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CONSIGLIO di STATO - (sulla idoneita' all'esercizio delle mansioni di direttore generale pur se in presenza di dichiarata inidoneità all'esercizio di precedenti funzioni di dirigente amministrativo)
N.3925/2003
Reg. Dec. N. 10064 Reg. Ric. Anno 2000
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E sul ricorso in appello N.R.G. 10064/2000, proposto dal sig. TEDESCHI Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Barra e Franco Gaetano Scoca, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il secondo difensore, via G. Paisiello, n. 53/55; contro - la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Argenzio ed elettivamente domiciliata in Roma, via Poli, n. 29, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania; - A.S.L. Avellino 2, non costituita in giudizio: per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, V Sez., n. 3315 del 30 agosto 2000; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 4 marzo 2003 il Consigliere Bruno Mollica; udito altresì l'avv. F.G. Scoca per la parte appellante; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. Vincenzo Tedeschi - già dirigente di secondo livello dell'Azienda ospedaliera "Moscati" di Avellino, poi nominato direttore generale della A.S.L. Avellino 2 - impugna la sentenza del T.A.R. per la Campania specificata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso i provvedimenti (deliberazione di G.R. n. 10531 in data 18.12.1997 e D.P.G.R. 31.12.1997, n. 24327) concernenti la decadenza dalla carica di direttore generale della detta A.S.L. nonchè avverso gli atti connessi. L'istante, premesse alcune precisazioni in punto di fatto con riguardo all'esposizione contenuta in sentenza, deduce i seguenti motivi di gravame: Insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisori della controversia prospettata dalla parte e erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10, L. 7.8.1990, n. 241. Omessa pronuncia. Secondo l'appellante, sarebbe stata omessa, nella specie, la comunicazione di avvio del procedimento, non potendo essere attribuita tale funzione alla missiva del 23.6.1997; nè integrerebbero profili di partecipazione le note inoltrate dal Tedeschi in data 3.7.1997 ed 11.12.1997. Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dalla parte e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, commi 6, 9 ed 11 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche, dell'art. 18, commi 3, 6 e 7 del D.lgs. 3.11.1994, n. 32. Violazione dell'art. 2 u.c., D.P.C.M. 19 luglio 1995 dell'art. 2222 Cod. civ. . Eccesso di potere per difetto dei presupposti e per travisamento. Illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta. Difetto di motivazione e di istruttoria. Tra i requisiti per l'esercizio delle funzioni di direttore generale non sarebbe richiesta una speciale idoneità fisica (requisito che, in ogni caso, si assume sussistente); nè i motivi di salute potrebbero configurare i "gravi motivi" contemplati tra le cause di decadenza. Sulla competenza ad esprimere il giudizio in ordine alla idoneità del ricorrente, si deduce che essa spettava comunque all'Ospedale militare di Caserta, e non ad un organo interno della A.S.L., ferma restando l'inerenza del giudizio medesimo all'espletamento delle funzioni di dirigente amministrativo e non a quelle, successive, di direttore generale. Si insiste inoltre sulla carenza di motivazione della determinazione di decadenza, sulla non riconducibilità dei motivi di salute tra le cause di decadenza previste dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 502/92 e dall'art. 18, comma 3, L.reg. n. 32/94, nonchè tra i "gravi motivi" che possono essere causa di decadenza del direttore generale a norma dell'art. 18, comma 7, lett. c), L. reg. n. 32/94. Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dalla parte, e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche nonchè dell'art. 18, commi 3, 6 e 7 L. reg. n. 32/94. Eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Intrinseca illogicità. Si sostiene, in subordine, che la Regione avrebbe comunque dovuto effettuare una specifica istruttoria per verificare in concreto la rilevanza dei motivi di salute ai fini della prosecuzione dell'incarico; e ciò anche con riguardo ai margini di idoneità lavorativa riconosciuti dalla stessa Commissione medica. Si deduce, infine, il vizio di sviamento in riferimento al quadro in cui si collocherebbe la vicenda (campagna di stampa condotta da un "particolare settore giornalistico"). Le argomentazioni esposte sono state ulteriormente illustrate in vista dell'udienza di trattazione della causa. Resiste la Regione Campania e, con memoria difensiva, controdeduce diffusamente, sostenendo l'infondatezza dell'impugnativa e chiedendone il rigetto. Alla pubblica udienza del 4 marzo 2003 la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
La controversa deliberazione di Giunta regionale in data 18 dicembre 1997, impugnata in primo grado con esito sfavorevole dal dott. Tedeschi - già dirigente di secondo livello dell'Azienda ospedaliera "Moscati" di Avellino, poi nominato direttore generale della A.S.L. Avellino 2 - ne dispone la decadenza dalla carica di direttore generale per "gravi motivi", e, specificatamente, per "inidoneità in via permanente a compiti istituzionali" in ragione del giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni di dirigente amministrativo (e non anche ad ogni proficuo lavoro) emesso dalla Commissione medica collegiale presso la medesima A.S.L. in data 30 aprile 1997 con riferimento al pregresso incarico rivestito dall'interessato. I profili di censura proposti dal Tedeschi avverso la sentenza del primo giudice trovano utile esito in questa sede. In primo luogo, in ragione della omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza, con palese violazione delle regole di partecipazione procedimentale postulate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241. Non può invero riconoscersi valenza di comunicazione di avvio - come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure - alla nota 23 giugno 1997 (contrassegnata come riservata personale), con cui l'Assessore alla Sanità della Giunta regionale della Campania chiede al Tedeschi "in via breve e riservata" una dettagliata "informativa" in merito a notizia pervenuta dall'Assessorato, diffusa da emittenti private locali, circa una "presunta invalidità permanente". Tale atto è assolutamente inidoneo, sotto il profilo formale e sostanziale, ad "avvertire" l'interessato dell'inizio - e neppure dell'intenzione di attivazione - di un procedimento di estrema gravità, quale quello di decadenza dalla carica rivestita; nè dalla doverosa risposta dell'interessato e dalla circostanza che, a pochi giorni dall'emanazione del provvedimento di decadenza (18.12.1997), il Tedeschi si sia premurato di trasmettere (con nota n. 3489 dell'11.12.1997) all'Amministrazione regionale un parere legale sull'argomento - peraltro neppure considerato, ove pervenuto in tempo utile, in quanto non richiamato nella controversa deliberazione - è ragionevole desumere, come affermato dal primo giudice, che vi sia stata una previa instaurazione del contraddittorio. Contraddittorio e partecipazione vi è quando la parte interessata, adeguatamente informata della natura e dell'effettivo avvio del procedimento, è posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico argomentativa: nel caso che ne occupa, sembrerebbe invero singolare che da una richiesta di informativa riservata su notizie diffuse da emittenti private locali il Tedeschi avrebbe dovuto desumere l'inizio di un procedimento di decadenza a suo carico. La sentenza appellata riconosce che il giudizio medico emesso nei confronti del Tedeschi non è direttamente ed immediatamente estensibile anche ai fini del mantenimento di un rapporto distinto e diverso da quello di dirigente; afferma peraltro che la rilevata inidoneità è stata valutata alla stregua di un grave motivo idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, con un apprezzamento insindacabile nel merito in quanto non manifestamente illogico. Senonchè, il primo giudice perviene ad una conclusione assolutamente non condivisibile, e cioè che "l'assenza di anomalie attuali" nello svolgimento del mandato non esclude che l'Amministrazione "possa valutare l'opportunità di astenersi dall'esigere la prosecuzione di una attività incompatibile con le condizioni fisiche dell'interessato". Il mancato superamento del limite massimo di assenza (nella specie, non è specificatamente contestata l'affermazione che trattasi di soli sei giorni di assenza in due anni) non esclude, per il primo giudice, che l'Amministrazione possa valutare, sotto il profilo dei gravi motivi, l'opportunità di una sostituzione (rectius, decadenza dalla carica). In disparte la questione se anche i motivi di salute possano ex se integrare l'ipotesi dei gravi motivi legittimanti la decadenza, pur in presenza di un'apposita norma (art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 502/92), che attribuisce rilevanza all'assenza o all'impedimento del direttore generale solo ove essi si protraggano per oltre sei mesi, certo è che la decadenza è stata nella specie comminata in ragione di un pregresso giudizio medico riferito al precedente rapporto d'impiego e che esclude dichiaratamente la inidoneità in modo assoluto e permanente ad ogni proficuo lavoro; per converso, non risultano richiamati elementi di fatto da cui possa desumersi che la patologia da cui il ricorrente è affetto sia tale da determinare in concreto ed allo stato attuale un impedimento funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali (nel che potrebbe in ipotesi rinvenirsi il grave motivo legittimante la decadenza). Sembra allora al Collegio che la deliberazione regionale, prima, e la sentenza impugnata, poi, siano erroneamente attestate su una posizione di "prevenzione" che mal si concilia con la finalità garantistica alla base dell'attribuzione del potere di decadenza in capo all'Amministrazione, che presuppone non già un giudizio prognostico quanto l'attualità del pregiudizio all'interesse pubblico. 2.3 Ma, quand'anche si volesse, in via di mera ipotesi, seguire il non condivisibile iter argomentativo della deliberazione regionale (peraltro non integralmente condiviso dallo stesso giudice di primo grado, cfr. pag. 7 della sentenza), secondo cui dalla rilevata inidoneità all'esercizio delle funzioni di dirigente amministrativo discenderebbe automaticamente la parallela inidoneità all'esercizio delle mansioni di direttore generale, non si potrebbe comunque sfuggire dalla formulazione di un duplice ordine di rilievi: da un lato, tale assunto avrebbe richiesto la previa considerazione, quantomeno, della diversità di tipologia tra le mansioni di cui trattasi, in ragione dei connotati peculiari dei rispettivi rapporti; dall'altro, si sarebbe reso in ogni caso necessario un previo accertamento sul punto se il margine di idoneità lavorativa riconosciuto dalla stessa Commissione medica consentisse, e in quale misura, al Tedeschi lo svolgimento dei compiti connessi all'incarico di direttore generale. Le considerazioni esposte ai precedenti punti 2.1. e 2.2. presentano peraltro natura assolutamente assorbente e conducono all'accoglimento dell'appello, in disparte quanto incidentalmente rilevato al precedente punto 2.3. . Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- accoglie il ricorso in appello N.R.G. 10064/2000 proposto dal sig. TEDESCHI Vincenzo. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5000,00 (cinquemila/00). Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori: Gaetano TROTTA - Presidente Giuseppe BARBAGALLO - Consigliere Filippo PATRONI GRIFFI - Consigliere Aldo SCOLA - Consigliere Bruno MOLLICA - Consigliere, est.
Reg. Dec. N. 10064 Reg. Ric. Anno 2000
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E sul ricorso in appello N.R.G. 10064/2000, proposto dal sig. TEDESCHI Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Barra e Franco Gaetano Scoca, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il secondo difensore, via G. Paisiello, n. 53/55; contro - la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Argenzio ed elettivamente domiciliata in Roma, via Poli, n. 29, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania; - A.S.L. Avellino 2, non costituita in giudizio: per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, V Sez., n. 3315 del 30 agosto 2000; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 4 marzo 2003 il Consigliere Bruno Mollica; udito altresì l'avv. F.G. Scoca per la parte appellante; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. Vincenzo Tedeschi - già dirigente di secondo livello dell'Azienda ospedaliera "Moscati" di Avellino, poi nominato direttore generale della A.S.L. Avellino 2 - impugna la sentenza del T.A.R. per la Campania specificata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso i provvedimenti (deliberazione di G.R. n. 10531 in data 18.12.1997 e D.P.G.R. 31.12.1997, n. 24327) concernenti la decadenza dalla carica di direttore generale della detta A.S.L. nonchè avverso gli atti connessi. L'istante, premesse alcune precisazioni in punto di fatto con riguardo all'esposizione contenuta in sentenza, deduce i seguenti motivi di gravame: Insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisori della controversia prospettata dalla parte e erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10, L. 7.8.1990, n. 241. Omessa pronuncia. Secondo l'appellante, sarebbe stata omessa, nella specie, la comunicazione di avvio del procedimento, non potendo essere attribuita tale funzione alla missiva del 23.6.1997; nè integrerebbero profili di partecipazione le note inoltrate dal Tedeschi in data 3.7.1997 ed 11.12.1997. Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dalla parte e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, commi 6, 9 ed 11 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche, dell'art. 18, commi 3, 6 e 7 del D.lgs. 3.11.1994, n. 32. Violazione dell'art. 2 u.c., D.P.C.M. 19 luglio 1995 dell'art. 2222 Cod. civ. . Eccesso di potere per difetto dei presupposti e per travisamento. Illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta. Difetto di motivazione e di istruttoria. Tra i requisiti per l'esercizio delle funzioni di direttore generale non sarebbe richiesta una speciale idoneità fisica (requisito che, in ogni caso, si assume sussistente); nè i motivi di salute potrebbero configurare i "gravi motivi" contemplati tra le cause di decadenza. Sulla competenza ad esprimere il giudizio in ordine alla idoneità del ricorrente, si deduce che essa spettava comunque all'Ospedale militare di Caserta, e non ad un organo interno della A.S.L., ferma restando l'inerenza del giudizio medesimo all'espletamento delle funzioni di dirigente amministrativo e non a quelle, successive, di direttore generale. Si insiste inoltre sulla carenza di motivazione della determinazione di decadenza, sulla non riconducibilità dei motivi di salute tra le cause di decadenza previste dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 502/92 e dall'art. 18, comma 3, L.reg. n. 32/94, nonchè tra i "gravi motivi" che possono essere causa di decadenza del direttore generale a norma dell'art. 18, comma 7, lett. c), L. reg. n. 32/94. Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dalla parte, e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche nonchè dell'art. 18, commi 3, 6 e 7 L. reg. n. 32/94. Eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Intrinseca illogicità. Si sostiene, in subordine, che la Regione avrebbe comunque dovuto effettuare una specifica istruttoria per verificare in concreto la rilevanza dei motivi di salute ai fini della prosecuzione dell'incarico; e ciò anche con riguardo ai margini di idoneità lavorativa riconosciuti dalla stessa Commissione medica. Si deduce, infine, il vizio di sviamento in riferimento al quadro in cui si collocherebbe la vicenda (campagna di stampa condotta da un "particolare settore giornalistico"). Le argomentazioni esposte sono state ulteriormente illustrate in vista dell'udienza di trattazione della causa. Resiste la Regione Campania e, con memoria difensiva, controdeduce diffusamente, sostenendo l'infondatezza dell'impugnativa e chiedendone il rigetto. Alla pubblica udienza del 4 marzo 2003 la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
La controversa deliberazione di Giunta regionale in data 18 dicembre 1997, impugnata in primo grado con esito sfavorevole dal dott. Tedeschi - già dirigente di secondo livello dell'Azienda ospedaliera "Moscati" di Avellino, poi nominato direttore generale della A.S.L. Avellino 2 - ne dispone la decadenza dalla carica di direttore generale per "gravi motivi", e, specificatamente, per "inidoneità in via permanente a compiti istituzionali" in ragione del giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni di dirigente amministrativo (e non anche ad ogni proficuo lavoro) emesso dalla Commissione medica collegiale presso la medesima A.S.L. in data 30 aprile 1997 con riferimento al pregresso incarico rivestito dall'interessato. I profili di censura proposti dal Tedeschi avverso la sentenza del primo giudice trovano utile esito in questa sede. In primo luogo, in ragione della omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza, con palese violazione delle regole di partecipazione procedimentale postulate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241. Non può invero riconoscersi valenza di comunicazione di avvio - come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure - alla nota 23 giugno 1997 (contrassegnata come riservata personale), con cui l'Assessore alla Sanità della Giunta regionale della Campania chiede al Tedeschi "in via breve e riservata" una dettagliata "informativa" in merito a notizia pervenuta dall'Assessorato, diffusa da emittenti private locali, circa una "presunta invalidità permanente". Tale atto è assolutamente inidoneo, sotto il profilo formale e sostanziale, ad "avvertire" l'interessato dell'inizio - e neppure dell'intenzione di attivazione - di un procedimento di estrema gravità, quale quello di decadenza dalla carica rivestita; nè dalla doverosa risposta dell'interessato e dalla circostanza che, a pochi giorni dall'emanazione del provvedimento di decadenza (18.12.1997), il Tedeschi si sia premurato di trasmettere (con nota n. 3489 dell'11.12.1997) all'Amministrazione regionale un parere legale sull'argomento - peraltro neppure considerato, ove pervenuto in tempo utile, in quanto non richiamato nella controversa deliberazione - è ragionevole desumere, come affermato dal primo giudice, che vi sia stata una previa instaurazione del contraddittorio. Contraddittorio e partecipazione vi è quando la parte interessata, adeguatamente informata della natura e dell'effettivo avvio del procedimento, è posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico argomentativa: nel caso che ne occupa, sembrerebbe invero singolare che da una richiesta di informativa riservata su notizie diffuse da emittenti private locali il Tedeschi avrebbe dovuto desumere l'inizio di un procedimento di decadenza a suo carico. La sentenza appellata riconosce che il giudizio medico emesso nei confronti del Tedeschi non è direttamente ed immediatamente estensibile anche ai fini del mantenimento di un rapporto distinto e diverso da quello di dirigente; afferma peraltro che la rilevata inidoneità è stata valutata alla stregua di un grave motivo idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, con un apprezzamento insindacabile nel merito in quanto non manifestamente illogico. Senonchè, il primo giudice perviene ad una conclusione assolutamente non condivisibile, e cioè che "l'assenza di anomalie attuali" nello svolgimento del mandato non esclude che l'Amministrazione "possa valutare l'opportunità di astenersi dall'esigere la prosecuzione di una attività incompatibile con le condizioni fisiche dell'interessato". Il mancato superamento del limite massimo di assenza (nella specie, non è specificatamente contestata l'affermazione che trattasi di soli sei giorni di assenza in due anni) non esclude, per il primo giudice, che l'Amministrazione possa valutare, sotto il profilo dei gravi motivi, l'opportunità di una sostituzione (rectius, decadenza dalla carica). In disparte la questione se anche i motivi di salute possano ex se integrare l'ipotesi dei gravi motivi legittimanti la decadenza, pur in presenza di un'apposita norma (art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 502/92), che attribuisce rilevanza all'assenza o all'impedimento del direttore generale solo ove essi si protraggano per oltre sei mesi, certo è che la decadenza è stata nella specie comminata in ragione di un pregresso giudizio medico riferito al precedente rapporto d'impiego e che esclude dichiaratamente la inidoneità in modo assoluto e permanente ad ogni proficuo lavoro; per converso, non risultano richiamati elementi di fatto da cui possa desumersi che la patologia da cui il ricorrente è affetto sia tale da determinare in concreto ed allo stato attuale un impedimento funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali (nel che potrebbe in ipotesi rinvenirsi il grave motivo legittimante la decadenza). Sembra allora al Collegio che la deliberazione regionale, prima, e la sentenza impugnata, poi, siano erroneamente attestate su una posizione di "prevenzione" che mal si concilia con la finalità garantistica alla base dell'attribuzione del potere di decadenza in capo all'Amministrazione, che presuppone non già un giudizio prognostico quanto l'attualità del pregiudizio all'interesse pubblico. 2.3 Ma, quand'anche si volesse, in via di mera ipotesi, seguire il non condivisibile iter argomentativo della deliberazione regionale (peraltro non integralmente condiviso dallo stesso giudice di primo grado, cfr. pag. 7 della sentenza), secondo cui dalla rilevata inidoneità all'esercizio delle funzioni di dirigente amministrativo discenderebbe automaticamente la parallela inidoneità all'esercizio delle mansioni di direttore generale, non si potrebbe comunque sfuggire dalla formulazione di un duplice ordine di rilievi: da un lato, tale assunto avrebbe richiesto la previa considerazione, quantomeno, della diversità di tipologia tra le mansioni di cui trattasi, in ragione dei connotati peculiari dei rispettivi rapporti; dall'altro, si sarebbe reso in ogni caso necessario un previo accertamento sul punto se il margine di idoneità lavorativa riconosciuto dalla stessa Commissione medica consentisse, e in quale misura, al Tedeschi lo svolgimento dei compiti connessi all'incarico di direttore generale. Le considerazioni esposte ai precedenti punti 2.1. e 2.2. presentano peraltro natura assolutamente assorbente e conducono all'accoglimento dell'appello, in disparte quanto incidentalmente rilevato al precedente punto 2.3. . Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- accoglie il ricorso in appello N.R.G. 10064/2000 proposto dal sig. TEDESCHI Vincenzo. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5000,00 (cinquemila/00). Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori: Gaetano TROTTA - Presidente Giuseppe BARBAGALLO - Consigliere Filippo PATRONI GRIFFI - Consigliere Aldo SCOLA - Consigliere Bruno MOLLICA - Consigliere, est.