11.02.2008 free

 

Danni imprevedibili e rischio elettivo

 

La Suprema Corte ha affermato che l’INAIL è tenuta a risarcire, in ogni caso, l’infortunio sofferto dal lavoratore per fatti imprevedibili purchè rientranti in una circostanza lavorativa. Si è ritenuto che nel caso di specie non si configuri un rischio “elettivo”, causato da un’azione non correlata al lavoro e che non rientra tra quelle assicurate. (Non si può ritenere arbitraria ed a fini personali l'attività del socio artigiano che aiuta lo specialista a riparare una macchina essenziale per la prosecuzione delle proprie mansioni manuali.) (sentenza n. 26560/2007)

 

 

- Nella nozione di occasione di lavoro, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo"

 

- Il rischio elettivo può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti: a) vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (il che esclude le iniziative, pur incongrue, ma motivate da finalità produttive); c) che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicchè l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. (Centro Studi di Diritto Sanitario -  www.dirittosanitario.net)

 

 

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