06.06.2008 free
Funzione Pubblica: parere sulla stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento
DFP-0025355-03/06/2008-1.2.3.4
Parere UPPA n.38/08
All’Istituto Nazionale di Statistica
Direzione Generale
Via Cesare Balbo, 16
00184 - Roma
OGGETTO: Stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato.
Si fa riferimento alla nota n. 2891 del 7 maggio 2008, con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in materia di stabilizzazione.
In particolare, l’ente chiede di sapere se sia possibile stabilizzare il personale precedentemente assunto a tempo determinato, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, che risulti titolare di un contratto a tempo indeterminato o a termine presso un’altra amministrazione.
Al riguardo, è bene chiarire che le disposizioni in materia di stabilizzazione si caratterizzano per la loro eccezionalità e, quindi, per la loro rigida e circoscritta applicazione, in quanto procedure speciali di reclutamento volte ad affrontare il fenomeno patologico del precariato creatosi nelle amministrazioni pubbliche a causa di un uso distorto delle tipologie di lavoro flessibile. Il presupposto imprescindibile che deve sussistere per il ricorso alle norme sulla stabilizzazione introdotte dalle ultime leggi finanziarie, è dato dallo status di lavoratore precario. Si considera tale colui che possiede i requisiti temporali di contratto a tempo determinato richiesti dal legislatore e che non ha un rapporto di lavoro permanente con la pubblica amministrazione. In particolare quest’ultimo requisito deve necessariamente permanere fino all’atto dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato a conclusione delle procedure di stabilizzazione.
Il soggetto assunto a tempo indeterminato presso un’amministrazione, non qualificandosi più come lavoratore precario, non rientra tra i destinatari delle disposizioni considerate e, pertanto, non potrà essere stabilizzato dall’ente presso il quale ha maturato i requisiti previsti dall’art. 1, comma 519, legge 296/2006.
Diversamente nel caso in cui il lavoratore risulti assunto a tempo determinato. In tale ipotesi, infatti, il dipendente non è permanentemente inserito nell’organico dell’ente e, pertanto, risultando ancora lavoratore “precario” può usufruire del percorso speciale di reclutamento mediante stabilizzazione previsto dal legislatore.
Ciò posto, lo scrivente Ufficio è del parere che l’ente possa procedere alla luce dei principi e delle osservazioni formulate.
Il Direttore dell’Ufficio
Francesco Verbaro