erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale” (art.8, lett.b); - “disporre al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale" (art.8, lett.c); - “stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale (art.8, lett.a). Mediante la stipula “d’accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate pubbliche e private” l’art.8 lett.a) permette alle medesime farmacie effettuare la distribuzione di cui ai successivi punti b) e c), sostituendosi, quindi alla struttura aziendali del servizio sanitario nazionale. In attuazione della facoltà conferitale dall'art.8 cit., con deliberazione 29 gennaio 2002 n.149 “Atto di indirizzo alle Aziende sanitarie, INRCA per la riqualificazione della spesa farmaceutica - Allegato A”, la Giunta Regionale delle Marche ha provveduto a disporre che le Aziende sanitarie possano: a)- assicurare l’erogazione diretta di farmaci, per un mese di terapia, ai soli pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata (n.6 dell’all.A alla delibera G.R. Marche 149/02, attuativo dell’art.8, lett.b); b)- assicurare l’erogazione diretta dei farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo e per il periodo immediatamente successivo alla dimissione ospedaliera, ai pazienti dimessi dall’ospedale ed all'atto della dimissione, specificando che per ciclo terapeutico completo debba intendersi il periodo di trattamento compreso tra la dimissione “il termine previsto per la terapia od il successivo controllo medico” (n.7 dell’all.A alla delibera G.R. Marche 149/02, attuativo dell’art.8, lett.c). Nell’approvare le linee guida per il contenimento e la razionalizzazione della spesa farmaceutica, come è dato leggere nell’atto istruttorio allegato alla delibera n.149 del 2002, la Giunta regionale aveva presente il D.M. 22 dicembre 2000, emanato antecedentemente all’art. 8 del D.L. n.347 del 2001 ma che sarebbe entrato in vigore il 24 febbraio 2002. Il decreto, all’allegato 2, prevede la “possibilità di distribuzione diretta (dei farmaci) anche da parte delle strutture pubbliche”, adottando il generico ma già significativo criterio della necessità di un” periodico ricorso alla struttura” per la “la complessità clinica e gestionale della patologia trattata”. Subordina, in ogni caso, la distribuzione diretta alla individuazione (e dunque ad un provvedimento d’individuazione) da parte delle Regioni di “centri specializzati” che facciano capo alle Università od alle Azienda sanitarie. Il successivo D.L. n.347 del 2001 ha dato un preciso contenuto al regime parzialmente derogatorio dell’esclusività di cui all’art.122 del TULS (RD 27 luglio 1934 n.1265), ulteriormente definito e circoscritto a livello regionale, dalla delibera n.141 del 2002. La deliberazione commissariale impugnata 16 ottobre 2002 n.141, nel solo richiamo all’allegato 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, ha disposto un progetto di distribuzione diretta dei farmaci da parte delle Aziende sanitarie a prescindere da ogni riferimento alle ipotesi contemplate dalla deliberazione regionale 29 gennaio 2002 n.149 “ad assistiti residenti nei Comuni più decentrati rispetto alle strutture ospedaliere di Macerata e Tolentino”. Non è negato od impedito alla struttura pubblica AUSL di dettare e darsi regole per meglio organizzare la “distribuzione diretta” dei medicinali i cui principi attivi sono indicati nell’allegato 2 al D.M. 22 dicembre 2000, purché detta regolamentazione sia, inconfondibilmente, riferita alle sole ipotesi di cui ai n.6 e 7 dell’all.A alla delibera GR Marche 149/02 (attuativi dell’art.8, lett.b e c). Fondata, pertanto, è la censura di violazione delle norme interne (del. G.R. Marche 29 gennaio 2002 n.149). 4.- Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammi-nistrativa. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2003, con l’intervento dei Magistrati: Dott. Bruno Amoroso - Presidente Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere, est. Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno -3 MAR. 2003 Ancona, -3 MAR. 2003
REG. DEC. N.77 Reg. Ric. ANNO 2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE
ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell’art.3, co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205; sul ricorso n.77 del 2003 proposto dalla FEDERFARMA - ASSOCIAZIONE dei TITOLARI di FARMACIA della PROVINCIA di MACERATA e dai sigg.ri PALONI Rossella e VERGARI Giovanni rappresentati e difesi da dagli avv.ti Emanuele Mori e Germano Nicolini, con domicilio eletto in Ancona, Via Menicucci, 3 presso lo studio del-l’avv. Larici Massimo; contro l’AZIENDA SANITARIA n.9 di MACERATA, in persona del Commissario straordinario, rappresentata e difesa dall’avv. Ranieri Felici ed elettivamente domiciliata in Ancona, Piazza Cavour n.29, presso la Segreteria del T.A.R.; e nei confronti - dell’ORDINE dei FARMACISTI della PROVINCIA di MACERATA, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio; - dell’ORDINE dei MEDICI della PROVINCIA di MACERATA, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio; per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della deliberazione del Commissario straordinario Azienda U.S.L. n.9 di Macerata n.141 in data 16 ottobre 2002, d’approvazione del progetto “relativo alla distribuzione dei farmaci di cui all’allegato 2 del decreto 22.12.2000 ed assistiti residenti nei Comuni decentrati rispetto alle strutture ospedaliere di Macerata e Tolentino”, nonchè di ogni atto e provvedimento presupposto, antecedente, successivo, comunque connessi al provvedimento impugnato; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.U.S.L. n.9; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2003, il Consigliere Giancarlo Giambartolomei; Uditi, altresì, l’avv. Emanuele Mori e l’avv. Germano Nicolini per la parte ricorrente e l’avv. Ranieri Felici per l’A.U.S.L. n.9 intimata; Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria; Ritenuto che sussistono i presupposti per decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, in conformità di quanto previsto dall’art.3, co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205; Sentite sul punto le parti costituite; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- I nominati in epigrafe, con ricorso notificato il 31 dicembre 2002, hanno impugnato la deliberazione 16 ottobre 2002 n.141, con la quale il Commissario straordinario della AUSL n.9 di Macerata ha approvato il progetto relativo alla distribuzione dei farmaci di cui all’allegato 2 del decreto 22 dicembre 2000 (ex nota 37) ad assistiti residenti nei Comuni decentrati rispetto alle strutture ospedaliere di Macerata e Tolentino. Con un unico articolato motivo hanno dedotto le censure di violazione di legge (sotto più profili) e d’eccesso di potere (sotto più profili). La AULS n.9 di Macerata si è costituita ed ha prodotto memoria. 2.- Non è condivisibile l’eccezione, dedotta in memoria dalla AUSL n.9, di difetto di legittimazione attiva della Federfarma in quanto associazione non riconosciuta e priva di qualsiasi potere istituzionale in materia di farmacia. In forza dello statuto (art.4 lett.c) della Federfarma Marche, scopo dell’associazione è “in generale, (quello) di tutelare in sede regionale gli interessi tecnici, professionali, sindacali ed economici dei titolari di farmacia”. L’interesse fatto valere dalla Federfarma Marche è individuabile in quello che gli Enti pubblici aventi sede nel territorio della Regione Marche rispettino la normativa che disciplina l’assistenza farmaceutica e la dispensazione dei farmaci; detto interesse riguarda l’intera categoria dei titolari di farmacia considerata nel suo insieme, sicchè è indubbio che detta associazione sindacale, il cui fine istituzionale è la tutela dei farmacisti iscritti, è titolare di un interesse legittimo, vulnerato dall’impugnato provvedimento (cfr. TAR Marche, 8 febbraio 1996, n.50). 3.- Nel merito il ricorso è fondato. 3.1.- L’art.28 della L. 23 dicembre 1978, n.833 dispone che:”L’unità sanitaria locale eroga l’assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate..”. Per l’art.122 del TULS (RD 27 luglio 1934 n.1265) la vendita al pubblico dei medicinali è permessa unicamente ai farmacisti e deve avvenire all’interno della farmacia. Un’eccezione al principio d’esclusività in capo alle farmacie nella erogazione del relativo servizio è costituita dalla “facoltà” attribuita alle regioni ed alle province autonome dall’art.8 del D.L. 18 settembre 2001, n.347 (convertito con legge 16 novembre 2001 n.405) di adottare provvedimenti amministrativi al fine di: - “assicurare l’erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale” (art.8, lett.b); - “disporre al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale" (art.8, lett.c); - “stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale (art.8, lett.a). Mediante la stipula “d’accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate pubbliche e private” l’art.8 lett.a) permette alle medesime farmacie effettuare la distribuzione di cui ai successivi punti b) e c), sostituendosi, quindi alla struttura aziendali del servizio sanitario nazionale. In attuazione della facoltà conferitale dall'art.8 cit., con deliberazione 29 gennaio 2002 n.149 “Atto di indirizzo alle Aziende sanitarie, INRCA per la riqualificazione della spesa farmaceutica - Allegato A”, la Giunta Regionale delle Marche ha provveduto a disporre che le Aziende sanitarie possano: a)- assicurare l’erogazione diretta di farmaci, per un mese di terapia, ai soli pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata (n.6 dell’all.A alla delibera G.R. Marche 149/02, attuativo dell’art.8, lett.b); b)- assicurare l’erogazione diretta dei farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo e per il periodo immediatamente successivo alla dimissione ospedaliera, ai pazienti dimessi dall’ospedale ed all'atto della dimissione, specificando che per ciclo terapeutico completo debba intendersi il periodo di trattamento compreso tra la dimissione “il termine previsto per la terapia od il successivo controllo medico” (n.7 dell’all.A alla delibera G.R. Marche 149/02, attuativo dell’art.8, lett.c). Nell’approvare le linee guida per il contenimento e la razionalizzazione della spesa farmaceutica, come è dato leggere nell’atto istruttorio allegato alla delibera n.149 del 2002, la Giunta regionale aveva presente il D.M. 22 dicembre 2000, emanato antecedentemente all’art. 8 del D.L. n.347 del 2001 ma che sarebbe entrato in vigore il 24 febbraio 2002. Il decreto, all’allegato 2, prevede la “possibilità di distribuzione diretta (dei farmaci) anche da parte delle strutture pubbliche”, adottando il generico ma già significativo criterio della necessità di un” periodico ricorso alla struttura” per la “la complessità clinica e gestionale della patologia trattata”. Subordina, in ogni caso, la distribuzione diretta alla individuazione (e dunque ad un provvedimento d’individuazione) da parte delle Regioni di “centri specializzati” che facciano capo alle Università od alle Azienda sanitarie. Il successivo D.L. n.347 del 2001 ha dato un preciso contenuto al regime parzialmente derogatorio dell’esclusività di cui all’art.122 del TULS (RD 27 luglio 1934 n.1265), ulteriormente definito e circoscritto a livello regionale, dalla delibera n.141 del 2002. La deliberazione commissariale impugnata 16 ottobre 2002 n.141, nel solo richiamo all’allegato 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, ha disposto un progetto di distribuzione diretta dei farmaci da parte delle Aziende sanitarie a prescindere da ogni riferimento alle ipotesi contemplate dalla deliberazione regionale 29 gennaio 2002 n.149 “ad assistiti residenti nei Comuni più decentrati rispetto alle strutture ospedaliere di Macerata e Tolentino”. Non è negato od impedito alla struttura pubblica AUSL di dettare e darsi regole per meglio organizzare la “distribuzione diretta” dei medicinali i cui principi attivi sono indicati nell’allegato 2 al D.M. 22 dicembre 2000, purché detta regolamentazione sia, inconfondibilmente, riferita alle sole ipotesi di cui ai n.6 e 7 dell’all.A alla delibera GR Marche 149/02 (attuativi dell’art.8, lett.b e c). Fondata, pertanto, è la censura di violazione delle norme interne (del. G.R. Marche 29 gennaio 2002 n.149). 4.- Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammi-nistrativa. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2003, con l’intervento dei Magistrati: Dott. Bruno Amoroso - Presidente Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere, est. Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno -3 MAR. 2003 Ancona, -3 MAR. 2003