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TAR VENETO - (sul diritto ad una "adeguata guarigione" ;sulla richiesta di rimborso integrale,nei confronti della ASL , delle spese per prestazioni sanitarie sostenute in conseguenza di un incidente stradale, presso una casa di cura privata, nonché per l’acquisto di un macchinario denominato “parastep”)
Ric. n. 2624/02 Sent. n.3057/03
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione terza, costituito da: Umberto Zuballi - Presidente Claudio Rovis - Consigliere relatore Mauro Springolo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2624/02 di VETTORI GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Zocca e Andrea Mel, con elezione di domicilio presso quest’ultimo in Venezia-Mestre, Calle Due Portoni n. 6, come da mandato a margine del ricorso stesso; CONTRO - AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 “VICENZA”, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Cacciavillan e Laura Tedeschi, domiciliata presso la segreteria del TAR, in Venezia, ai sensi dell’art. 35 del RD n. 1054/24; - REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Romano Morra, Giorgia Vidotti e Enrico Specchio e domiciliata presso la sede dell’avvocatura regionale in Venezia, Dorsoduro n. 3901; PER l'annullamento, in parte qua, del provvedimento 2.10.2002 n. 44987 e per l’accertamento del diritto ad ottenere il rimborso integrale delle spese sostenute per le cure e per l’acquisto del macchinario protesico denominato “parastep”, con conseguente condanna dell’ASL al pagamento di quanto dovuto; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione dell’ASL n. 6 e della Regione Veneto; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, alla pubblica udienza del 29.4.2003 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - i procuratori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame, notificato anche alla Regione Veneto, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto – previo annullamento della deliberazione 2.10.2002 n. 44987 dell’ASL n. 6 di Vicenza nella parte in cui aveva respinto la richiesta di rimborso integrale, limitandolo al 50% delle sole spese di cura – ad ottenere il rimborso integrale, da parte dell’ASL n. 6, delle spese per prestazioni sanitarie sostenute in conseguenza di un incidente stradale (dal quale gli era derivato un trauma vertebromidollare T11 paraplegia ASIA/A) presso una casa di cura privata, nonché per l’acquisto di un macchinario denominato “parastep”. Secondo il ricorrente l’Amministrazione sanitaria non ha, nella fattispecie - ove si controverte di diritto alla salute -, alcuna potestà discrezionale di limitare il rimborso ad una parte soltanto delle spese sostenute, essendo prevalente, rispetto ad ogni altro contrapposto interesse dell’Amministrazione stessa, il proprio diritto ad una “adeguata guarigione”. Resisteva in giudizio l’intimata ASL n. 6 opponendo l’infondatezza del ricorso, del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione: osservava, in particolare, che il diritto alla salute, ancorché sia un diritto fondamentale dell’individuo, non può trovare tutela oltre i limiti specificamente indicati dalla legge. Resisteva in giudizio anche la Regione Veneto la quale eccepiva, in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del Tribunale adito, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza del proposto gravame. La causa è passata in decisione all’udienza del 29.4.2003.
DIRITTO
1.- Va anzitutto affermata la giurisdizione di questo Tribunale a dirimere la controversia in esame. La pretesa del ricorrente, invero, ancorché rivesta il carattere del diritto soggettivo perfetto - essa si riconduce, infatti, al rapporto giuridico configurato dalla disciplina dei ricoveri effettuati in istituti di cura non convenzionati in presenza di oggettive esigenze diagnostico-terapeutiche che non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modi o tempi adeguati nei luoghi di cura convenzionati: rapporto giuridico, questo, nel cui contesto rileva in via primaria e caratterizzante il diritto fondamentale alla salute, che è appunto diritto soggettivo perfetto -, rientra nella previsione normativa contenuta nell’art. 33, I e II comma, lett. e), come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/00, alla stregua di cui “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi,….in particolare, quelle…..riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale…., con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati…”. Orbene, atteso che l’Azienda sanitaria locale - parte in causa nei cui confronti è stata formulata la domanda di rimborso - non è certamente un soggetto privato, ne segue che correttamente la controversia è stata radicata davanti all’intestato Tribunale (cfr. TAR Veneto, III, sent. n. 2274/03). 2.- In via preliminare va, invece, accolta l’istanza di estromissione dal giudizio della Regione Veneto: tale ente, infatti, è privo di legittimazione passiva in causa, in quanto nessuna contestazione e/o richiesta viene rivolta nei suoi confronti. 3.- Nel merito, il ricorso è fondato. Già s’è detto (sopra, sub 1.-) che il diritto alla salute è un diritto soggettivo perfetto e, come tale, insuscettibile di essere compresso dall’autorità amministrativa attraverso propri atti - che, ove sussistenti, devono essere disapplicati - ogni qual volta venga dedotta la necessità di cure tempestive, non ottenibili presso la struttura pubblica, il cui mancato approccio sia tale da comportare, per l’assistito, pericolo di vita, di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione (giurisprudenza pacifica: cfr., da ultimo, Cass. SS.U.. 28.10.1998 n. 10737; civ. sez. lav. 3.12.2001 n. 15261; CdS, V, 11.10.2002 n. 5507). Ricorrendo tali presupposti, dunque, il diritto alla salute costituisce un diritto primario e fondamentale dell’individuo che impone piena ed esaustiva tutela (cfr. Corte cost. 26.9-16-10 1990 n. 455; Cass. SS.UU. 29.12.1990 n. 12218): conseguentemente, sia la norma contenuta nell’art. 8 septies del DLgs 30.12.1992 n. 502, introdotto dal DLgs 19.6.1999 n. 229 e poi modificato dall’art. 8 del DLgs 28.7.2000 n. 254 (che stabilisce il limite del concorso finanziario delle Regioni nelle spese sostenute dal cittadino per l’assistenza indiretta nella misura non superiore al 50% delle corrispondenti tariffe regionali per le strutture pubbliche), sia la norma contenuta nell’art. 1 della conforme DGRV 30.9.2002 n. 2734 (che determina il concorso finanziario regionale per le spese fruite in regime di assistenza indiretta nella misura del 50%) debbono essere interpretate, al fine di evitare dubbi di incostituzionalità (della sola norma legislativa, ovviamente, essendo la determinazione amministrativa suscettibile di disapplicazione), nel senso che valgono per casistiche diverse da quelle che coinvolgono il pericolo di vita, o di aggravamento della malattia, o di non adeguata guarigione dell’assistito. Di ciò, peraltro, è convinta la stessa Amministrazione sanitaria resistente se è vero, come è vero, che afferma espressamente (cfr. la memoria 20.2.2003 della stessa, penultima pagina, terzo alinea) che “in base al consolidato orientamento del Giudice di legittimità in questa materia la tutela più ampia e incondizionata del diritto soggettivo primario alla salute può essere infatti invocata unicamente laddove si faccia questione della richiesta di rimborso relativo a prestazioni indifferibili in ragione del rischio di vita del paziente o del pericolo di aggravamento della sua malattia…”, ancorché, per un probabile lapus calami, ometta poi di individuare – in contrasto con la puntuale indicazione contenuta nella giurisprudenza citata ed allegata dall’Amministrazione stessa a conferma dell’assunto (cfr. Cass. SS.UU. n. 9477/97 e n. 10.737/98) -, tra le “prestazioni indifferibili” insuscettibili di qualsivoglia limitazione, quelle preordinate ad una “adeguata guarigione”. Orbene, il trattamento sanitario a cui il ricorrente s’è sottoposto era l’unico in grado di offrirgli una ragionevole speranza, poi tradottasi in realtà, di ottenere una sia pur tenue capacità deambulatoria, e tale trattamento, oltre a dover essere effettuato in tempi brevi, non era e non è svolto da alcuna struttura sanitaria, pubblica, convenzionata o privata, diversa da quella a cui il ricorrente stesso s’era rivolto (cfr. la documentazione del ricorrente versata in atti). Tale circostanza, per vero, non è contestata dall’Azienda sanitaria, la quale, peraltro, ha nemmeno contestato che il “parastep” successivamente acquistato rappresentasse un ausilio indispensabile per raggiungere i risultati effettivamente conseguiti: così come, altresì, non ha pure contestato le spese sostenute dal ricorrente sia per le cure, sia per il macchinario protesico (che sono, comunque, documentalmente provate). Quanto al diritto del ricorrente di ottenere il rimborso della spesa per l’acquisto di tale attrezzo, esso trae giustificazione e fondamento da una parte dalla circostanza che il predetto strumento è stato ritenuto necessario ai fini riabilitativi e, quindi, ai fini di un’adeguata guarigione dalla stessa ASL n. 6 (cfr. la prescrizione del dirigente responsabile dell’unità operativa di medicina fisica e riabilitazione dell’ASL: doc 41 del ricorrente) e, dall’altra, dalla consistenza, dall’estensione e dall’esaustività della tutela del diritto alla salute che, ricorrendo i richiamati presupposti, non consente interferenze con potestà amministrative discrezionali. 4.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va accolto nei confronti dell’ASL n. 6, previa estromissione dal giudizio della Regione Veneto. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, previa estromissione dal giudizio della Regione Veneto, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnato atto dell’ASL, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere l’integrale rimborso delle spese sostenute per le cure sanitarie e per l’acquisto dell’apparecchio protesico denominato “parastep” e, conseguentemente, condanna l’ASL n. 6 di Vicenza a rimborsare al ricorrente l’importo, qualora non ancora corrisposto, di € 13.925, 75 già riconosciuto dall’ASL stessa con provvedimento 2.10.2002 n. 44987, l’importo di € 31.672,28 pari alla metà delle spese sostenute per le cure e non riconosciute e, infine, l’importo di € 16.225, 95 per l’acquisto del “parastep”: il tutto con gli interessi legali dalla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio al saldo. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 29.4.2003.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione terza, costituito da: Umberto Zuballi - Presidente Claudio Rovis - Consigliere relatore Mauro Springolo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2624/02 di VETTORI GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Zocca e Andrea Mel, con elezione di domicilio presso quest’ultimo in Venezia-Mestre, Calle Due Portoni n. 6, come da mandato a margine del ricorso stesso; CONTRO - AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 “VICENZA”, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Cacciavillan e Laura Tedeschi, domiciliata presso la segreteria del TAR, in Venezia, ai sensi dell’art. 35 del RD n. 1054/24; - REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Romano Morra, Giorgia Vidotti e Enrico Specchio e domiciliata presso la sede dell’avvocatura regionale in Venezia, Dorsoduro n. 3901; PER l'annullamento, in parte qua, del provvedimento 2.10.2002 n. 44987 e per l’accertamento del diritto ad ottenere il rimborso integrale delle spese sostenute per le cure e per l’acquisto del macchinario protesico denominato “parastep”, con conseguente condanna dell’ASL al pagamento di quanto dovuto; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione dell’ASL n. 6 e della Regione Veneto; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, alla pubblica udienza del 29.4.2003 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - i procuratori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame, notificato anche alla Regione Veneto, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto – previo annullamento della deliberazione 2.10.2002 n. 44987 dell’ASL n. 6 di Vicenza nella parte in cui aveva respinto la richiesta di rimborso integrale, limitandolo al 50% delle sole spese di cura – ad ottenere il rimborso integrale, da parte dell’ASL n. 6, delle spese per prestazioni sanitarie sostenute in conseguenza di un incidente stradale (dal quale gli era derivato un trauma vertebromidollare T11 paraplegia ASIA/A) presso una casa di cura privata, nonché per l’acquisto di un macchinario denominato “parastep”. Secondo il ricorrente l’Amministrazione sanitaria non ha, nella fattispecie - ove si controverte di diritto alla salute -, alcuna potestà discrezionale di limitare il rimborso ad una parte soltanto delle spese sostenute, essendo prevalente, rispetto ad ogni altro contrapposto interesse dell’Amministrazione stessa, il proprio diritto ad una “adeguata guarigione”. Resisteva in giudizio l’intimata ASL n. 6 opponendo l’infondatezza del ricorso, del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione: osservava, in particolare, che il diritto alla salute, ancorché sia un diritto fondamentale dell’individuo, non può trovare tutela oltre i limiti specificamente indicati dalla legge. Resisteva in giudizio anche la Regione Veneto la quale eccepiva, in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del Tribunale adito, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza del proposto gravame. La causa è passata in decisione all’udienza del 29.4.2003.
DIRITTO
1.- Va anzitutto affermata la giurisdizione di questo Tribunale a dirimere la controversia in esame. La pretesa del ricorrente, invero, ancorché rivesta il carattere del diritto soggettivo perfetto - essa si riconduce, infatti, al rapporto giuridico configurato dalla disciplina dei ricoveri effettuati in istituti di cura non convenzionati in presenza di oggettive esigenze diagnostico-terapeutiche che non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modi o tempi adeguati nei luoghi di cura convenzionati: rapporto giuridico, questo, nel cui contesto rileva in via primaria e caratterizzante il diritto fondamentale alla salute, che è appunto diritto soggettivo perfetto -, rientra nella previsione normativa contenuta nell’art. 33, I e II comma, lett. e), come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/00, alla stregua di cui “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi,….in particolare, quelle…..riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale…., con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati…”. Orbene, atteso che l’Azienda sanitaria locale - parte in causa nei cui confronti è stata formulata la domanda di rimborso - non è certamente un soggetto privato, ne segue che correttamente la controversia è stata radicata davanti all’intestato Tribunale (cfr. TAR Veneto, III, sent. n. 2274/03). 2.- In via preliminare va, invece, accolta l’istanza di estromissione dal giudizio della Regione Veneto: tale ente, infatti, è privo di legittimazione passiva in causa, in quanto nessuna contestazione e/o richiesta viene rivolta nei suoi confronti. 3.- Nel merito, il ricorso è fondato. Già s’è detto (sopra, sub 1.-) che il diritto alla salute è un diritto soggettivo perfetto e, come tale, insuscettibile di essere compresso dall’autorità amministrativa attraverso propri atti - che, ove sussistenti, devono essere disapplicati - ogni qual volta venga dedotta la necessità di cure tempestive, non ottenibili presso la struttura pubblica, il cui mancato approccio sia tale da comportare, per l’assistito, pericolo di vita, di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione (giurisprudenza pacifica: cfr., da ultimo, Cass. SS.U.. 28.10.1998 n. 10737; civ. sez. lav. 3.12.2001 n. 15261; CdS, V, 11.10.2002 n. 5507). Ricorrendo tali presupposti, dunque, il diritto alla salute costituisce un diritto primario e fondamentale dell’individuo che impone piena ed esaustiva tutela (cfr. Corte cost. 26.9-16-10 1990 n. 455; Cass. SS.UU. 29.12.1990 n. 12218): conseguentemente, sia la norma contenuta nell’art. 8 septies del DLgs 30.12.1992 n. 502, introdotto dal DLgs 19.6.1999 n. 229 e poi modificato dall’art. 8 del DLgs 28.7.2000 n. 254 (che stabilisce il limite del concorso finanziario delle Regioni nelle spese sostenute dal cittadino per l’assistenza indiretta nella misura non superiore al 50% delle corrispondenti tariffe regionali per le strutture pubbliche), sia la norma contenuta nell’art. 1 della conforme DGRV 30.9.2002 n. 2734 (che determina il concorso finanziario regionale per le spese fruite in regime di assistenza indiretta nella misura del 50%) debbono essere interpretate, al fine di evitare dubbi di incostituzionalità (della sola norma legislativa, ovviamente, essendo la determinazione amministrativa suscettibile di disapplicazione), nel senso che valgono per casistiche diverse da quelle che coinvolgono il pericolo di vita, o di aggravamento della malattia, o di non adeguata guarigione dell’assistito. Di ciò, peraltro, è convinta la stessa Amministrazione sanitaria resistente se è vero, come è vero, che afferma espressamente (cfr. la memoria 20.2.2003 della stessa, penultima pagina, terzo alinea) che “in base al consolidato orientamento del Giudice di legittimità in questa materia la tutela più ampia e incondizionata del diritto soggettivo primario alla salute può essere infatti invocata unicamente laddove si faccia questione della richiesta di rimborso relativo a prestazioni indifferibili in ragione del rischio di vita del paziente o del pericolo di aggravamento della sua malattia…”, ancorché, per un probabile lapus calami, ometta poi di individuare – in contrasto con la puntuale indicazione contenuta nella giurisprudenza citata ed allegata dall’Amministrazione stessa a conferma dell’assunto (cfr. Cass. SS.UU. n. 9477/97 e n. 10.737/98) -, tra le “prestazioni indifferibili” insuscettibili di qualsivoglia limitazione, quelle preordinate ad una “adeguata guarigione”. Orbene, il trattamento sanitario a cui il ricorrente s’è sottoposto era l’unico in grado di offrirgli una ragionevole speranza, poi tradottasi in realtà, di ottenere una sia pur tenue capacità deambulatoria, e tale trattamento, oltre a dover essere effettuato in tempi brevi, non era e non è svolto da alcuna struttura sanitaria, pubblica, convenzionata o privata, diversa da quella a cui il ricorrente stesso s’era rivolto (cfr. la documentazione del ricorrente versata in atti). Tale circostanza, per vero, non è contestata dall’Azienda sanitaria, la quale, peraltro, ha nemmeno contestato che il “parastep” successivamente acquistato rappresentasse un ausilio indispensabile per raggiungere i risultati effettivamente conseguiti: così come, altresì, non ha pure contestato le spese sostenute dal ricorrente sia per le cure, sia per il macchinario protesico (che sono, comunque, documentalmente provate). Quanto al diritto del ricorrente di ottenere il rimborso della spesa per l’acquisto di tale attrezzo, esso trae giustificazione e fondamento da una parte dalla circostanza che il predetto strumento è stato ritenuto necessario ai fini riabilitativi e, quindi, ai fini di un’adeguata guarigione dalla stessa ASL n. 6 (cfr. la prescrizione del dirigente responsabile dell’unità operativa di medicina fisica e riabilitazione dell’ASL: doc 41 del ricorrente) e, dall’altra, dalla consistenza, dall’estensione e dall’esaustività della tutela del diritto alla salute che, ricorrendo i richiamati presupposti, non consente interferenze con potestà amministrative discrezionali. 4.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va accolto nei confronti dell’ASL n. 6, previa estromissione dal giudizio della Regione Veneto. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, previa estromissione dal giudizio della Regione Veneto, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnato atto dell’ASL, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere l’integrale rimborso delle spese sostenute per le cure sanitarie e per l’acquisto dell’apparecchio protesico denominato “parastep” e, conseguentemente, condanna l’ASL n. 6 di Vicenza a rimborsare al ricorrente l’importo, qualora non ancora corrisposto, di € 13.925, 75 già riconosciuto dall’ASL stessa con provvedimento 2.10.2002 n. 44987, l’importo di € 31.672,28 pari alla metà delle spese sostenute per le cure e non riconosciute e, infine, l’importo di € 16.225, 95 per l’acquisto del “parastep”: il tutto con gli interessi legali dalla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio al saldo. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 29.4.2003.