05.07.03 free
TAR CAMPANIA - (sulla legittimita' dell' istanza d'accesso concernente informazioni, piuttosto che atti o documenti detenuti dalla p.a. destinataria della richiesta)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sezione V
composto dai signori:
Carlo d'Alessandro Presidente
Luigi A. Esposito Consigliere
Davide Soricelli Primo Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
sentenza
sul ricorso n. 7358 del 1996 R.G., proposto da Maria Carmina Annunziata e Rocco Spiniello, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Centore, elettivamente domiciliati in Napoli, in piazza Municipio n. 4
contro
azienda sanitaria locale Salerno 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
e per la declaratoria
dell'illegittimità dell'inerzia serbata dalla a.s.l. Sa 1 sull'atto di significazione stragiudiziale notificatole il 6 luglio 1996.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 9 gennaio 2003 il Primo Referendario Davide Soricelli; uditi altresì i difensori come da verbale d'udienza.
FATTO e DIRITTO
1. Espongono i ricorrenti di aver partecipato ad un concorso per titoli ed esame a due posti di animatore di comunità indetto nel 1988 dalla soppressa unità sanitaria locale n. 50 della Campania.
Il 28 dicembre 1994 il segretario della commissione trasmetteva gli atti della procedura al commissario straordinario della u.s.l.; quest'ultimo non adottava alcun provvedimento essendo cessato dalle sue funzioni.
Successivamente il direttore generale della a.s.l. Sa 1 - subentrata alla soppressa u.s.l. n. 50 - con propria delibera n. 387 del 17 maggio 1995 approvava gli atti della procedura e la graduatoria (ai primi sue posti della quale sono collocati il signor Spiniello e la signora Annunziata), riservandosi di nominare i vincitori e di immetterli in servizio entro il successivo 30 giugno al fine di rispettare il combinato disposto degli articoli 4 e 22, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (che per l'anno 1995 vietava assunzioni in servizio di personale per tutto il primo semestre).
Tuttavia con delibera n. 835 del 14 luglio 1995 il direttore generale della a.s.l. - aderendo all'avviso manifestato sul punto dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo - disponeva di sospendere l'assunzione dei ricorrenti nel presupposto che i citati articoli 4 e 22 della legge n. 724 subordinavano l'assunzione di personale dopo il 30 giugno 1995 all'approvazione della pianta organica definitiva e all'esperimento delle procedure di mobilità.
I signori Spiniello e Annunziata proponevano quindi il ricorso n. 9802 del 1995 con cui impugnavano la delibera n. 835 deducendone l'illegittimità.
2. Nelle more del giudizio la a.s.l. Sa 1 adottava la delibera direttore generale n. 289 del 22 febbraio 1996 con cui - nel presupposto che la normativa sulle assunzioni introdotta dalla legge 28-12-95, n. 549 (collegato alla manovra di finanza pubblica dell'anno 1996) non prevedeva, per la situazione dei ricorrenti (vincitori di concorso definito nel 1994) blocco delle assunzioni ma la sola necessità di acquisire una preventiva autorizzazione regionale all'assunzione - disponeva di chiedere alla regione Campania tale autorizzazione e di assumere in servizio i ricorrenti non appena questa fosse stata concessa senza necessità di ulteriori provvedimenti.
3. In data 6 luglio 1996 i ricorrenti notificavano alla a.s.l. Sa 1 un “atto di significazione stragiudiziale” con cui chiedevano all'azienda:
a) di prendere atto del loro stato di disoccupazione;
b) di far conoscere lo stato del procedimento di autorizzazione regionale precisando data della richiesta, data delle eventuali sollecitazioni e quale fosse stata la risposta della regione Campania.
Il successivo 30 settembre 1996 i signori Spiniello e Annunziata notificavano alla a.s.l. Sa 1 il ricorso giurisdizionale in esame con cui - nel presupposto dell'inerzia serbata dalla azienda sul loro atto di significazione - chiedevano la condanna dell'amministrazione “al rilascio delle notizie e delle copie degli atti” richiesti.
L'amministrazione non si costituiva in giudizio.
4. Preliminarmente occorre esattamente qualificare il ricorso proposto dai ricorrenti.
Premesso che esso è definito nell'epigrafe “ricorso ex lege n. 241/90 sulla trasparenza amministrativa”, ad avviso del Collegio esso deve essere ricondotto allo schema del ricorso avverso il silenzio serbato dall'amministrazione su un'istanza di accesso; ciò si desume dal tenore delle conclusioni.
Ciò premesso il ricorso è fondato, benchè l'istanza di accesso - cioè “l'atto di significazione e diffida” notificato alla a.s.l. intimata - fosse formulato, in verità poco felicemente, nei termini di una richiesta di informazioni circa lo stato del procedimento, piuttosto che nel senso di una richiesta di rilascio di copia di atti in possesso dell'amministrazione: in realtà - al di là di questo profilo formale - ritiene il Collegio che l'istanza in questione potesse e dovesse interpretarsi nel senso di un'istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento successivi alla delibera n. 289 del 22 febbraio 1996.
Del resto la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha evidenziato che “è legittima l'istanza d'accesso concernente informazioni, piuttosto che atti o documenti detenuti dalla p.a. destinataria della richiesta, in quanto, per un verso, il reale oggetto della domanda d'accesso è l'informazione incorporata nel documento - attesa la natura meramente strumentale del supporto documentale - e, per altro verso, stante il carattere formale dell'attività amministrativa, la p.a. stessa non può fornire se non informazioni contenute nei documenti in suo possesso o da questi desunte” (Consiglio Stato sez. V, 23 gennaio 2001, n. 207): in definitiva, la a.s.l. Salerno 1, in riscontro all'istanza dei ricorrenti, avrebbe dovuto loro fornire copia degli atti del procedimento successivi alla delibera sopra indicata ovvero, qualora nessun atto dopo tale delibera fosse intervenuto, avrebbe dovuto respingere l'istanza dei ricorrenti facendo loro presente che gli atti richiesti erano in realtà inesistenti.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente ordine all'amministrazione intimata di esibire i documenti richiesti dai ricorrenti. Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Collegio di dichiararne l'irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione.
Dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli il 9 gennaio 2003.
Carlo d'Alessandro, Presidente
Davide Soricelli, Primo Referendario estensore