Trattamento di dati personali nel processo civile - Preventiva autorizzazione del Garante per la privacy - Testimonianza dei clienti di uno studio medico Timbratura del cartellino da parte di altro collega e licenziamento
CORTE di CASSAZIONE - Trattamento di dati personali nel processo civile - Preventiva autorizzazione del Garante per la privacy - Testimonianza dei clienti di uno studio medico
Il codice della privacy (d.lgs. 193 del 2003) disciplina in modo diversificato in relazione al tipo di dato il trattamento di dati personali necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, e, ove si tratti di dati sensibili, ossia inerenti la salute e la vita sessuale, richiede, oltre al consenso dell'interessato, la previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, il quale valuta comparativamente il rango del diritto azionato e di quello protetto dalla disciplina. Non costituisce un dato sensibile, ma un mero dato personale, la semplice appartenenza del soggetto chiamato a deporre alla clientela di un medico specialista, sicché non occorre la previa autorizzazione del Garante per il trattamento di tale dato necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. (Nella specie, in una controversia tra il dipendente di uno studio medico specialistico nel campo della andrologia e ginecologia ed il professionista, la sentenza di merito aveva ritenuto ammissibile la testimonianza dei clienti dello studio avente ad oggetto le prestazioni lavorative del dipendente, senza necessità di previa autorizzazione del Garante; la S.C. ha rigettato l'impugnazione sul punto, enunciando il principio su esteso).
CORTE di CASSAZIONE - Timbratura del cartellino da parte di altro collega e licenziamento
La Suprema Corte (sentenza n. 26359 del 30 ottobre 2008) ha affermato che il danno scaturente da una falsa timbratura non riguarda soltanto l’eventuale erogazione della retribuzione a fronte di una presenza non effettiva, ma va anche a ledere il rapporto fiduciario, sì da giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro