01.05.03 free
Sent. n. 1133/02-Tar Emilia-Romagna ( sul giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo sanitario e sulla titolarita' , almeno quinquennale, del rapporto di emergenza territoriale)
Ric. n. 1363/2001
Sent. n. 1133/02
Anno 2002
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA
I SEZIONE
composto dai Signori:
Bartolomeo Perricone Presidente
Rosaria Trizzino Consigliere, relatore
Alberto Pasi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 1363 del 2001 proposto da Corsi Renata, Monti Tiziana, Marzocchi Fulvia, Valenti Ivana, Barbieri Maria Mirella, D’Angelo Costantina,Ceccini Daniele,Neri Giancarlo, rappresentati e difesi dall’avvocato Stefano Spinelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Marco Masi in Bologna, via S. Vitale 40/3, come da mandato a margine del ricorso;
contro
Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosaria Russo Valentini e Rossella Sciolti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, via S. Giorgio 6, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
Azienda U.S.L. di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione 26.7.2001 n. 7413, con la quale il Direttore Generale alla sanità e politiche sociali della Regione Emilia Romagna ha escluso i ricorrenti dalla procedura relativa al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo sanitario dell’Azienda U.S.L. di Ravenna, perché non in possesso della titolarità di incarico a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria da almeno cinque anni; nonché, ove occorra, dell'avviso in data 6.3.2001, di indizione della procedura di giudizio di idoneità ai fini dell'inquadramento in ruolo, nella parte in cui tra i requisiti di ammissione prevede la titolarità di incarico a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 7.11.2001 n. 878, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione degli impugnati provvedimenti;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi nella pubblica udienza del 28 febbraio 2002, relatore il Consigliere Rosaria Trizzino, l'avvocato S. Orlandi, in sostituzione dell’avvocato S. Spinelli, per i ricorrenti, l’avvocato Pesciarelli, in sostituzione dell’avvocato Russo Valentini, per la resistente Amministrazione regionale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espongono i ricorrenti di essere medici convenzionati addetti all’attività di emergenza sanitaria territoriale (Servizio 118) e di essere stati esclusi dalla procedura di idoneità ai fini dell’inquadramento nei ruoli sanitari in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1 bis, del D.L.vo 19.6.1999 n. 229, perché alla data di scadenza dell’avviso (ossia al 13.4.2001) non sarebbero stati in possesso del requisito della titolarità di incarico a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria per almeno 5 anni.
Secondo quanto asserito dai ricorrenti la loro esclusione dipenderebbe da quanto certificato dall’Azienda U.S.L. di Ravenna e in particolare dal fatto che, nonostante fossero tutti titolari di incarichi a tempo determinato da date precedenti al 13.4.1996, l’Azienda aveva considerato e certificato la titolarità in Emergenza territoriale solo a decorrere dalla scadenza del periodo di sei mesi previsto per optare per il Servizio di guardia medica di nomina.
Avverso la determinazione regionale di esclusione dalla procedura i ricorrenti deducono con un unico articolato motivo di illegittimità la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 8, comma 1 bis, del D.L.vo 19.6.1999 n. 229; degli articoli 1 e 4 del D.P.C.M. 12.12.1997 n. 502, dell’articolo 36, commi 1 e 3, del D. L.vo 29 del 1993 e dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 e degli articoli 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per illogicità, manifesta ingiustizia, difetto assoluto di istruttoria, difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà rispetto alla delibera della Giunta Regionale 29.12.2000 n. 2423, disparità di trattamento, cattivo uso del potere.
Si è costituita in giudizio la Regione Emilia Romagna contestando le censure svolte dai ricorrenti e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con successiva memoria la Regione ha eccepito l’irricevibilità e inammissibilità dell’impugnativa che sarebbe avvenuta oltre il termine decadenziale e perentorio di giorni 60 previsto dall’articolo 21 della legge 1034 del 1971.
All’udienza del 28 febbraio 2002, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente farsi carico dell’eccezione di tardività del ricorso dedotta dalla resistente Amministrazione con la memoria depositata in vista dell’udienza di trattazione del ricorso.
Secondo la Regione Emilia-Romagna ai ricorsi proposti con contestuale istanza di sospensione del provvedimento impugnato non sarebbe applicabile la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742 del 1969 e, pertanto, l’impugnativa di che trattasi - notificata il 5.10.2001 - risulta tardiva e irricevibile essendo riferita agli atti di esclusione dei ricorrenti da questi conosciuti il 3, 4 e 5 agosto.
L’eccezione non ha pregio e deve essere respinta.
Il Collegio, richiamandosi a quanto affermato in giurisprudenza (cfr., per tutte, C.d.S., VI, 14.6.1996 n. 829 e T.A.R. Lazio, Latina, 7.3.1995, n. 255) deve rilevare che l’articolo 5 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, secondo cui nei procedimenti rivolti alla sospensione del provvedimento impugnato non vale la regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, deve essere logicamente interpretato nel senso che esso attribuisce all'interessato una facoltà di scelta tra la proposizione immediata dell'impugnativa durante il periodo di sospensione feriale, con contestuale richiesta di sospensiva dell'atto impugnato ove ravvisi l'urgenza dell'esame cautelare e la proposizione successiva (non tenendo cioè conto, ai fini del computo dei sessanta giorni, del periodo feriale), salva la possibilità di chiedere comunque la sospensione del provvedimento impugnato.
La norma in questione, infatti, non commina la decadenza dalla richiesta di sospensiva qualora l'impugnativa non sia proposta nel termine feriale, né, tanto meno, limita temporaneamente la tutela cautelare creando un obbligo di impugnativa immediata, essendo evidente che ciò costituirebbe una palese violazione dei principi costituzionali che garantiscono la tutela dei diritti e degli interessi.
Tanto basta a ritenere l’impugnativa all’esame proposta tempestivamente.
2. Come già rilevato nelle premesse di fatto, oggetto di tale impugnativa è l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura di giudizio di idoneità ai fini dell’inquadramento nel ruolo sanitario delle Aziende USL a norma dell’articolo 8, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 nel testo sostituito dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229.
La regione Emilia Romagna, invero, con deliberazione della Giunta regionale 29.12.2000 n. 2423, aveva provveduto a individuare l’emergenza territoriale quale area di attività che, al fine del miglioramento dei servizi, richiede l'instaurarsi di un rapporto d'impiego.
A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, avrebbero potuto partecipare alla procedura di giudizio di idoneità che si sarebbe svolta secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502.
Orbene tutti i ricorrenti sono stati esclusi perché non ritenuti in possesso della titolarità di incarico a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria per almeno 5 anni alla data di scadenza dell’avviso e ciò sulla base delle dichiarazioni rilasciate a ciascuno dei candidati esclusi dall’Azienda U.S.L. di appartenenza.
In particolare, sulla base del tenore letterale delle anzidette dichiarazioni, si è ritenuto per ciascuno dei ricorrenti che la titolarità nell’incarico del servizio di emergenza territoriale decorresse da un momento successivo a quello di effettivo conferimento della titolarità dell’incarico a tempo indeterminato e precisamente dallo scadere del semestre concesso ai medici operanti nel servizio di emergenza territoriale che avessero scelto di continuare la loro attività in tale servizio, per esercitare l’opzione per l’incarico di titolare nel servizio di guardia medica.
Al riguardo va, infatti, chiarito che tutti i ricorrenti nella loro veste di medici supplenti operatori presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale (118) in una sede della Regione, hanno partecipato alla procedura di assegnazione straordinaria di titolarità di incarichi nel servizio di Guardia medica Territoriale di cui al D.P.R. n. 41 del 1991 e al D.L. 2.10.1995 n. 411 e che tutti hanno manifestato il loro intendimento di continuare a lavorare presso il Dipartimento di emergenza ove già operavano usufruendo della sospensione di sei mesi prevista dalla delibera della giunta regionale n. 5687/91 punto 12 - pagina 19 (vedi nota 14 novembre 1995 prot. n. 48494 con cui il Direttore Generale Sanità e Servizi sociali della regione Emilia Romagna impartiva ai direttori generali delle Aziende USL alcune indicazioni operative in relazione alla suddetta procedura).
Ciò premesso osserva il Collegio che dalle dichiarazioni dimesse in atti risulta per ciascun candidato la seguente posizione:
Corsi Renata: conferimento incarico di medico titolare del servizio di guardia medica a decorrere dal 1.12.1995 con mantenimento del rapporto in qualità di medico del Dipartimento di Emergenza a norma della circolare regionale 14.11.1995 n. 48494;
Monti Tiziana: conferimento incarico di medico titolare del servizio di guardia medica a decorrere dal 1.12.1995 con mantenimento del rapporto in qualità di medico del Dipartimento di Emergenza a norma della circolare regionale 14.11.1995 n. 48494;
Marzocchi Fulvia: conferimento incarico di medico titolare del servizio di guardia medica a decorrere dal 1.3.1996 con mantenimento del rapporto in qualità di medico del Dipartimento di Emergenza a norma della circolare regionale 14.11.1995 n. 48494;
Valenti Ivana: conferimento incarico di medico titolare del servizio di guardia medica a decorrere dal 1.3.1996 con mantenimento del rapporto in qualità di medico del Dipartimento di Emergenza a norma della circolare regionale 14.11.1995 n. 48494;
Barbieri Maria Mirella: conferimento incarico di medico titolare del servizio di guardia medica a decorrere dal 9.1.1996 con mantenimento del rapporto in qualità di medico del Dipartimento di Emergenza a norma della circolare regionale 14.11.1995 n. 48494;
D’Angelo Costantina: conferimento incarico di medico titolare del servizio di guardia medica a decorrere dal 1.3.1996 con mantenimento del rapporto in qualità di medico del Dipartimento di Emergenza a norma della circolare regionale 14.11.1995 n. 48494;
Cecchini Daniele: conferimento incarico di medico titolare del servizio di guardia medica a decorrere dal 1.2.1996 con mantenimento del rapporto in qualità di medico del Dipartimento di Emergenza a norma della circolare regionale 14.11.1995 n. 48494;
Neri Giancarlo: conferimento incarico di medico titolare del servizio di guardia medica a decorrere dal 1.2.1996 con mantenimento del rapporto in qualità di medico del Dipartimento di Emergenza a norma della circolare regionale 14.11.1995 n. 48494;
Tutti i ricorrenti quindi alla data di scadenza dell’avviso (13.4.2001) relativo alla procedura di idoneità di che trattasi erano titolari di incarico a tempo indeterminato nel servizio di emergenza sanitaria da almeno 5 anni e come tali dovevano essere sottoposti al giudizio di idoneità per l’inquadramento nel ruolo delle Aziende U.S.L.
Del tutto erronea e in violazione delle norme disciplinanti tale inquadramento risulta, infatti, la decisione della regione di escludere i medesimi dalla procedura, atteso che la mancata considerazione del semestre concesso al momento del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato per l’opzione fra lo svolgimento dell’attività nel servizio di guardia medica ovvero nel servizio di emergenza sanitaria, contrasta oltre che con le direttive impartite dalla medesima regione con la circolare n. 48494 del 5.11.1995, con il disposto del D.P.C.M. 12.12.1997 n. 502.
Tale decreto presidenziale, che contiene il “Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi.”, è espressamente richiamato come norma disciplinante l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego anche per gli incaricati dell’emergenza sanitaria territoriale.
Le disposizioni in esso contenute costituiscono perciò i principi e le regole ermeneutiche della procedura di che trattasi.
Trova pertanto applicazione anche la disposizione del comma 3, dell’articolo 1 che stabilisce che il servizio svolto nell’ambito dei diversi rapporti di guardia medica e di medicina dei servizi, non svolti contemporaneamente, “è cumulabile ed è valutato complessivamente ai fini del requisito minimo di cinque anni di anzianità, purché nei cinque anni vi sia stato continuativamente rapporto di incarico a tempo indeterminato...”.
Anche a prescindere dalle considerazioni sopra svolte, in base a tale dato testuale non può quindi revocarsi in dubbio che in ogni caso si sarebbe dovuta considerare la cumulabilità fra l’incarico formalmente attribuito per il servizio di guardia medica e quello formalmente attribuito (allo scadere dei sei mesi) per il servizio di emergenza sanitaria.
Tanto basta a ritenere l’illegittimità dell’esclusione dei ricorrenti.
Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto gli impugnati provvedimenti devono essere annullati.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente L'Estensore
f.to Bartolomeo Perricone f.to Rosaria Trizzino
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.
Bologna, lì 5 SET 2002
Il Segretario
f.to Livia Monari