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TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - (sulla giurisdizione del G.O. nel caso di controversie relative alle gare di appalto per l'aggiudicazione di forniture di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, indette dalle Aziende sanitarie locali)
Sentenza 28 giugno 2003 n. 483
– omissis..... per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1086 del 6.8.2002 di affidamento alla controinteressata del 2° lotto della gara a procedura negoziata relativa al servizio di accompagnamento dei pazienti in trattamento emodialitico; della deliberazione del Direttore generale n. 246 del 16.4.2002 di indizione della gara a procedura ristretta e, successivamente, a procedura negoziata senza preliminare bando di gara; FATTO
Il raggruppamento ricorrente espone che è stata indetta gara mediante procedura ristretta accelerata, totalmente aggiudicata ad altra impresa, con eccezione del 2° lotto, per cui non sono pervenute offerte. Dopo un ulteriore vano tentativo di aggiudicazione a procedura negoziata senza bando il servizio, a seguito di nuovo esperimento di trattativa privata, è stato affidato alla controinteressata. I provvedimenti impugnati sono illegittimi per: violazione della L.R. 5.8.1996 n. 27 ed eccesso di potere per travisamento, illogicità e contraddittorietà nell’assunto che il servizio in questione, implicando il trasporto degli ammalati al rispettivo centro di emodialisi con appositi mezzi sia da qualificarsi come servizio di noleggio con conducente, per cui la controinteressata era sprovvista dei requisiti necessari (autorizzazione comunale, iscrizione dei conducenti dei veicoli presso la C.C.I.A.A., contrassegno ecc.) con conseguente violazione dell’art. 6 del bando in ordine all’adeguatezza al servizio dei mezzi e del personale impiegato ed obbligo di esclusione della stessa dalla gara. eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto l’iter logico attraverso cui sarebbe stato assegnato il punteggio alla ricorrente e alla controinteressata, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico non sarebbe comprensibile, in mancanza di idonea motivazione. violazione dell’art. 6 del D. Lgs. n. 157/85 e s.m.i. e dell’art. 17 della L. n. 68/99 sotto il profilo che non sarebbero stati specificati i motivi del ricorso per la prima volta, dopo l’esperimento della procedura ristretta, alla trattativa privata, né sarebbe stato adottato un provvedimento formale di indizione della seconda trattativa, per cui è causa, ed inoltre perché nel bando non sarebbero state inserite le disposizioni legislative, che stabiliscono l’obbligo di dichiarare se, fra i dipendenti, vi siano degli invalidi né si sarebbe dato luogo a verifica dell’anomalia delle offerte. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, eccependo preliminarmente: l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della lettera d’invito alla contestata trattativa e delle norme di partecipazione alla gara e del capitolato speciale, onde sarebbe precluso l’esame nel merito delle censure che trovano origine in detti atti presupposti, che non richiedono né l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente né la specificazione dei soggetti invalidi da adibire al servizio stesso; l’inammissibilità del ricorso, nella parte in cui è diretto contro la deliberazione n. 246 del 16.4.2002, che ha indetto una gara alla quale il raggruppamento ricorrente, ancorché invitato, non ha partecipato, non presentando offerta. Ha quindi controdedotto nel merito ai motivi di gravame. Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato, controdeducendo
DIRITTO
E’ obbligo del Collegio esaminare innanzitutto le eccezioni preliminari della P.A. La seconda di esse va condivisa. In primo luogo manca ogni interesse della parte ricorrente all’impugnazione della deliberazione n. 246 del 16.4.2002, che indice una gara pubblica, al di sopra della soglia comunitaria, mediante procedura ristretta accelerata, cui essa non ha partecipato mediante la presentazione di un’offerta, onde per tale parte il ricorso è da ritenersi inammissibile. Va peraltro rilevato d’ufficio che sia la prima eccezione sia tutti i motivi di ricorso nel merito sono invece relativi alla seconda trattativa privata, indetta per l’aggiudicazione del servizio relativo al lotto n. 2, argomento principale di controversia in questa sede. Al riguardo deve essere posto in evidenza che l’importo occorrente per tale ulteriore procedimento di scelta del contraente, resosi necessario per la constatata mancanza di offerte relative al predetto 2° lotto del servizio da appaltare, è, a differenza dei precedenti, inferiore alla soglia comunitaria, dal momento che, essendo deceduti alcuni dei soggetti da assistere, si è ridotto il costo complessivo della trattativa. Dev’essere quindi in proposito ricordato che, come già rilevato da questo Tribunale amministrativo (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia 22.4.2003 n. 159) che, a norma dell’art. 3, 1° comma ter del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, le Aziende sanitarie, soggetti dotati di autonomia imprenditoriale ai sensi del precedente comma 1 bis, agiscono mediante atti di diritto privato e i loro contratti di fornitura di beni e, come nella specie, di servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono appaltati o contrattati direttamente secondo norme di diritto privato, onde le relative controversie sfuggono alla giurisdizione del giudice amministrativo. Non rileva al riguardo l’adozione di una procedura pubblicistica, com’è quella dell’art. 13, 2° comma, del D.P.G.R. 23.6.1998 n. 032/Pres., contenente il regolamento regionale sui contratti delle Aziende sanitarie e dell’Agenzia regionale della sanità, dal momento che il procedimento adottato non cambia la natura dell’atto. Invero un imprenditore privato è libero di scegliersi il contraente mediante procedimenti tipici delle gare pubbliche, ma tale scelta avviene in base all’autonomia privata, che non può essere sindacata in sede di giurisdizione amministrativa, salvo che nei casi in cui sussiste la giurisdizione esclusiva. Nemmeno qui ricorre una qualsiasi di tali ipotesi. Vanno, infatti, escluse innanzitutto quella prevista dall’art. 33, 1° comma, del D. Lgs. 31.3.1998 n. 80, così come modificato dall’art. 7 della L. 20.7.2000 n. 205, che vi include le "controversie in materia di pubblici servizi", sulla base della natura di soggetto erogatore di pubblico servizio, fra cui quello di assistenza ai dializzati, dell’Azienda sanitaria. Invero in questa sede non si controverte dell’erogazione all’utenza del servizio predetto, ma della scelta del contraente che dovrà provvedervi. Neppure può giungersi a diversa conclusione sulla base delle norme che concernono proprio detti procedimenti di scelta. Invero sia l’art. 6, 1° comma, della L. n. 205/00, secondo cui appartengono alla giurisdizione esclusiva "tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, svolte da soggetti comunque tenuti nella scelta del contraente … all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale" che quella, prevista dall’art. 33, 2° comma, lett. d) del D. Lgs. n. 80/98, come modificata dall’art. 7, 1° comma, della ridetta L. n. 205/00, che conclude in modo pressoché identico quanto alla giurisdizione, riferita ai soli appalti attinenti a pubblici servizi, sono idonee a regolare la fattispecie. Invero non obbligano l’Azienda a un procedimento pubblico di scelta del contraente né le norme comunitarie, pacificamente inapplicabili al caso, né le norme nazionali regolanti la fattispecie, che sono costituite dalle disposizioni statali sopra menzionate, le quali per l’appunto escludono l’utilizzo di procedure siffatte. Per quanto concerne le norme regionali va tenuto presente che l’art. 38 della L.R. 19.12.1996 n. 49 dispone che "le Aziende provvedono ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute e alle locazioni ed ai servizi in genere mediante contratti secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale e da apposito regolamento regionale sui contratti". Il successivo art. 39 disciplina il contenuto di detto regolamento, che deve, fra l’altro, disciplinare le forme di gara e i criteri di aggiudicazione. Con D.P.G.R. 23.6.1998 n. 032/Pres. è stato infine adottato il regolamento regionale sui contratti delle Aziende sanitarie e dell’Agenzia regionale della sanità, prevedente l’utilizzo, allo scopo, di procedimenti a evidenza pubblica. Peraltro le conclusioni del Collegio in ordine alla giurisdizione non ne vengono modificate, essendo, a suo avviso, detto complesso normativo non più vigente. Al riguardo deve tenersi conto che, in materia di igiene e sanità, la Regione Friuli Venezia Giulia ha potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 5, punto 16, dello Statuto, onde le compete soltanto di porre in essere la disciplina attuativa delle norme di principio, riservate allo Stato. Nel caso sopravvengano nuove norme di principio nazionali, ai sensi dell’art. 10 della L. 10.2.1953 n. 62 ed ad una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. ex plurimis C. Cost. 11.7.1985 n. 214; 3.12.1987 n. 433; 25.5.1987 n. 192; 27.10.1988 n. 1000; 28.7.1993 n. 355) non ha più efficacia, trascorso il termine di 90 giorni, di cui alla norma predetta, la preesistente normativa regionale di dettaglio, cui si sostituisce quella statale sopravvenuta, sia, ovviamente, nelle sue disposizioni di principio che, in via dispositiva o suppletiva, e cioè fino all’introduzione di una nuova legislazione regionale conforme a detti principi, altresì in quelle di dettaglio (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia 17.4.1998 n. 587). La preesistente normativa di dettaglio deve perciò ritenersi abrogata fin dall’inutile decorso del termine anzidetto. E’ quanto è accaduto nel caso di specie, in cui gli artt. 38 e 39 della L.R. 19.12.1996 n. 49 e il regolamento attuativo sui contratti delle Aziende sanitarie, di cui al D.P.G.R. 23.6.1998 n. 032/Pres. si ponevano come disposizioni di dettaglio rispetto al testo originario del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 in subiecta materia. Peraltro, con l’art. 3, 1° comma, del D. Lgs. 19.6.1999 n. 229, sono stati aggiunti i commi 1 bis e 1 ter all’art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 che, come si è detto, attribuiscono alle predette Aziende, pur nel permanere della personalità giuridica pubblica, autonomia imprenditoriale e regolano la loro attività in base a norme di diritto privato, introducendo in tal modo principi indubbiamente nuovi nella materia. E’ quindi sopravvenuta una nuova normativa di principio e, con norma attuativa di dettaglio, il medesimo art. 3, 1° comma ter specifica che, fra i vari modi di esplicazione dell’autonomia imprenditoriale delle Aziende, vi è anche quello secondo cui "i contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato". Non avendo provveduto la Regione ad emanare proprie norme attuative dei principi appena ricordati, non adottando nemmeno le "disposizioni regionali" che l’art. 3, 1° comma bis del D. Lgs. n. 502/92 prevede come cornice normativa dell’"atto aziendale" che, ai sensi del seguente 1° comma ter, dovrà indicare le norme di diritto privato applicabili ai contratti delle Aziende sanitarie, ne consegue che detta ultima disposizione, nella parte in cui prevede che per i contratti sotto la soglia comunitaria esse agiscono direttamente senza seguire procedimenti a evidenza pubblica, si applica immediatamente dopo l’inutile scadenza del termine appena ricordato, con conseguente abrogazione del complesso normativo formato dagli artt. 38 e 39 della L.R. n. 49/96 e del regolamento attuativo. Non rileva agli effetti della giurisdizione il fatto che la scelta del contraente sia avvenuta secondo moduli pubblicistici, come si è sopra evidenziato, una volta che il soggetto appaltante sia equiparabile a un privato imprenditore. Conclusivamente pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui impugna la deliberazione n. 246 del 16.4.2002, attinente ad una procedura a evidenza pubblica, non utilmente conclusasi, che, per essere stata bandita per un importo superiore alla soglia comunitaria, appartiene, ove vi sia controversia, alla giurisdizione di questo giudice. Nella parte rimanente il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
p. q. m.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile ai sensi di cui in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 25 giugno 2003. f.to Vincenzo Sammarco - Presidente f.to Enzo Di Sciascio - Estensore f.to Eliana Nardon - Segretario Depositata nella segreteria del Tribunale il 28 giugno 2003
– omissis..... per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1086 del 6.8.2002 di affidamento alla controinteressata del 2° lotto della gara a procedura negoziata relativa al servizio di accompagnamento dei pazienti in trattamento emodialitico; della deliberazione del Direttore generale n. 246 del 16.4.2002 di indizione della gara a procedura ristretta e, successivamente, a procedura negoziata senza preliminare bando di gara; FATTO
Il raggruppamento ricorrente espone che è stata indetta gara mediante procedura ristretta accelerata, totalmente aggiudicata ad altra impresa, con eccezione del 2° lotto, per cui non sono pervenute offerte. Dopo un ulteriore vano tentativo di aggiudicazione a procedura negoziata senza bando il servizio, a seguito di nuovo esperimento di trattativa privata, è stato affidato alla controinteressata. I provvedimenti impugnati sono illegittimi per: violazione della L.R. 5.8.1996 n. 27 ed eccesso di potere per travisamento, illogicità e contraddittorietà nell’assunto che il servizio in questione, implicando il trasporto degli ammalati al rispettivo centro di emodialisi con appositi mezzi sia da qualificarsi come servizio di noleggio con conducente, per cui la controinteressata era sprovvista dei requisiti necessari (autorizzazione comunale, iscrizione dei conducenti dei veicoli presso la C.C.I.A.A., contrassegno ecc.) con conseguente violazione dell’art. 6 del bando in ordine all’adeguatezza al servizio dei mezzi e del personale impiegato ed obbligo di esclusione della stessa dalla gara. eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto l’iter logico attraverso cui sarebbe stato assegnato il punteggio alla ricorrente e alla controinteressata, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico non sarebbe comprensibile, in mancanza di idonea motivazione. violazione dell’art. 6 del D. Lgs. n. 157/85 e s.m.i. e dell’art. 17 della L. n. 68/99 sotto il profilo che non sarebbero stati specificati i motivi del ricorso per la prima volta, dopo l’esperimento della procedura ristretta, alla trattativa privata, né sarebbe stato adottato un provvedimento formale di indizione della seconda trattativa, per cui è causa, ed inoltre perché nel bando non sarebbero state inserite le disposizioni legislative, che stabiliscono l’obbligo di dichiarare se, fra i dipendenti, vi siano degli invalidi né si sarebbe dato luogo a verifica dell’anomalia delle offerte. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, eccependo preliminarmente: l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della lettera d’invito alla contestata trattativa e delle norme di partecipazione alla gara e del capitolato speciale, onde sarebbe precluso l’esame nel merito delle censure che trovano origine in detti atti presupposti, che non richiedono né l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente né la specificazione dei soggetti invalidi da adibire al servizio stesso; l’inammissibilità del ricorso, nella parte in cui è diretto contro la deliberazione n. 246 del 16.4.2002, che ha indetto una gara alla quale il raggruppamento ricorrente, ancorché invitato, non ha partecipato, non presentando offerta. Ha quindi controdedotto nel merito ai motivi di gravame. Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato, controdeducendo
DIRITTO
E’ obbligo del Collegio esaminare innanzitutto le eccezioni preliminari della P.A. La seconda di esse va condivisa. In primo luogo manca ogni interesse della parte ricorrente all’impugnazione della deliberazione n. 246 del 16.4.2002, che indice una gara pubblica, al di sopra della soglia comunitaria, mediante procedura ristretta accelerata, cui essa non ha partecipato mediante la presentazione di un’offerta, onde per tale parte il ricorso è da ritenersi inammissibile. Va peraltro rilevato d’ufficio che sia la prima eccezione sia tutti i motivi di ricorso nel merito sono invece relativi alla seconda trattativa privata, indetta per l’aggiudicazione del servizio relativo al lotto n. 2, argomento principale di controversia in questa sede. Al riguardo deve essere posto in evidenza che l’importo occorrente per tale ulteriore procedimento di scelta del contraente, resosi necessario per la constatata mancanza di offerte relative al predetto 2° lotto del servizio da appaltare, è, a differenza dei precedenti, inferiore alla soglia comunitaria, dal momento che, essendo deceduti alcuni dei soggetti da assistere, si è ridotto il costo complessivo della trattativa. Dev’essere quindi in proposito ricordato che, come già rilevato da questo Tribunale amministrativo (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia 22.4.2003 n. 159) che, a norma dell’art. 3, 1° comma ter del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, le Aziende sanitarie, soggetti dotati di autonomia imprenditoriale ai sensi del precedente comma 1 bis, agiscono mediante atti di diritto privato e i loro contratti di fornitura di beni e, come nella specie, di servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono appaltati o contrattati direttamente secondo norme di diritto privato, onde le relative controversie sfuggono alla giurisdizione del giudice amministrativo. Non rileva al riguardo l’adozione di una procedura pubblicistica, com’è quella dell’art. 13, 2° comma, del D.P.G.R. 23.6.1998 n. 032/Pres., contenente il regolamento regionale sui contratti delle Aziende sanitarie e dell’Agenzia regionale della sanità, dal momento che il procedimento adottato non cambia la natura dell’atto. Invero un imprenditore privato è libero di scegliersi il contraente mediante procedimenti tipici delle gare pubbliche, ma tale scelta avviene in base all’autonomia privata, che non può essere sindacata in sede di giurisdizione amministrativa, salvo che nei casi in cui sussiste la giurisdizione esclusiva. Nemmeno qui ricorre una qualsiasi di tali ipotesi. Vanno, infatti, escluse innanzitutto quella prevista dall’art. 33, 1° comma, del D. Lgs. 31.3.1998 n. 80, così come modificato dall’art. 7 della L. 20.7.2000 n. 205, che vi include le "controversie in materia di pubblici servizi", sulla base della natura di soggetto erogatore di pubblico servizio, fra cui quello di assistenza ai dializzati, dell’Azienda sanitaria. Invero in questa sede non si controverte dell’erogazione all’utenza del servizio predetto, ma della scelta del contraente che dovrà provvedervi. Neppure può giungersi a diversa conclusione sulla base delle norme che concernono proprio detti procedimenti di scelta. Invero sia l’art. 6, 1° comma, della L. n. 205/00, secondo cui appartengono alla giurisdizione esclusiva "tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, svolte da soggetti comunque tenuti nella scelta del contraente … all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale" che quella, prevista dall’art. 33, 2° comma, lett. d) del D. Lgs. n. 80/98, come modificata dall’art. 7, 1° comma, della ridetta L. n. 205/00, che conclude in modo pressoché identico quanto alla giurisdizione, riferita ai soli appalti attinenti a pubblici servizi, sono idonee a regolare la fattispecie. Invero non obbligano l’Azienda a un procedimento pubblico di scelta del contraente né le norme comunitarie, pacificamente inapplicabili al caso, né le norme nazionali regolanti la fattispecie, che sono costituite dalle disposizioni statali sopra menzionate, le quali per l’appunto escludono l’utilizzo di procedure siffatte. Per quanto concerne le norme regionali va tenuto presente che l’art. 38 della L.R. 19.12.1996 n. 49 dispone che "le Aziende provvedono ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute e alle locazioni ed ai servizi in genere mediante contratti secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale e da apposito regolamento regionale sui contratti". Il successivo art. 39 disciplina il contenuto di detto regolamento, che deve, fra l’altro, disciplinare le forme di gara e i criteri di aggiudicazione. Con D.P.G.R. 23.6.1998 n. 032/Pres. è stato infine adottato il regolamento regionale sui contratti delle Aziende sanitarie e dell’Agenzia regionale della sanità, prevedente l’utilizzo, allo scopo, di procedimenti a evidenza pubblica. Peraltro le conclusioni del Collegio in ordine alla giurisdizione non ne vengono modificate, essendo, a suo avviso, detto complesso normativo non più vigente. Al riguardo deve tenersi conto che, in materia di igiene e sanità, la Regione Friuli Venezia Giulia ha potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 5, punto 16, dello Statuto, onde le compete soltanto di porre in essere la disciplina attuativa delle norme di principio, riservate allo Stato. Nel caso sopravvengano nuove norme di principio nazionali, ai sensi dell’art. 10 della L. 10.2.1953 n. 62 ed ad una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. ex plurimis C. Cost. 11.7.1985 n. 214; 3.12.1987 n. 433; 25.5.1987 n. 192; 27.10.1988 n. 1000; 28.7.1993 n. 355) non ha più efficacia, trascorso il termine di 90 giorni, di cui alla norma predetta, la preesistente normativa regionale di dettaglio, cui si sostituisce quella statale sopravvenuta, sia, ovviamente, nelle sue disposizioni di principio che, in via dispositiva o suppletiva, e cioè fino all’introduzione di una nuova legislazione regionale conforme a detti principi, altresì in quelle di dettaglio (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia 17.4.1998 n. 587). La preesistente normativa di dettaglio deve perciò ritenersi abrogata fin dall’inutile decorso del termine anzidetto. E’ quanto è accaduto nel caso di specie, in cui gli artt. 38 e 39 della L.R. 19.12.1996 n. 49 e il regolamento attuativo sui contratti delle Aziende sanitarie, di cui al D.P.G.R. 23.6.1998 n. 032/Pres. si ponevano come disposizioni di dettaglio rispetto al testo originario del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 in subiecta materia. Peraltro, con l’art. 3, 1° comma, del D. Lgs. 19.6.1999 n. 229, sono stati aggiunti i commi 1 bis e 1 ter all’art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 che, come si è detto, attribuiscono alle predette Aziende, pur nel permanere della personalità giuridica pubblica, autonomia imprenditoriale e regolano la loro attività in base a norme di diritto privato, introducendo in tal modo principi indubbiamente nuovi nella materia. E’ quindi sopravvenuta una nuova normativa di principio e, con norma attuativa di dettaglio, il medesimo art. 3, 1° comma ter specifica che, fra i vari modi di esplicazione dell’autonomia imprenditoriale delle Aziende, vi è anche quello secondo cui "i contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato". Non avendo provveduto la Regione ad emanare proprie norme attuative dei principi appena ricordati, non adottando nemmeno le "disposizioni regionali" che l’art. 3, 1° comma bis del D. Lgs. n. 502/92 prevede come cornice normativa dell’"atto aziendale" che, ai sensi del seguente 1° comma ter, dovrà indicare le norme di diritto privato applicabili ai contratti delle Aziende sanitarie, ne consegue che detta ultima disposizione, nella parte in cui prevede che per i contratti sotto la soglia comunitaria esse agiscono direttamente senza seguire procedimenti a evidenza pubblica, si applica immediatamente dopo l’inutile scadenza del termine appena ricordato, con conseguente abrogazione del complesso normativo formato dagli artt. 38 e 39 della L.R. n. 49/96 e del regolamento attuativo. Non rileva agli effetti della giurisdizione il fatto che la scelta del contraente sia avvenuta secondo moduli pubblicistici, come si è sopra evidenziato, una volta che il soggetto appaltante sia equiparabile a un privato imprenditore. Conclusivamente pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui impugna la deliberazione n. 246 del 16.4.2002, attinente ad una procedura a evidenza pubblica, non utilmente conclusasi, che, per essere stata bandita per un importo superiore alla soglia comunitaria, appartiene, ove vi sia controversia, alla giurisdizione di questo giudice. Nella parte rimanente il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
p. q. m.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile ai sensi di cui in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 25 giugno 2003. f.to Vincenzo Sammarco - Presidente f.to Enzo Di Sciascio - Estensore f.to Eliana Nardon - Segretario Depositata nella segreteria del Tribunale il 28 giugno 2003