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 I.N.P.S - Circolare 18 agosto 2025, n. 122  Nuovo schema di convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative sindacali sui compensi spettanti ai medici fiscali. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti.

Edicola Giuridica

I.N.P.S - Circolare 18 agosto 2025, n. 122
Nuovo schema di convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative sindacali sui compensi spettanti ai medici fiscali. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti.

Note:
[1]Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale risorse umane, Direzione centrale bilanci, contabilità e servizi fiscali, Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione, Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione.
Destinatari

1. Premessa

2. Modalità di riscossione

3. Presentazione e decorrenza della delega

4. Presentazione e decorrenza della revoca della delega alla riscossione

5. Misura del contributo sindacale

6. Rapporti finanziari, spese e rimesse

7. Fornitura di dati

8. Clausola di salvaguardia

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

10. Istruzioni contabili

Allegato 1 - Deliberazione N. 48

Allegato 2 - Convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali

Allegato 3 - Convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali

Allegato 4 - Convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali

Allegato 5 - Convenzione tra l'INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali

Allegato 6 - Convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali

Allegato 7 - Convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali

Allegato 8 - Convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali

Allegato 9 - Convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali

Allegato 10 - Variazioni al piano dei conti

Ai

Dirigenti centrali e territoriali

Ai

Responsabili delle agenzie

Ai

Coordinatori generali, centrali e territoriali delle aree dei professionisti

Al

Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'area medico legale

e, p.c.:

Al

Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione

Al

Presidente e ai componenti del consiglio di Indirizzo di Vigilanza

Al

Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci

Al

Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo

Ai

Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al

Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai

Presidenti dei comitati regionali

1. Premessa
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 26 marzo 2025 è stato adottato lo schema di convenzione con le Organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione dele quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali (Allegato n. 1).

Attualmente la convenzione è stata stipulata con le seguenti Organizzazioni sindacali:

- ANMEFI (cfr. l'Allegato n. 2

- ANMI-FEMEPA (cfr. l'Allegato n. 3)

- FIMMG (cfr. l'Allegato n. 4)

- FUNZIONE PUBBLICA CGIL (cfr. l'Allegato n. 5)

- SIMET (cfr. l'Allegato n. 6)

- SINMEVICO (cfr. l'Allegato n. 7)

- SMI (cfr. l'Allegato n. 8)

- SNAMI (cfr. l'Allegato n. 9)

Le convenzioni sottoscritte hanno validità fino al termine di vigenza dell'Accordo Collettivo Nazionale 11 ottobre 2022, salvo rinnovo eventualmente stabilito dal successivo Accordo Collettivo Nazionale per la medicina fiscale convenzionata INPS.

Tanto rappresentato, di seguito, si illustrano le principali norme dello schema di convenzione.

2. Modalità di riscossione
Con la convenzione l'Istituto si impegna a espletare, in nome e per conto delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo a carico dei loro associati, titolari del rapporto giuridico convenzionale libero professionale instaurato con l'INPS e avente a oggetto lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati.

La riscossione dei contributi associativi è effettuata mensilmente dall'INPS mediante trattenuta eseguita all'atto del pagamento del compenso spettante al medico fiscale, previo rilascio di formale delega.

Ai fini dell'effettuazione della trattenuta sindacale, l'Istituto assegna alle Organizzazioni sindacali uno specifico codice identificativo.

3. Presentazione e decorrenza della delega
L'autorizzazione a effettuare la trattenuta di cui al precedente paragrafo 2 avviene mediante il rilascio di apposita delega sottoscritta dall'associato con firma digitale o autografa.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo (cfr. l'Allegato A al testo della convenzione) adottato dall'Organizzazione sindacale, nel quale deve essere indicata esplicitamente la misura del contributo. La delega deve essere integrata con il modulo recante l'informativa e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La delega, debitamente sottoscritta dall'associato con firma digitale o autografa (in quest'ultimo caso scansionata in pdf non modificabile e con allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del delegante), può essere inviata in modalità telematica dal medico fiscale o, per suo conto, dall'Organizzazione sindacale di appartenenza, tramite PEC, alla competente Struttura territoriale dell'INPS o, in alternativa, può essere consegnata personalmente dal medico fiscale alla Struttura territoriale dell'INPS di riferimento, che verificherà le generalità del sottoscrittore e la regolarità della delega.

La Struttura territoriale dell'INPS che acquisisce la delega alla riscossione, al fine di consentire le eventuali verifiche, deve custodire, in formato cartaceo o con altre modalità equivalenti, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini previsti nel Massimario di Conservazione e Scarto dell'Istituto, l'originale della delega sottoscritta dal medico fiscale o la copia della stessa con l'allegata copia del documento d'identità. La conservazione deve assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

La delega produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all'INPS e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, fatta salva la facoltà di revoca da parte del medico fiscale.

4. Presentazione e decorrenza della revoca della delega alla riscossione
Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Organizzazione stessa.

Il medico fiscale può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale revocata.

La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all'INPS. L'Istituto provvede nel più breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Organizzazione sindacale competente.

5. Misura del contributo sindacale
L'ammontare del contributo sindacale, riportato nell'atto di delega, è stabilito in una quota annuale fissa, uguale per tutti gli iscritti, da trattenere su 12 mensilità.

Le Organizzazioni Sindacali comunicano alla Direzione generale dell'INPS - Direzione centrale Risorse umane, la misura del contributo da applicare, nonché le eventuali successive variazioni.

6. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 dello schema di convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l'Organizzazione sindacale corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- euro 2,10 per l'attività di acquisizione di ciascuna delega;

- euro 1,75 per l'attività di acquisizione di ciascuna revoca;

- euro 27,97 per l'attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati del Sindacato, nonché della misura del contributo.

È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

7. Fornitura di dati
L'INPS mette a disposizione delle Organizzazioni Sindacali, con cadenza almeno trimestrale, tutti i dati relativi al trattamento di gestione delle deleghe sindacali, così come presenti negli archivi dell'INPS.

In modalità telematica l'INPS trasmetterà alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i seguenti dati così come risultanti dalla rilevazione effettuata al 31 dicembre dell'anno precedente:

- la consistenza associativa;

- l'elenco dei medici ai quali è stata effettuata la ritenuta sindacale;

- l'importo totale trattenuto e riversato all'Organizzazione sindacale.

La consultazione e il prelevamento di tali dati avvengono nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli 8 e 11 dello schema di convenzione).

8. Clausola di salvaguardia
Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende a esso relative.

Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
Lo schema di convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione sindacale, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le nuove disposizioni legislative di cui all'articolo 13 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l'art. 1467 codice civile), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione oppure, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;

- perdita dei requisiti prescritti dall'articolo 4, commi 2 e 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale 11 ottobre 2022 per la stipulazione della convenzione (Organizzazione sindacale che, a norma dello Statuto, rappresenti anche i medici fiscali e sia titolare in proprio delle relative deleghe/iscrizioni);

- mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello di cui all'Allegato B alla convenzione;

- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto o di altre Amministrazioni pubbliche attribuibili all'Organizzazione sindacale;

- misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative, che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;

- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;

- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;

- adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni;

- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nell'articolo 11 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;

- perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce, inoltre, all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.

10. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle trattenute effettuate sui compensi dei medici fiscali e del loro riversamento alle Organizzazioni sindacali, si istituiscono i seguenti conti deputati relativamente alle Organizzazione che hanno già stipulato le relative convenzioni.

Le trattenute operate sui compensi dei medici fiscali a titolo di quote associative ai sindacati, pertanto, sono imputate al conto di nuova istituzione:

- GPA29364 - Ritenute per contributi associativi a favore delle Organizzazioni sindacali su compensi erogati ai medici convenzionati.

Il riversamento delle quote sindacali trattenute sui compensi spettanti ai medici viene rilevato al conto di nuova istituzione:

- GPA39364 - Onere per il versamento delle ritenute operate per contributi associativi sui compensi erogati ai medici convenzionati a favore delle Organizzazioni sindacali.

Per la contestuale rilevazione del debito verso ciascuna Organizzazione sindacale verranno istituiti i conti della serie GPA18***, uno per ciascuna Organizzazione sindacale.

Al riguardo sono istituiti i seguenti conti di debito intestati a ciascuna Organizzazione sindacale: CONTI CO.GE OO.SS. MEDICI FISCALI

GPA18364

ANMEFI

GPA18365

ANMI-FEMEPA

GPA18367

FIMMG

GPA18368

FUNZIONE PUBBLICA CGIL

GPA18369

SIMET

GPA18370

SINMEVICO

GPA18371

SMI

GPA18372

SNAMI


Il sistema di elaborazione dei compensi attualmente in uso provvederà a movimentare contestualmente i conti innanzi citati, di trattenuta, riversamento e debito verso l'Organizzazione sindacale.

Il riversamento delle quote a favore delle Organizzazioni sindacali è disposto e pagato centralmente in Direzione generale, al netto degli oneri per la refusione all'INPS delle spese del servizio reso, di cui al paragrafo 6 della presente circolare, posti a carico delle Organizzazioni sindacali da imputarsi al conto in uso GPA24228.

Nell'Allegato n. 10 alla presente circolare è riportata la variazione al piano dei conti.


Il Direttore generale

Valeria Vittimberga

Allegato 1


Deliberazione N. 48


OGGETTO: Schema di convenzione tra l'Inps e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali.


Il consiglio di amministrazione

Seduta del 26 marzo 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Visto l'art. 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" il quale dispone che: "Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute".

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2017, modificato nel titolo con comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata in G.U. n. 181 del 20/07/2020, con il quale è stato approvato l'atto d'indirizzo che, in attuazione del citato art. 55-septies, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, indica le modalità di conclusione e il contenuto delle convenzioni da stipularsi, in forma di accordo collettivo su base nazionale, tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative, al fine di disciplinare il rapporto tra l'Istituto e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia;

Visto l'Accordo sulla rappresentatività sindacale dei medici fiscali sottoscritto con le Organizzazioni sindacali di categoria in data 19 giugno 2019, per la sottoscrizione della prima convenzione di regolamentazione del rapporto tra l'Istituto e i medici di medicina fiscale;

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la medicina fiscale convenzionata INPS stipulato in data 11 ottobre 2022 tra l'Istituto e le Organizzazione sindacali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il quale, all'articolo 4, nel disciplinare i criteri per la rilevazione e misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali, ai fini sia della sottoscrizione delle successive Convenzioni, sia del riconoscimento delle prerogative sindacali ad esse spettanti, ha individuato nella delega rilasciata all'Istituto dai medici fiscali, lo strumento stesso di misurazione della rappresentatività, oltre che la modalità di riscossione della quota associativa da versare all'Organizzazione sindacale cui risultino iscritti;

Tenuto conto che ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 4 dell'ACN, "ciascuna organizzazione deve essere effettiva titolare delle deleghe espresse dai medici fiscali INPS e diretta destinataria delle relative quote associative;

Considerato che il medesimo articolo 4 dell'ACN, ai commi 4 e 9, stabilisce rispettivamente che ciascuna organizzazione debba essere misurata sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare e intestataria e che la relativa consistenza associativa sia rilevata in base alle deleghe conferite all'Inps dai medici fiscali ai fini dell'effettuazione della trattenuta della quota sindacale;

Tenuto conto che il comma 12 prevede che l'attività di riscossione delle predette quote associative per conto delle Organizzazioni sindacali sia effettuata dall'Istituto, previa stipula di apposita convenzione con le medesime Organizzazioni;

Atteso che la riscossione della quota sindacale avviene mediante trattenuta effettuata dall'Inps all'atto del pagamento del compenso dovuto al medico fiscale per le prestazioni rese, previo rilascio di delega alla trattenuta sul proprio compenso e al successivo versamento della quota associativa a favore dell'Organizzazione sindacale prescelta, sottoscritta dal medico fiscale e trasmessa all'Istituto in via telematica o alternativamente consegnata alla struttura territoriale INPS di riferimento;

Preso atto che la misura del contributo sindacale è determinato dalle Organizzazioni sindacali in un importo fisso annuale, uguale per tutti gli iscritti, da trattenere su dodici mensilità;

Preso atto che l'Inps corrisponderà alle Organizzazioni sindacali, l'ammontare totale delle quote associative trattenute sui compensi spettanti ai medici fiscali iscritti, al netto dei costi dovuti per il servizio reso, previa verifica del possesso della regolarità contributiva in capo alle stesse;

Considerato che il sistema di raccolta delle deleghe delineato nello schema di convenzione in oggetto rileva principalmente quale criterio di rilevazione e misurazione della rappresentatività sindacale di competenza dell'Istituto, ai fini dell'individuazione delle Organizzazioni sindacali titolate a partecipare alla trattativa e alla sottoscrizione delle Convenzioni di regolamentazione del rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale e conseguentemente a usufruire delle prerogative sindacali riconosciute in sede di ACN;

Preso atto che per il servizio di riscossione e versamento delle quote associative l'Istituto si avvale delle procedure amministrative e informatiche, nonché delle risorse umane e strumentali, utilizzate per la medesima attività effettuata in relazione alle deleghe sindacali rilasciate dai propri dipendenti;

Preso atto che sono a carico dell'Istituto gli oneri relativi all'implementazione del sistema per la rilevazione della rappresentatività sindacale previsto dall'ACN 11/10/2022;

Preso atto, altresì, che il Coordinamento generale legale si è espresso in tal senso con comunicazione, da ultimo, del 7 dicembre 2023, secondo la quale sono "a carico dell'Istituto l'implementazione del sistema utile alla rilevazione dell'accertamento del requisito della maggiore rappresentatività e la correlata attività di incasso delle quote associative in quanto criterio oggettivo per determinare le OO.SS. maggiormente rappresentative", mentre sono "a carico delle OO.SS. gli oneri connessi alle attività di gestione dell'attività";

Preso atto che le Organizzazioni sindacali contribuiscono ai costi per quanto concerne la sola gestione delle attività di acquisizione delle deleghe e delle relative revoche nonché delle attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati afferenti al Sindacato, sulla base di importi determinati in considerazione delle risultanze di contabilità analitica dell'anno 2023;

Preso atto, pertanto, che le Organizzazioni sindacali si impegnano a rimborsare all'Inps gli oneri derivanti dal servizio di riscossione delle quote associative nella misura di seguito indicata:

- euro 2,10 per l'attività di acquisizione di ciascuna delega;

- euro 1,75 per l'attività di acquisizione di ciascuna revoca;

- euro 27,97 per l'attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati del Sindacato;

Preso atto che l'Istituto si riserva la facoltà di rideterminare, con cadenza annuale, i predetti costi sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente e di comunicare l'eventuale variazione di costi all'Organizzazione sindacale sottoscrittrice della Convenzione la quale potrà recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione;

Preso atto che l'Istituto trasmetterà alle Organizzazioni sindacali, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alla consistenza associativa nonché l'elenco dei medici ai quali è stata effettuata la ritenuta sindacale, l'importo totale trattenuto e versato a favore delle Organizzazioni medesime, così come risultanti dalla rilevazione effettuata al 31 dicembre dell'anno precedente, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi 10 e 11, dell'ACN sottoscritto in data 11 ottobre 2022;

Vista l'ipotesi di Addendum all'ACN 11 ottobre 2022, sottoscritta in data 17 dicembre 2024, che prevede l'inserimento, al citato articolo 4, comma 10, della disposizione in base alla quale per il solo anno di avvio del nuovo sistema di rilevazione e misurazione della rappresentatività sindacale viene stabilita l'applicazione di una tempistica diversa di rilevazione della consistenza associativa;

Tenuto conto che l'iter di approvazione del predetto Addendum è in fase di perfezionamento e che, nelle more del perfezionamento del predetto iter, risulta opportuno procedere sin d'ora all'adozione dello schema di convenzione in oggetto, al fine di dare avvio alla presentazione delle deleghe sindacali ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2, 4 e 9 dell'articolo 4 dell'ACN 11 ottobre 2022;

Preso atto che lo schema di convenzione in oggetto contiene all'articolo 8 "Fornitura dei dati" apposita clausola di adeguamento automatico alla previsione relativa alla diversa tempistica di rilevazione della consistenza associativa stabilita in sede di Addendum all'ACN 11 ottobre 2022, qualora la relativa ipotesi sia sottoscritta definitivamente;

Rilevato che nello schema di convenzione in oggetto sono previste a favore dell'Istituto clausole di esonero di responsabilità derivanti dai rapporti intercorrenti tra i medici fiscali e l'Organizzazione sindacale alla quale gli stessi sono iscritti;

Rilevato che sono previste, altresì, ipotesi di recesso unilaterale dalla Convenzione a favore dell'Istituto nonché clausole di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. e ipotesi di sospensione della Convenzione medesima qualora si verifichino eventi che compromettono il regolare svolgimento delle attività oggetto dello schema di convenzione;

Preso atto che la convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente con appositi atti aggiuntivi, da adottare con le medesime modalità previste per l'adozione della presente convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari e/o convenzionali in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente;

Preso atto che lo schema di convenzione ha durata fino al termine di vigenza dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina fiscale convenzionata INPS 11/10/2022, così come previsto dall'articolo 2, comma 3, del medesimo Accordo;

Preso atto che l'imputazione delle entrate, cui danno luogo i rimborsi che le Organizzazioni sindacali convenzionate si impegnano a corrispondere all'Inps, farà capo al capitolo di entrata 8E1309003 "Rimborso spese per servizi vari svolti per conto di altri enti";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 relativo alle "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

Visto il parere reso nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale

Su proposta del Direttore generale


Delibera

di adottare l'allegato schema di Convenzione tra l'Inps e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore centrale Organizzazione sottoscriverà digitalmente, previa verifica degli atti presupposti, in nome e per conto dell'Istituto, le singole convenzioni aderenti allo schema adottato.


Il Segretario

Gaetano Corsini


Il Presidente

Gabriele Fava


Convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali.

Tra

- L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) di seguito denominato "Istituto" o" Inps";

E

- Organizzazione Sindacale (………………)

di seguito denominata "Organizzazione Sindacale" o anche più brevemente "Organizzazione"

ovvero, congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti";


Visti

- la Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", con riguardo all'art. 17, comma 1, lett. l);

- il Decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento all'art. 22, comma 2;

- il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con specifico riferimento all'art. 55 septies, comma 2 bis, che dispone "Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite dalle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute".

- il Decreto ministeriale 2 agosto 2017 "Approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale", successivamente modificato nel titolo con comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata in G.U. n. 181 del 20/07/2020 in "Approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina fiscale", che ha approvato il sopra menzionato atto d'indirizzo ex art. 55 septies, comma 2 bis, del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

- l'"Accordo sulla rappresentatività sindacale dei medici fiscali per la sottoscrizione della prima convenzione di regolamentazione del rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale tra l'Inps e le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale", sottoscritto in data 19 giugno 2019;

- l'"Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Fiscale Convenzionata Inps" sottoscritto tra l'Istituto e le Organizzazione sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in data 11 ottobre 2022, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5;

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il "Regolamento UE";

- il "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196, di seguito, per brevità, il "Codice";

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n……….del…………, con la quale è stata adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione delle quote associative sul compenso erogato al medico fiscale convenzionato Inps.


Considerato

- che l'Atto di indirizzo approvato con Decreto ministeriale 2 agosto 2017, prevede che il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia è regolamentato da convenzioni da stipularsi, in forma di accordo collettivo su base nazionale, tra l'Inps e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le quali, tra l'altro, disciplinano la "rappresentanza, rappresentatività e tutela sindacale";

- che con sentenza n. 9972/2018 il TAR Lazio ha affermato che "l'unico elemento utile a definire la rappresentatività di un'Organizzazione Sindacale di medici fiscali, è costituito dal numero dei medici fiscali iscritti alla medesima, quanto meno sino a_che detti criteri non siano meglio definiti dalle parti in sede di contrattazione";

- che in attuazione del Decreto ministeriale 2 agosto 2017 e della sopra citata sentenza, l'Accordo sulla rappresentatività sindacale dei medici fiscali del 19 giugno 2019 ha previso ai commi 1 e 6 dell'articolo unico che:

- <<1. Per la partecipazione alle trattative e la sottoscrizione della prima convenzione di regolamentazione del rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale tra l'Inps e le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, in un'ottica di massima inclusione, sono considerate tali tutte le organizzazioni sindacali che hanno comunicato all'Inps, con atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio il numero dei medici fiscali che rispondono ai seguenti requisiti:

a) incaricati dall'Inps e appartenenti alle liste di cui al decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale del 12ottobre 2000;

- b) iscritti al Sindacato e in attività a tutto il mese di dicembre 2018;

- ……………………………………………………….omissis……………………………………………………………

- 6. La prima convenzione avrà ad oggetto anche le regole sulla rappresentatività per la sottoscrizione delle convenzioni successive alla prima>>.Che in applicazione dell'articolo unico comma 6 del sopra menzionato Accordo sulla rappresentatività, l'articolo 4 della prima convenzione di regolamentazione del rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale sottoscritta in data 11 ottobre 2022 sotto forma di "Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Fiscale Convenzionata Inps" individua le regole relative alla rappresentatività, sia per la sottoscrizione delle successive Convenzioni, sia per il riconoscimento delle prerogative sindacali sub specie di permessi retribuiti (art. 5) prevedendo che:

- "entro un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo ciascuna organizzazione sindacale deve essere effettiva titolare delle deleghe espresse dai medici fiscali INPS e diretta destinataria delle quote associative. Al fine della rilevazione delle iscrizioni, ciascun medico fiscale deve inviare all'INPS, nelle modalità che verranno stabilite, copia della propria iscrizione ad un sindacato, o l'eventuale revoca… L'iscrizione comporta la trattenuta della quota sindacale da parte dell'INPS" (comma 2);

- in riferimento alle regole relative alla rappresentatività, la consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite all'INPS dai medici fiscali ed è il criterio per determinare le OO.SS. titolate a partecipare alla trattativa e alla sottoscrizione delle Convenzioni successive alla prima, nonché aventi diritto alle prerogative sindacali (commi 9 e 10);

- la rilevazione della consistenza associativa, determinata sulla base dei dati riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente, è effettuata dall'Inps che provvede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, alla trasmissione della suddetta consistenza alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali (comma 10);

- "l'attività di riscossione delle quote sindacali per i sindacati viene effettuata dall'INPS, previa stipula di apposita convenzione con le OO.SS." (comma 12);

- che l'Organizzazione Sindacale, per il tramite del rappresentante legale pro tempore, ha provveduto a depositare presso la Direzione Generale Inps, l'atto costitutivo e lo statuto del sindacato;

- che con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 l'Organizzazione Sindacale ha attestato di essere direttamente titolare e intestataria delle deleghe rilasciate dai medici fiscali Inps;

- che il servizio di raccolta delle deleghe e riscossione delle quote sindacali non interferisce con le attività istituzionali dell'Inps;

- che, in ragione del servizio prestato dall'Inps ai sensi della presente Convenzione, è necessario che l'Organizzazione Sindacale risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;

- che l'Ipotesi di Addendum all'ACN 11/10/2022, sottoscritta in data 17 dicembre 2024, prevede che all'art. 4, comma 10, sia inserita la disposizione in base alla quale per il solo anno di avvio del nuovo sistema di rilevazione e misurazione della rappresentatività sindacale viene stabilita l'applicazione di una tempistica diversa di rilevazione della consistenza associativa;

- che l'iter di approvazione del predetto Addendum è in fase di perfezionamento;

- che nelle more del perfezionamento del predetto iter, è opportuno procedere sin d'ora alla stipula della presente Convenzione, al fine di dare avvio alla presentazione delle c.d. deleghe sindacali ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2, 4 e 9 dell'art. 4 dell'ACN 11/10/2022;


Si conviene quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 12, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Fiscale Convenzionata Inps sottoscritto in data 11 ottobre 2022, di seguito ACN 11/10/2022, l'Organizzazione Sindacale affida all'Istituto la riscossione delle quote sindacali dei propri associati, titolari del rapporto giuridico convenzionale libero professionale instaurato con l'Inps ed avente ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati.


Articolo 2

Modalità di riscossione

1. La riscossione delle quote associative, di cui al precedente articolo 1, è effettuata mensilmente dall'Inps a favore dell'Organizzazione Sindacale mediante trattenuta eseguita all'atto del pagamento del compenso spettante al medico fiscale, previo rilascio di formale delega ai sensi dell'art.4 della presente Convenzione.

2. La trattenuta sindacale è effettuata sul compenso spettante al medico fiscale, complessivamente inteso ai sensi dell'art. 21 dell'ACN 11/10/2022, attraverso l'abbinamento di uno specifico codice identificativo, assegnato e comunicato preventivamente all'Organizzazione Sindacale, nonché l'utilizzazione di un'apposita voce di trattenuta.

3. La trattenuta sindacale è eseguita sul compenso spettante al medico fiscale in 12 quote mensili di uguale importo e riversata all'Organizzazione Sindacale a cura dei competenti Uffici Inps.

4. Per la creazione del codice identificativo di cui al comma 2 nonché per il versamento dei contributi associativi, ciascuna Organizzazione Sindacale deve comunicare tramite PEC alla Direzione Generale Inps - Direzione Centrale Risorse Umane - i seguenti dati:

- denominazione per esteso e in sigla dell'Organizzazione Sindacale beneficiaria;

- codice fiscale/partita iva e domicilio dell'Organizzazione Sindacale;

- importo fisso della quota sindacale;

- coordinate bancarie per effettuare il versamento dei contributi sindacali.

5. L'Organizzazione Sindacale informa tempestivamente l'Istituto, con le modalità sopra indicate, di ogni variazione relativa ai suddetti dati.

6. L'Inps comunica all'Organizzazione Sindacale il codice identificativo assegnato per la trattenuta sindacale.


Articolo 3

Determinazione della quota associativa

1. L'ammontare della quota associativa è individuato in una quota annuale fissa, da trattenere su 12 mensilità, uguale per tutti gli iscritti, che sarà espressamente indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa.

2. Sarà cura dell'Organizzazione Sindacale comunicare tale ammontare alla Direzione Generale dell'Inps -Direzione Centrale Risorse Umane, nonché ogni eventuale, successiva variazione.

3. L'Organizzazione Sindacale si impegna a trasmettere agli iscritti, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo alle suddette variazioni della quota associativa.

4. La variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all'Istituto entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, dell'ACN 11/10/2022.

5. Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, e non potrà essere modificato nel corso del medesimo anno.


Articolo 4

Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

1. L'autorizzazione ad effettuare la trattenuta di cui all'articolo 2 della presente Convenzione avviene mediante il rilascio di apposita delega da parte del medico fiscale.

2. La delega consiste nella manifestazione di volontà del medico di destinare all'Organizzazione Sindacale una quota fissa del proprio compenso, individuata ai sensi del precedente art. 3, tramite ritenuta operata direttamente dall'Inps che provvederà al successivo versamento all'Organizzazione Sindacale beneficiaria. Essa presuppone che il medico abbia preventivamente chiesto l'iscrizione all'Organizzazione Sindacale prescelta e che quest'ultima abbia accettato la richiesta.

3. La delega all'effettuazione da parte dell'Istituto della trattenuta delle quote sindacali deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal singolo associato con firma digitale o autografa.

4. La delega deve essere rilasciata utilizzando il modulo adottato dall'Organizzazione Sindacale, necessariamente integrato con il modulo di autorizzazione e l'informativa per il trattamento dei dati personali da parte dell'Inps di cui all'allegato A alla presente Convenzione, che costituisce parte integrante della stessa.

5. Per consentire la trattenuta ed il riversamento della quota associativa la delega deve contenere gli elementi di seguito indicati:

- le generalità del medico fiscale che si obbliga al versamento e l'indicazione della struttura Inps presso la quale svolge la propria attività;

- l'esatta e inequivoca denominazione, per esteso ed in sigla, dell'Organizzazione Sindacale beneficiaria, del codice fiscale/partita iva e domicilio della stessa;

- la chiara manifestazione della volontà del medico di versare il contributo sindacale all'Organizzazione Sindacale mediante ritenuta mensile sul compenso spettante, operata dall'Inps;

- l'ammontare del contributo sindacale.

6. Una volta perfezionata l'iscrizione all'Organizzazione Sindacale, la delega sottoscritta con firma digitale o autografa (in quest'ultimo caso scansionata in pdf non modificabile, con allegazione di copia di un documento d'identità in corso di validità del delegante), è inviata dal medico fiscale o, per suo conto, dall'Organizzazione Sindacale di appartenenza, tramite PEC, alla competente Struttura Inps.

7. La delega deve essere inoltrata telematicamente adottando tutte le cautele necessarie a salvaguardare la riservatezza dell'informazione, evitando di inserire nell'oggetto o corpo della PEC dati non necessari alla corretta trasmissione. In particolare, nell'oggetto della PEC deve essere riportata la sola dicitura "delega sindacale" e nel corpo della PEC la sola indicazione "si trasmette in allegato delega per la riscossione del contributo sindacale a favore del Sindacato………………………".

8. Il medico fiscale, in alternativa all'invio telematico, può consegnare personalmente l'originale della delega alla struttura territoriale di riferimento, che, previa verifica delle generalità del sottoscrittore e della regolarità della delega, provvede ad archiviare l'originale e ad inviare la copia scansionata in pdf non modificabile della stessa, adottando le misure necessarie alla tutela dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, alla Struttura Inps di cui al comma 6.

9. La competente Struttura Inps, nell'acquisire la delega alla riscossione, deve custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini previsti nel Massimario di Conservazione e Scarto dell'Istituto, l'originale della delega sottoscritta dal medico fiscale o la copia della stessa con l'allegata copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, le deleghe e i dati personali in esse contenuti, con particolare riguardo all'appartenenza sindacale, devono essere conservati, archiviati, trattati in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

10.La delega produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all'Inps e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, fatta salva la facoltà di revoca da parte del medico fiscale.

11.La modifica degli estremi del versamento e dell'importo del contributo sindacale non comporta la necessità di sottoscrivere una nuova delega, fatto salvo l'obbligo dell'Organizzazione Sindacale di trasmettere ai medici fiscali interessati, firmatari delle deleghe idonea comunicazione in merito alla variazione della quota associativa.

12.L'Istituto rende note le modalità di rilascio e revoca delle deleghe alla riscossione del contributo sindacale, nonché la Struttura Inps competente all'acquisizione delle stesse attraverso i consueti canali istituzionali.


Articolo 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

1. Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione Sindacale e, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata alla suindicata Organizzazione.

2. Il medico fiscale, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all'Inps, può revocare in qualsiasi momento la delega alla riscossione del contributo sindacale.

3. La revoca deve avere necessariamente la forma scritta, contenere l'inequivoca manifestazione di volontà del medico fiscale di revocare il contributo sindacale, indicare in modo esatto la denominazione per esteso ed in sigla dell'Organizzazione Sindacale a cui fa riferimento la revoca, nonché recare la data e la firma dell'interessato.

4. L'Istituto provvede nel più breve tempo possibile all'elaborazione della suddetta revoca ed alla comunicazione all'Organizzazione Sindacale.


Articolo 6

Modalità di versamento delle quote associative

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 12, dell'ACN 11/10/22, l'Inps versa all'Organizzazione Sindacale il contributo associativo fisso determinato ai sensi dell'art. 3, effettuando la trattenuta sindacale sul compenso spettante al medico fiscale in 12 quote mensili di uguale importo.

2. Le quote associative sono corrisposte mensilmente con valuta entro il mese successivo a quello in cui viene effettuata la trattenuta, salvo quanto precisato nel successivo comma 4.

3. L'eventuale modifica del suddetto termine sarà oggetto di apposita comunicazione alla Organizzazione Sindacale.

4. Qualora l'importo del versamento periodico delle quote associative dovuto all'Organizzazione Sindacale risulti inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da corrispondere pari o superiore ad euro 50,00.

5. L'Inps corrisponde all'Organizzazione sindacale, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi per suo conto a titolo di contributi associativi, al netto del rimborso spese di cui al successivo articolo 7, su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione Sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4.

6. L'Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza delle coordinate bancarie di cui all'art. 2, comma 4 e, conseguentemente, da ogni responsabilità riguardo all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione Sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima.

7. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell'Organizzazione Sindacale della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso in cui la verifica non confermi la regolarità contributiva, le rimesse monetarie all'Organizzazione Sindacale sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.

8. L'Inps è sollevato da qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, di cui ai commi precedenti, dovessero avvenire oltre il termine convenuto e, comunque, entro 6 mesi, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

9. Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Organizzazione Sindacale.


Articolo 7

Costi e fatturazione

1. Per la gestione del servizio oggetto della presente Convenzione, l'Inps si avvale delle procedure amministrative e informatiche, nonché delle risorse umane e strumentali, utilizzate per l'attività di acquisizione, riscossione, versamento, revoca, fornitura dati, relative alle deleghe sindacali rilasciate dai dipendenti dell'Istituto.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, l'Organizzazione Sindacale si impegna a rimborsare all'Inps gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione dei contributi sindacali nella misura seguente:

a) Euro ……. per l'attività di acquisizione di ciascuna delega;

b) Euro …….. per l'attività di acquisizione di ciascuna revoca;

c) Euro ……. per l'attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati del Sindacato.

3. Il rimborso degli oneri di cui al presente articolo avviene in sede di riversamento con le modalità previste dall'articolo 6, comma 5, a valere sulle somme riscosse per conto della Organizzazione sindacale. In caso di incapienza delle predette somme, l'Organizzazione sindacale è tenuta a corrispondere all'Inps con rimessa diretta le somme a copertura degli oneri di cui al presente articolo.

4. L'Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui al comma 2 quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente. L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all' Organizzazione Sindacale, che, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, può esercitare la facoltà di recesso dalla Convenzione.

5. È a carico dell'Organizzazione Sindacale ogni altro onere derivante dalla presente Convenzione.

6. L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.


Articolo 8

Fornitura dati

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 10 e 11, dell'ACN 11/10/22, l'Inps trasmette, entro il mese di febbraio di ciascun anno, alla Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale la consistenza associativa, l'elenco dei medici ai quali è stata effettuata la ritenuta sindacale, l'importo totale trattenuto e riversato all'Organizzazione Sindacale, così come risultanti dalla rilevazione effettuata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Qualora l'ipotesi di Addendum all'ACN 11/10/2022 di cui alle premesse della presente Convenzione dovesse essere sottoscritta definitivamente, per l'anno di entrata in vigore del nuovo sistema di rilevazione e misurazione della rappresentatività, si applicherà, ai fini della trasmissione dei dati di cui al comma 1, la tempistica ivi prevista.

3. L'Istituto fornisce, con cadenza almeno trimestrale, tutti i dati relativi al trattamento di gestione delle deleghe sindacali sottoscritte in favore dell'Organizzazione Sindacale, così come presenti negli archivi dell'Inps.

4. Le trasmissioni e comunicazioni di cui ai precedenti commi, nonché le ulteriori comunicazioni a carico dell'Istituto previste dalla presente Convenzione, sono effettuate telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'allegato B alla presente Convenzione, che costituisce parte integrante della stessa.

5. È fatto obbligo all'Organizzazione Sindacale di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 11.

6. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'articolo 32 del Regolamento UE e all'articolo 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.


Articolo 9

Clausola di salvaguardia

1. L'Inps è esonerato - e l'Organizzazione sindacale lo riconosce espressamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione.

2. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Organizzazione Sindacale stipulante, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.

3. L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli iscritti di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione Sindacale.

4. L'Organizzazione Sindacale esonera l'Inps da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

5. L'Organizzazione Sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli iscritti di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione Sindacale. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.


Articolo 10

Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione

1. Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante dell'Organizzazione Sindacale deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello di cui all'Allegato B alla presente Convenzione. La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'Inps prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

2. La sottoscrizione è effettuata dalle Parti in modalità digitale.

3. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione Sindacale e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione Sindacale;

b) legittimo esercizio dei poteri statutari;

c) diretta titolarità delle deleghe;

d) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi associativi per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;

e) entrata in vigore di disposizioni normative e/o regolamentari e/o convenzionali per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'Inps, l'adozione di nuova Convenzione.

4. L'Organizzazione Sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative e ai relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'ACN 11/10/2022, il rappresentante legale pro tempore dell'Organizzazione Sindacale comunica, con le modalità di cui al comma 4 ed entro 3 mesi, ogni successiva variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, con particolare riferimento a quelle che incidono sulla titolarità in proprio delle deleghe sindacali di cui alla presente Convenzione.

6. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al comma 3, l'Inps comunica all'Organizzazione Sindacale la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

7. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione Sindacale ha facoltà di comunicare all'Inps le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

8. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'Inps comunica all'Organizzazione Sindacale il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del comma 3 e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

9. Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Organizzazione Sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'Inps a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

10.Considerato che l'Organizzazione Sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., l'Inps ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'Organizzazione Sindacale dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;

b) perdita dei requisiti prescritti dall'art. 4, commi 2 e 3, dell'ACN 11/10/22 per la stipulazione della presente Convenzione (Organizzazione sindacale che, a norma dello Statuto, rappresenti anche i medici fiscali e sia titolare in proprio delle relative deleghe/iscrizioni);

c) mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello di cui all'Allegato B alla presente Convenzione;

d) pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all'Organizzazione Sindacale;

e) misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione Sindacale e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche della Organizzazione, da parte delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative, che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;

f) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;

g) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;

h) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, nei confronti del rappresentante legale, del responsabile della struttura esecutiva nazionale e/o di settore, se esistente, e del responsabile della gestione contabile, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni;

i) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione Sindacale, indicati nel successivo articolo 10 in materia di protezione dei dati personali;

j) perdita, in capo all'Organizzazione Sindacale, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente e alle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

11.All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Inps comunicherà all'Organizzazione la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).

12.La cessazione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

13.L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l'efficacia della presente Convenzione ove l'Organizzazione Sindacale sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

14.Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della Convenzione, esso ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione Sindacale.

15.La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'Organizzazione Sindacale della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 13, che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'Inps procede ad informare l'Organizzazione Sindacale.

16.Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC).


Articolo 11

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE.

2. I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE e al Codice - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

3. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione - al di fuori dei casi previsti dalla legge - se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti.

4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

5. I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.

7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all'Interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.


Articolo 12

Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione produce effetti entro 30 giorni decorrenti dalla data di adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 2, comma 4, e 3, commi 1 e 2 della Convenzione.

2. La Convenzione ha durata fino al termine di vigenza dell'ACN 11/10/2022, così come previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo Accordo.


Articolo 13

Revisioni, integrazioni, adeguamento

1. La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente con appositi atti aggiuntivi, da adottare con le medesime forme previste per la presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari e/o convenzionali in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.


Articolo 14

Foro competente

1. Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.


Articolo 15

Rinvio alla normativa vigente

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica la normativa vigente.


Articolo 16

Oneri fiscali

1. Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Organizzazione Sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 - sezione erario - codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.


INPS

Il Direttore centrale Organizzazione

……………………………….


O.S.

Il Rappresentante legale


Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Organizzazione Sindacale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: art. 1 (Oggetto), art. 2 (Modalità di riscossione), art. 3 (Determinazione della quota associativa), art. 4 (Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa), art. 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa), art. 6 (Modalità di versamento delle quote associative), art. 7 (Costi e fatturazione), art. 8 (Fornitura dati) art. 9 (Clausola di salvaguardia), art. 10 (Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione), art. 12 (Entrata in vigore e durata), art. 13 (Revisioni, integrazioni, adeguamento), art. 14 (Foro competente), art. 15 (Rinvio alla normativa vigente), art. 16 (Oneri fiscali).

Il Rappresentante legale O.S. …………………………………………………………………….

(…………………………………………………………………..)


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Allegato 2


Convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali


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Allegato 3


Convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali


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Allegato 4


Convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali


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Allegato 5


Convenzione tra l'INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali.


Tra

- L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) con sede in Roma (RM), via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione, Maria Grazia Sampietro, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48/2025;

di seguito denominato "Istituto" o" Inps";


E

- Federazione Lavoratori Funzione Pubblica CGIL (FP CGIL) sede in Roma (RM), via Leopoldo Serra, n. 31, 00153, codice fiscale 97006090589, nella persona del legale rappresentante, Serena Sorrentino;

di seguito denominata "Organizzazione Sindacale" o anche più brevemente "Organizzazione"

ovvero, congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti";


Visti

- la Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", con riguardo all'art. 17, comma 1, lett. l);

- il Decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento all'art. 22, comma 2;

- il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con specifico riferimento all'art. 55 septies, comma 2 bis, che dispone "Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite dalle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute".

- il Decreto ministeriale 2 agosto 2017 "Approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale", successivamente modificato nel titolo con comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata in G.U. n. 181 del 20/07/2020 in "Approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina fiscale", che ha approvato il sopra menzionato atto d'indirizzo ex art. 55 septies, comma 2 bis, del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

- l'"Accordo sulla rappresentatività sindacale dei medici fiscali per la sottoscrizione della prima convenzione di regolamentazione del rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale tra l'Inps e le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale", sottoscritto in data 19 giugno 2019;

- l'"Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Fiscale Convenzionata Inps" sottoscritto tra l'Istituto e le Organizzazione sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in data 11 ottobre 2022, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5;

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il "Regolamento UE";

- il "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196, di seguito, per brevità, il "Codice";

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 26 marzo 2025, con la quale è stata adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione delle quote associative sul compenso erogato al medico fiscale convenzionato Inps.


Considerato

- che l'Atto di indirizzo approvato con Decreto ministeriale 2 agosto 2017, prevede che il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia è regolamentato da convenzioni da stipularsi, in forma di accordo collettivo su base nazionale, tra l'Inps e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le quali, tra l'altro, disciplinano la "rappresentanza, rappresentatività e tutela sindacale";

- che con sentenza n. 9972/2018 il TAR Lazio ha affermato che "l'unico elemento utile a definire la rappresentatività di un'Organizzazione Sindacale di medici fiscali, è costituito dal numero dei medici fiscali iscritti alla medesima, quanto meno sino a che detti criteri non siano meglio definiti dalle parti in sede di contrattazione";

- che in attuazione del Decreto ministeriale 2 agosto 2017 e della sopra citata sentenza, l'Accordo sulla rappresentatività sindacale dei medici fiscali del 19 giugno 2019 ha previso ai commi 1 e 6 dell'articolo unico che:

- <<1. Per la partecipazione alle trattative e la sottoscrizione della prima convenzione di regolamentazione del rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale tra l'Inps e le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, in un'ottica di massima inclusione, sono considerate tali tutte le organizzazioni sindacali che hanno comunicato all'Inps, con atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio il numero dei medici fiscali che rispondono ai seguenti requisiti:

a) incaricati dall'Inps e appartenenti alle liste di cui al decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale del 12ottobre 2000;

- b) iscritti al Sindacato e in attività a tutto il mese di dicembre 2018;

- ……………………………………………………….omissis……………………………………………………………

- 6. La prima convenzione avrà ad oggetto anche le regole sulla rappresentatività per la sottoscrizione delle convenzioni successive alla prima>>.Che in applicazione dell'articolo unico comma 6 del sopra menzionato Accordo sulla rappresentatività, l'articolo 4 della prima convenzione di regolamentazione del rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale sottoscritta in data 11 ottobre 2022 sotto forma di "Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Fiscale Convenzionata Inps" individua le regole relative alla rappresentatività, sia per la sottoscrizione delle successive Convenzioni, sia per il riconoscimento delle prerogative sindacali sub specie di permessi retribuiti (art. 5) prevedendo che:

- "entro un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo ciascuna organizzazione sindacale deve essere effettiva titolare delle deleghe espresse dai medici fiscali INPS e diretta destinataria delle quote associative. Al fine della rilevazione delle iscrizioni, ciascun medico fiscale deve inviare all'INPS, nelle modalità che verranno stabilite, copia della propria iscrizione ad un sindacato, o l'eventuale revoca… L'iscrizione comporta la trattenuta della quota sindacale da parte dell'INPS" (comma 2);

- in riferimento alle regole relative alla rappresentatività, la consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite all'INPS dai medici fiscali ed è il criterio per determinare le OO.SS. titolate a partecipare alla trattativa e alla sottoscrizione delle Convenzioni successive alla prima, nonché aventi diritto alle prerogative sindacali (commi 9 e 10);

- la rilevazione della consistenza associativa, determinata sulla base dei dati riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente, è effettuata dall'Inps che provvede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, alla trasmissione della suddetta consistenza alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali (comma 10);

- "l'attività di riscossione delle quote sindacali per i sindacati viene effettuata dall'INPS, previa stipula di apposita convenzione con le OO.SS." (comma 12);

- che l'Organizzazione Sindacale, per il tramite del rappresentante legale pro tempore, ha provveduto a depositare presso la Direzione Generale Inps, l'atto costitutivo e lo statuto del sindacato;

- che con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 l'Organizzazione Sindacale ha attestato di essere direttamente titolare e intestataria delle deleghe rilasciate dai medici fiscali Inps;

- che il servizio di raccolta delle deleghe e riscossione delle quote sindacali non interferisce con le attività istituzionali dell'Inps;

- che, in ragione del servizio prestato dall'Inps ai sensi della presente Convenzione, è necessario che l'Organizzazione Sindacale risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;

- che l'Ipotesi di Addendum all'ACN 11/10/2022, sottoscritta in data 17 dicembre 2024, prevede che all'art. 4, comma 10, sia inserita la disposizione in base alla quale per il solo anno di avvio del nuovo sistema di rilevazione e misurazione della rappresentatività sindacale viene stabilita l'applicazione di una tempistica diversa di rilevazione della consistenza associativa;

- che l'iter di approvazione del predetto Addendum è in fase di perfezionamento;

- che nelle more del perfezionamento del predetto iter, è opportuno procedere sin d'ora alla stipula della presente Convenzione, al fine di dare avvio alla presentazione delle c.d. deleghe sindacali ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2, 4 e 9 dell'art. 4 dell'ACN 11/10/2022;


Si conviene quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 12, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Fiscale Convenzionata Inps sottoscritto in data 11 ottobre 2022, di seguito ACN 11/10/2022, l'Organizzazione Sindacale affida all'Istituto la riscossione delle quote sindacali dei propri associati, titolari del rapporto giuridico convenzionale libero professionale instaurato con l'Inps ed avente ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati.

Articolo 2

Modalità di riscossione

1. La riscossione delle quote associative, di cui al precedente articolo 1, è effettuata mensilmente dall'Inps a favore dell'Organizzazione Sindacale mediante trattenuta eseguita all'atto del pagamento del compenso spettante al medico fiscale, previo rilascio di formale delega ai sensi dell'art.4 della presente Convenzione.

2. La trattenuta sindacale è effettuata sul compenso spettante al medico fiscale, complessivamente inteso ai sensi dell'art. 21 dell'ACN 11/10/2022, attraverso l'abbinamento di uno specifico codice identificativo, assegnato e comunicato preventivamente all'Organizzazione Sindacale, nonché l'utilizzazione di un'apposita voce di trattenuta.

3. La trattenuta sindacale è eseguita sul compenso spettante al medico fiscale in 12 quote mensili di uguale importo e riversata all'Organizzazione Sindacale a cura dei competenti Uffici Inps.

4. Per la creazione del codice identificativo di cui al comma 2 nonché per il versamento dei contributi associativi, ciascuna Organizzazione Sindacale deve comunicare tramite PEC alla Direzione Generale Inps - Direzione Centrale Risorse Umane - i seguenti dati:

- denominazione per esteso e in sigla dell'Organizzazione Sindacale beneficiaria;

- codice fiscale/partita iva e domicilio dell'Organizzazione Sindacale;

- importo fisso della quota sindacale;

- coordinate bancarie per effettuare il versamento dei contributi sindacali.

5. L'Organizzazione Sindacale informa tempestivamente l'Istituto, con le modalità sopra indicate, di ogni variazione relativa ai suddetti dati.

6. L'Inps comunica all'Organizzazione Sindacale il codice identificativo assegnato per la trattenuta sindacale.


Articolo 3

Determinazione della quota associativa

1. L'ammontare della quota associativa è individuato in una quota annuale fissa, da trattenere su 12 mensilità, uguale per tutti gli iscritti, che sarà espressamente indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa.

2. Sarà cura dell'Organizzazione Sindacale comunicare tale ammontare alla Direzione Generale dell'Inps -Direzione Centrale Risorse Umane, nonché ogni eventuale, successiva variazione.

3. L'Organizzazione Sindacale si impegna a trasmettere agli iscritti, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo alle suddette variazioni della quota associativa.

4. La variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all'Istituto entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, dell'ACN 11/10/2022.

5. Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, e non potrà essere modificato nel corso del medesimo anno.


Articolo 4

Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

1. L'autorizzazione ad effettuare la trattenuta di cui all'articolo 2 della presente Convenzione avviene mediante il rilascio di apposita delega da parte del medico fiscale.

2. La delega consiste nella manifestazione di volontà del medico di destinare all'Organizzazione Sindacale una quota fissa del proprio compenso, individuata ai sensi del precedente art. 3, tramite ritenuta operata direttamente dall'Inps che provvederà al successivo versamento all'Organizzazione Sindacale beneficiaria. Essa presuppone che il medico abbia preventivamente chiesto l'iscrizione all'Organizzazione Sindacale prescelta e che quest'ultima abbia accettato la richiesta.

3. La delega all'effettuazione da parte dell'Istituto della trattenuta delle quote sindacali deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal singolo associato con firma digitale o autografa.

4. La delega deve essere rilasciata utilizzando il modulo adottato dall'Organizzazione Sindacale, necessariamente integrato con il modulo di autorizzazione e l'informativa per il trattamento dei dati personali da parte dell'Inps di cui all'allegato A alla presente Convenzione, che costituisce parte integrante della stessa.

5. Per consentire la trattenuta ed il riversamento della quota associativa la delega deve contenere gli elementi di seguito indicati:

- le generalità del medico fiscale che si obbliga al versamento e l'indicazione della struttura Inps presso la quale svolge la propria attività;

- l'esatta e inequivoca denominazione, per esteso ed in sigla, dell'Organizzazione Sindacale beneficiaria, del codice fiscale/partita iva e domicilio della stessa;

- la chiara manifestazione della volontà del medico di versare il contributo sindacale all'Organizzazione Sindacale mediante ritenuta mensile sul compenso spettante, operata dall'Inps;

- l'ammontare del contributo sindacale.

6. Una volta perfezionata l'iscrizione all'Organizzazione Sindacale, la delega sottoscritta con firma digitale o autografa (in quest'ultimo caso scansionata in pdf non modificabile, con allegazione di copia di un documento d'identità in corso di validità del delegante), è inviata dal medico fiscale o, per suo conto, dall'Organizzazione Sindacale di appartenenza, tramite PEC, alla competente Struttura Inps.

7. La delega deve essere inoltrata telematicamente adottando tutte le cautele necessarie a salvaguardare la riservatezza dell'informazione, evitando di inserire nell'oggetto o corpo della PEC dati non necessari alla corretta trasmissione. In particolare, nell'oggetto della PEC deve essere riportata la sola dicitura "delega sindacale" e nel corpo della PEC la sola indicazione "si trasmette in allegato delega per la riscossione del contributo sindacale a favore del Sindacato………………………".

8. Il medico fiscale, in alternativa all'invio telematico, può consegnare personalmente l'originale della delega alla struttura territoriale di riferimento, che, previa verifica delle generalità del sottoscrittore e della regolarità della delega, provvede ad archiviare l'originale e ad inviare la copia scansionata in pdf non modificabile della stessa, adottando le misure necessarie alla tutela dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, alla Struttura Inps di cui al comma 6.

9. La competente Struttura Inps, nell'acquisire la delega alla riscossione, deve custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini previsti nel Massimario di Conservazione e Scarto dell'Istituto, l'originale della delega sottoscritta dal medico fiscale o la copia della stessa con l'allegata copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, le deleghe e i dati personali in esse contenuti, con particolare riguardo all'appartenenza sindacale, devono essere conservati, archiviati, trattati in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

10.La delega produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all'Inps e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, fatta salva la facoltà di revoca da parte del medico fiscale.

11.La modifica degli estremi del versamento e dell'importo del contributo sindacale non comporta la necessità di sottoscrivere una nuova delega, fatto salvo l'obbligo dell'Organizzazione Sindacale di trasmettere ai medici fiscali interessati, firmatari delle deleghe idonea comunicazione in merito alla variazione della quota associativa.

12.L'Istituto rende note le modalità di rilascio e revoca delle deleghe alla riscossione del contributo sindacale, nonché la Struttura Inps competente all'acquisizione delle stesse attraverso i consueti canali istituzionali.


Articolo 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

1. Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione Sindacale e, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata alla suindicata Organizzazione.

2. Il medico fiscale, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all'Inps, può revocare in qualsiasi momento la delega alla riscossione del contributo sindacale.

3. La revoca deve avere necessariamente la forma scritta, contenere l'inequivoca manifestazione di volontà del medico fiscale di revocare il contributo sindacale, indicare in modo esatto la denominazione per esteso ed in sigla dell'Organizzazione Sindacale a cui fa riferimento la revoca, nonché recare la data e la firma dell'interessato.

4. L'Istituto provvede nel più breve tempo possibile all'elaborazione della suddetta revoca ed alla comunicazione all'Organizzazione Sindacale.


Articolo 6

Modalità di versamento delle quote associative

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 12, dell'ACN 11/10/22, l'Inps versa all'Organizzazione Sindacale il contributo associativo fisso determinato ai sensi dell'art. 3, effettuando la trattenuta sindacale sul compenso spettante al medico fiscale in 12 quote mensili di uguale importo.

2. Le quote associative sono corrisposte mensilmente con valuta entro il mese successivo a quello in cui viene effettuata la trattenuta, salvo quanto precisato nel successivo comma 4.

3. L'eventuale modifica del suddetto termine sarà oggetto di apposita comunicazione alla Organizzazione Sindacale.

4. Qualora l'importo del versamento periodico delle quote associative dovuto all'Organizzazione Sindacale risulti inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da corrispondere pari o superiore ad euro 50,00.

5. L'Inps corrisponde all'Organizzazione sindacale, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi per suo conto a titolo di contributi associativi, al netto del rimborso spese di cui al successivo articolo 7, su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione Sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4.

6. L'Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza delle coordinate bancarie di cui all'art. 2, comma 4 e, conseguentemente, da ogni responsabilità riguardo all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione Sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima.

7. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell'Organizzazione Sindacale della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso in cui la verifica non confermi la regolarità contributiva, le rimesse monetarie all'Organizzazione Sindacale sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.

8. L'Inps è sollevato da qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, di cui ai commi precedenti, dovessero avvenire oltre il termine convenuto e, comunque, entro 6 mesi, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

9. Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Organizzazione Sindacale.


Articolo 7

Costi e fatturazione

1. Per la gestione del servizio oggetto della presente Convenzione, l'Inps si avvale delle procedure amministrative e informatiche, nonché delle risorse umane e strumentali, utilizzate per l'attività di acquisizione, riscossione, versamento, revoca, fornitura dati, relative alle deleghe sindacali rilasciate dai dipendenti dell'Istituto.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, l'Organizzazione Sindacale si impegna a rimborsare all'Inps gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione dei contributi sindacali nella misura seguente:

a) Euro 2,10 per l'attività di acquisizione di ciascuna delega;

b) Euro 1,75 per l'attività di acquisizione di ciascuna revoca;

c) Euro 27,97 per l'attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati del Sindacato.

3. Il rimborso degli oneri di cui al presente articolo avviene in sede di riversamento con le modalità previste dall'articolo 6, comma 5, a valere sulle somme riscosse per conto della Organizzazione sindacale. In caso di incapienza delle predette somme, l'Organizzazione sindacale è tenuta a corrispondere all'Inps con rimessa diretta le somme a copertura degli oneri di cui al presente articolo.

4. L'Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui al comma 2 quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente. L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all' Organizzazione Sindacale, che, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, può esercitare la facoltà di recesso dalla Convenzione.

5. È a carico dell'Organizzazione Sindacale ogni altro onere derivante dalla presente Convenzione.

6. L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.


Articolo 8

Fornitura dati

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 10 e 11, dell'ACN 11/10/22, l'Inps trasmette, entro il mese di febbraio di ciascun anno, alla Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale la consistenza associativa, l'elenco dei medici ai quali è stata effettuata la ritenuta sindacale, l'importo totale trattenuto e riversato all'Organizzazione Sindacale, così come risultanti dalla rilevazione effettuata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Qualora l'ipotesi di Addendum all'ACN 11/10/2022 di cui alle premesse della presente Convenzione dovesse essere sottoscritta definitivamente, per l'anno di entrata in vigore del nuovo sistema di rilevazione e misurazione della rappresentatività, si applicherà, ai fini della trasmissione dei dati di cui al comma 1, la tempistica ivi prevista.

3. L'Istituto fornisce, con cadenza almeno trimestrale, tutti i dati relativi al trattamento di gestione delle deleghe sindacali sottoscritte in favore dell'Organizzazione Sindacale, così come presenti negli archivi dell'Inps.

4. Le trasmissioni e comunicazioni di cui ai precedenti commi, nonché le ulteriori comunicazioni a carico dell'Istituto previste dalla presente Convenzione, sono effettuate telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'allegato B alla presente Convenzione, che costituisce parte integrante della stessa.

5. È fatto obbligo all'Organizzazione Sindacale di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 11.

6. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'articolo 32 del Regolamento UE e all'articolo 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.


Articolo 9

Clausola di salvaguardia

1. L'Inps è esonerato - e l'Organizzazione sindacale lo riconosce espressamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione.

2. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Organizzazione Sindacale stipulante, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.

3. L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli iscritti di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione Sindacale.

4. L'Organizzazione Sindacale esonera l'Inps da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

5. L'Organizzazione Sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli iscritti di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione Sindacale. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.


Articolo 10

Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione

1. Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante dell'Organizzazione Sindacale deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello di cui all'Allegato B alla presente Convenzione. La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'Inps prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

2. La sottoscrizione è effettuata dalle Parti in modalità digitale.

3. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione Sindacale e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione Sindacale;

b) legittimo esercizio dei poteri statutari;

c) diretta titolarità delle deleghe;

d) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi associativi per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;

e) entrata in vigore di disposizioni normative e/o regolamentari e/o convenzionali per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'Inps, l'adozione di nuova Convenzione.

4. L'Organizzazione Sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative e ai relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'ACN 11/10/2022, il rappresentante legale pro tempore dell'Organizzazione Sindacale comunica, con le modalità di cui al comma 4 ed entro 3 mesi, ogni successiva variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, con particolare riferimento a quelle che incidono sulla titolarità in proprio delle deleghe sindacali di cui alla presente Convenzione.

6. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al comma 3, l'Inps comunica all'Organizzazione Sindacale la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

7. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione Sindacale ha facoltà di comunicare all'Inps le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

8. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'Inps comunica all'Organizzazione Sindacale il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del comma 3 e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

9. Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Organizzazione Sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'Inps a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

10.Considerato che l'Organizzazione Sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., l'Inps ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'Organizzazione Sindacale dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;

b) perdita dei requisiti prescritti dall'art. 4, commi 2 e 3, dell'ACN 11/10/22 per la stipulazione della presente Convenzione (Organizzazione sindacale che, a norma dello Statuto, rappresenti anche i medici fiscali e sia titolare in proprio delle relative deleghe/iscrizioni);

c) mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello di cui all'Allegato B alla presente Convenzione;

d) pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all'Organizzazione Sindacale;

e) misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione Sindacale e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche della Organizzazione, da parte delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative, che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;

f) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;

g) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;

h) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, nei confronti del rappresentante legale, del responsabile della struttura esecutiva nazionale e/o di settore, se esistente, e del responsabile della gestione contabile, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni;

i) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione Sindacale, indicati nel successivo articolo 10 in materia di protezione dei dati personali;

j) perdita, in capo all'Organizzazione Sindacale, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente e alle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

11.All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Inps comunicherà all'Organizzazione la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).

12.La cessazione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

13.L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l'efficacia della presente Convenzione ove l'Organizzazione Sindacale sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

14.Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della Convenzione, esso ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione Sindacale.

15.La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'Organizzazione Sindacale della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 13, che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'Inps procede ad informare l'Organizzazione Sindacale.

16.Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC).


Articolo 11

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE.

2. I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE e al Codice - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

3. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione - al di fuori dei casi previsti dalla legge - se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti.

4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

5. I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.

7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all'Interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.


Articolo 12

Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione produce effetti entro 30 giorni decorrenti dalla data di adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 2, comma 4, e 3, commi 1 e 2 della Convenzione.

2. La Convenzione ha durata fino al termine di vigenza dell'ACN 11/10/2022, così come previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo Accordo.


Articolo 13

Revisioni, integrazioni, adeguamento

1. La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente con appositi atti aggiuntivi, da adottare con le medesime forme previste per la presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari e/o convenzionali in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.


Articolo 14

Foro competente

1. Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.


Articolo 15

Rinvio alla normativa vigente

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica la normativa vigente.


Articolo 16

Oneri fiscali

1. Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Organizzazione Sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 - sezione erario - codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.


INPS

Il Direttore centrale Organizzazione

Maria Grazia Sampietro


FP CGIL

Il Rappresentante legale Federazione Lavoratori Funzione Pubblica CGIL

Serena Sorrentino


Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Organizzazione Sindacale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: art. 1 (Oggetto), art. 2 (Modalità di riscossione), art. 3 (Determinazione della quota associativa), art. 4 (Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa), art. 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa), art. 6 (Modalità di versamento delle quote associative), art. 7 (Costi e fatturazione), art. 8 (Fornitura dati) art. 9 (Clausola di salvaguardia), art. 10 (Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione), art. 12 (Entrata in vigore e durata), art. 13 (Revisioni, integrazioni, adeguamento), art. 14 (Foro competente), art. 15 (Rinvio alla normativa vigente), art. 16 (Oneri fiscali).


Il Rappresentante legale FP CGIL Federazione Lavoratori Funzione Pubblica CGIL

(Serena Sorrentino)


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Allegato 6


Convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali


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Allegato 7


Convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali


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Allegato 8


Convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali


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Allegato 9


Convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina fiscale per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici fiscali


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Allegato 10


Variazioni al piano dei conti


Tipo variazione

I

Codice conto

GPA29364

Denominazione completa

Ritenute per contributi associativi a favore delle Organizzazioni Sindacali su compensi erogati ai medici convenzionati

Denominazione abbreviata

RIT.CTR OOSS SU COMP.MED.CONVENZ.

Validità

Mese 08 - Anno 2025

Movimentabilità

P10 - bloccato

Capitolo finanziario

4E4122007


Tipo variazione

I

Codice conto

GPA39364

Denominazione completa

Onere per il versamento delle ritenute operate per contributi associativi sui compensi erogati ai medici convenzionati a favore delle Organizzazioni sindacali

Denominazione abbreviata

VERS.TO RIT.CTR OOSS SU COMP.MED.CONVENZ.

Validità

Mese 08 - Anno 2025

Movimentabilità

P10 - bloccato

Capitolo finanziario

4U4121007


Tipo variazione

I

Codice conto

GPA18364

Denominazione completa

Versamento delle ritenute operate sui compensi dei medici fiscali a titolo di contributi associativi per conto dell'Organizzazione sindacale ANMEFI

Denominazione abbreviata

VERS.TO RIT.CTR OOSS SU COMP.MED.CONVENZ. C7ANMEFI

Validità

Mese 08 - Anno 2025

Movimentabilità

S

Capitolo finanziario

4U4121007


Tipo variazione

I

Codice conto

GPA18365

Denominazione completa

Versamento delle ritenute operate sui compensi dei medici fiscali a titolo di contributi associativi per conto dell'Organizzazione sindacale ANMI - FEMEPA

Denominazione abbreviata

VERS.TO RIT.CTR OOSS SU COMP.MED.CONV.C/ANMI FEMEPA

Validità

Mese 08 - Anno 2025

Movimentabilità

S

Capitolo finanziario

4U4121007


Tipo variazione

I

Codice conto

GPA18367

Denominazione completa

Versamento delle ritenute operate sui compensi dei medici fiscali a titolo di contributi associativi per conto dell'Organizzazione sindacale FIMMG

Denominazione abbreviata

VERS.TO RIT.CTR OOSS SU COMP.MED.CONV.C/FIMMG

Validità

Mese 08 - Anno 2025

Movimentabilità

S

Capitolo finanziario

4U4121007


Tipo variazione

I

Codice conto

GPA18368

Denominazione completa

Versamento delle ritenute operate sui compensi dei medici fiscali a titolo di contributi associativi per conto dell'Organizzazione sindacale Funzione Pubblica CGIL

Denominazione abbreviata

VERS.TO RIT.CTR OOSS SU COMP.MED.CONV.C/F.P.CGIL

Validità

Mese 08 - Anno 2025

Movimentabilità

S

Capitolo finanziario

4U4121007


Tipo variazione

I

Codice conto

GPA18369

Denominazione completa

Versamento delle ritenute operate sui compensi dei medici fiscali a titolo di contributi associativi per conto dell'Organizzazione sindacale SIMET

Denominazione abbreviata

VERS.TO RIT.CTR OOSS SU COMP.MED.CONV.C/SIMET

Validità

Mese 08 - Anno 2025

Movimentabilità

S

Capitolo finanziario

4U4121007


Tipo variazione

I

Codice conto

GPA18370

Denominazione completa

Versamento delle ritenute operate sui compensi dei medici fiscali a titolo di contributi associativi per conto dell'Organizzazione sindacale SINMEVICO

Denominazione abbreviata

VERS.TO RIT.CTR OOSS SU COMP.MED.CONV.C/SINMEVICO

Validità

Mese 08 - Anno 2025

Movimentabilità

S

Capitolo finanziario

4U4121007


Tipo variazione

I

Codice conto

GPA18371

Denominazione completa

Versamento delle ritenute operate sui compensi dei medici fiscali a titolo di contributi associativi per conto dell'Organizzazione sindacale SMI

Denominazione abbreviata

VERS.TO RIT.CTR OOSS SU COMP.MED.CONV.C/SMI

Validità

Mese 08 - Anno 2025

Movimentabilità

S

Capitolo finanziario

4U4121007


Tipo variazione

I

Codice conto

GPA18372

Denominazione completa

Versamento delle ritenute operate sui compensi dei medici fiscali a titolo di contributi associativi per conto dell'Organizzazione sindacale SNAMI

Denominazione abbreviata

VERS.TO RIT.CTR OOSS SU COMP.MED.CONV.C/SNAMI

Validità

Mese 08 - Anno 2025

Movimentabilità

S

Capitolo finanziario

4U4121007

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